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Disposizioni in materia di alcol provincia autonoma di Bolzano


(1) È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza, presso bar, pubs, chioschi, discoteche, locali notturni, clubs, ristoranti, negozi, supermercati ed esercizi similari e comunque in tutti gli esercizi commerciali nonché in occasione di pubbliche manifestazioni, anche ricreative, concerti, feste popolari, campestri ed altre feste, manifestazioni sportive, fiere e mercati, e comunque in tutti i luoghi aperti al pubblico.
(2) Le bevande alcoliche vendute negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere collocate separatamente rispetto alle bevande non alcoliche. Negli esercizi commerciali devono essere esposti avvisi di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni. 
(3) I gestori degli esercizi e gli organizzatori degli eventi di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità per la somministrazione o vendita di almeno due tipi di bevande fredde alternative non alcoliche a prezzo inferiore alla bevanda alcolica più economica. Fanno eccezione le degustazioni enologiche e i mercati degli agricoltori.
(4) È vietata la pubblicità di bevande alcoliche: 

a) trasmessa all’interno di programmi rivolti in modo specifico ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non sono espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) che rappresenti minori intenti al consumo di alcol.

(5) È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00.
(6) È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande alcoliche:

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.

(7) È vietata la pubblicità di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni indirizzate ai minori di 18 anni ed in luoghi che vengono esclusivamente o prevalentemente frequentati dagli stessi. Qualora le manifestazioni indirizzate a minori di 18 anni si svolgano in luoghi o strutture utilizzate anche per manifestazioni destinate ad un pubblico adulto, il materiale pubblicitario ivi istallato durevolmente non deve essere rimosso.
(8) I comuni della provincia di Bolzano possono adottare con proprio regolamento misure restrittive per il rilascio delle autorizzazioni relative a:

a) pubblicità delle bevande alcoliche, stabile o temporanea, in tutte le strutture, negli impianti sportivi e in tutte le manifestazioni;
b) iniziative di riduzione temporanea dei prezzi delle bevande alcoliche rispetto alle tabelle ufficiali;
c) iniziative promozionali in tutti i luoghi pubblici e nelle manifestazioni di cui al comma 1.

(9) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 54, comma 3, e 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.
(10) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e la mancata richiesta o l’inosservanza delle autorizzazioni di cui al comma 8 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
(11) I divieti di cui al comma 4, lettera a), al comma 5 e al comma 6, lettera a), valgono solo per le emittenti radiotelevisive locali e per la stampa locale. I divieti di cui al comma 4, lettera a), e al comma 5 non valgono per i programmi esteri trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali.

 

(*) Nota: ringraziamo Guido Della Giacoma che ci ha fornito questa documentazione, girata tramite Roberto Argenta - Aicat

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Martedì, 09 Gennaio 2007
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