Giurisprudenza
di legittimità DEPENALIZZAZIONE – OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE – PROCEDIMENTO
AVANTI AL GIUDICE PACE – DISCUSSIONE – OBBLIGO DI LETTURA DEL DISPOSITIVO –
NECESSITA’. È nulla la sentenza resa nel giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa qualora sia stata omessa nella udienza di discussione l’immediata
lettura del dispositivo in contrasto con quanto invece stabilito dall’art. 23,
L. 689/1981. *********** LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Sentenza
Svolgimento del processo U. E.,
premesso che: in data 12.2.2001 veniva notificato all’odierno ricorrente, quale
proprietario del veicolo tg. XXX, il verbale di contestazione n. ATX0000039024,
redatto in data 29.12.2000, con il quale la Polstrada di Belluno contestava la
violazione di cui all’art. 142, c. 8 C.d.S.; che il 5.3.2001 veniva ricevuto
dalla Polizia Stradale di Belluno il ricorso in opposizione dell’U. (doc. n. 5
fasc. I grado) avverso il succitato verbale ove chiedeva di annullare,
dichiarare nullo, inefficace e/o comunque di accertare l’infondatezza dell’impugnato
verbale di contestazione; che in data 3.3.2001 veniva altresì depositato
ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace di Belluno ove si esponevano
le medesime doglianze di cui al ricorso dinanzi al Prefetto; che in data
9-4-2001 aveva luogo l’audizione dell’opponente innanzi al Prefetto; che in
data 26-5-2001 veniva notificata all’U. l’ordinanza ingiunzione con cui il
Prefetto rigettava detta opposizione; che veniva proposta opposizione davanti
al Giudice di Pace di Belluno avverso detta ordinanza ingiunzione; che all’udienza
del 15-10-2001, pur venendo chiamati entrambi i procedimenti, il Giudice di
Pace non riuniva le cause e si pronunciava con due sentenze di rigetto n.
170/2001 e n. 181/2001 entrambe datate 1-12-2001, e riferentesi all’opposizione
al verbale, non notificate e aventi la medesima motivazione fondata sulla
ritenuta infondatezza delle deduzioni del ricorrente. Motivi della decisione Con il
primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 23 della L. n. 689/81,
non essendo stato osservato l’obbligo della lettura del dispositivo della
sentenza a seguito delle conclusioni. P.Q.M. La
Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa
e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Belluno
in persona di diverso giudicante. In
Roma, il 4 luglio 2006 |
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