(1) È vietata la somministrazione e la vendita di bevande
alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta
ubriachezza, presso bar, pubs, chioschi, discoteche, locali notturni, clubs,
ristoranti, negozi, supermercati ed esercizi similari e comunque in tutti gli
esercizi commerciali nonché in occasione di pubbliche manifestazioni, anche
ricreative, concerti, feste popolari, campestri ed altre feste, manifestazioni
sportive, fiere e mercati, e comunque in tutti i luoghi aperti al pubblico. (2) Le bevande alcoliche vendute negli esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere
collocate separatamente rispetto alle bevande non alcoliche. Negli esercizi
commerciali devono essere esposti avvisi di divieto di somministrazione e
vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni. (3) I gestori degli esercizi e gli organizzatori degli
eventi di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità per la
somministrazione o vendita di almeno due tipi di bevande fredde alternative non
alcoliche a prezzo inferiore alla bevanda alcolica più economica. Fanno
eccezione le degustazioni enologiche e i mercati degli agricoltori. (4) È vietata la pubblicità di bevande alcoliche:
a) trasmessa all’interno di programmi rivolti in modo
specifico ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
trasmissione degli stessi; b) che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche
che non sono espressamente riconosciute dal Ministero della salute; c) che rappresenti minori intenti al consumo di alcol.
(5) È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande
alcoliche nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00. (6) È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande
alcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai
minori; b) nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati alla visione dei minori.
(7) È vietata la pubblicità di bevande alcoliche in
occasione di manifestazioni indirizzate ai minori di 18 anni ed in luoghi che
vengono esclusivamente o prevalentemente frequentati dagli stessi. Qualora le
manifestazioni indirizzate a minori di 18 anni si svolgano in luoghi o
strutture utilizzate anche per manifestazioni destinate ad un pubblico adulto,
il materiale pubblicitario ivi istallato durevolmente non deve essere rimosso. (8) I comuni della provincia di Bolzano possono adottare
con proprio regolamento misure restrittive per il rilascio delle autorizzazioni
relative a:
a) pubblicità delle bevande alcoliche, stabile o
temporanea, in tutte le strutture, negli impianti sportivi e in tutte le
manifestazioni; b) iniziative di riduzione temporanea dei prezzi delle
bevande alcoliche rispetto alle tabelle ufficiali; c) iniziative promozionali in tutti i luoghi pubblici e
nelle manifestazioni di cui al comma 1.
(9) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 54,
comma 3, e 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. (10) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,
5, 6 e 7 e la mancata richiesta o l’inosservanza delle autorizzazioni di cui al
comma 8 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
1.500,00 euro. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. (11) I divieti di cui al comma 4, lettera a), al comma 5 e
al comma 6, lettera a), valgono solo per le emittenti radiotelevisive locali e
per la stampa locale. I divieti di cui al comma 4, lettera a), e al comma 5 non
valgono per i programmi esteri trasmessi dalle emittenti radiotelevisive
locali.
(*) Nota: ringraziamo Guido Della Giacoma che ci ha
fornito questa documentazione, girata tramite Roberto Argenta - Aicat |