ROMA - La gran parte delle multe per divieto di sosta potrebbe
avere le ore contate. Sono infatti nulle le multe inflitte agli automobilisti
che parcheggiano nelle aree a pagamento se «vicino» a quelle zone non è stato
predisposto anche un «parcheggio libero». Lo sancisce la Corte di Cassazione
che a Sezioni Unite civili stabilisce che il giudice ordinario legittimamente
può annnullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento
se è stato violato da parte dei comuni «l’obbligo di istituire zone di
parcheggio gratuito e libero in prossimitá di aree in cui è vietata la sosta o
previsto il parcheggio solo a pagamento».
La stessa sentenza però esclude l’obbligo di creare parcheggi gratuiti nelle
zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e in quelle di particolare
rilevanza urbanistica. Ebbene, la delibera 104 del 2004, emanata dal Consiglio
comunale di Roma, include tutte le aree nelle quali sono presenti le «strisce
blu» tra quelle definite «di particolare rilevanza urbanistica». Gli eventuali
ricorsi presentati dagli automobilisti romani che non hanno pagato per il
parcheggio, quindi, non potrebbero essere accolti. LA SENTENZA - Il principio è contenuto nella
sentenza 116, con la quale i supremi giudici hanno respinto il ricorso del
comune sardo di Quartu Sant’Elena che si era opposto alla cancellazione di
alcune multe inflitte ad un avvocato., Gavino S. che aveva parcheggiato la
macchina della moglie in zona a pagamento senza esporre il tagliando attestante
il pagamento. Il giudice di Pace di Cagliari aveva dichiarato nulli i verbali
perchè l’unico parcheggio libero predisposto da un’ordinanza del sindaco era in
una «zona lontanissima».
Contro questo verdetto il comune di Quartu aveva protestato in Cassazione. La
Suprema Corte, però, ha affermato che il reclamo «non merita accoglimento» in
quanto il comune non aveva emanato «provvedimenti amministrativi istitutivi
delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate anche dall’obbligo di
prevedere aree di parcheggio libere». Ad avviso delle Sezioni Unite al giudice
di pace è consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere
comunali relative all’istituzione di posteggi a pagamento, «come quello
consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio
gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o
previsto il parcheggio solo a pagamento». Per quanto riguarda la zona nella
quale posteggiava l’avvocato Gavino S., il comune di Quartu non ha mai
dimostrato che tale area rientrasse, quanto meno, nella zona "A"
ossia tra quelle di rilevante interesse urbanistico. ZONE DI RILEVANTE INTERESSE
URBANISTICO - La stessa sentenza infatti esclude l’obbligo di creare parcheggi
gratuiti nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e in quelle di
particolare rilevanza urbanistica. Una scelta quest’ultima che potrebbe essere
utilizzata soprattutto nelle città d’arte. A roma ad esempio, la delibera 104
del 2004, emanata dal Consiglio comunale, include tutte le aree nelle quali
sono presenti le «strisce blu» tra quelle definite «di particolare rilevanza
urbanistica». Gli eventuali ricorsi presentati dagli automobilisti romani che
non hanno pagato per il parcheggio, quindi, non potrebbero essere accolti.
Da Corriere.it
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