Giurisprudenza di legittimità
Se l’intestatario
della carta di circolazione ha provveduto alla tempestiva comunicazione della
variazione anagrafica che lo riguarda e l’amministrazione non ha proceduto
all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente
indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può
ritenersi correttamente eseguita ( ove il destinatario, come nella specie,
fosse risultato assente e il plico, notificato a mezzo posta, restituito al
mittente per compiuta giacenza), non potendo il ritardo dell’amministrazione
nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera
giuridica del cittadino non inadempiente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A. M. ricorre, articolando tre motivi, avverso la
sentenza del giudice di pace di Chieti, pubblicata il 30 maggio 2002, che ha
respinto la sua opposizione avverso la cartella esattoriale numero 32 del 2001
(594889 4), notificata il primo ottobre 2001, relativa a sanzione
amministrativa conseguente a violazione del codice della strada. Il giudice di pace ha respinto la sua opposizione
ritenendola tardiva, non avendo il ricorrente proposto opposizione al verbale
di accertamento della violazione, ritenuto tempestivamente e regolarmente
notificato a mezzo posta all’indirizzo del predetto risultante dall’archivio
nazionale dei veicoli presso la direzione generale della motorizzazione civile,
così come prescritto dall’art. 201 del codice della strada. Il giudice di pace
osservava in particolare che "la responsabilità della tempestiva
trascrizione dei dati, pur trasmessi dal ricorrente, non è imputabile alla
polizia municipale di Chieti". L’amministrazione intimata non ha svolto difese in
questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la
"violazione e falsa applicazione di norme procedurali". Deduce il
ricorrente la nullità della costituzione del comune resistente in primo grado,
ex articoli 311 e 83 cpc. per non avere il comandante dei vigili urbani alcuna
rappresentanza legale dell’ente territoriale, potendo stare in giudizio per il
Comune soltanto il sindaco. Il motivo è infondato e va respinto. Contrariamente
a quanto affermato dal ricorrente, dall’esame degli atti, consentito in questa
sede in relazione all’errore denunciato, risulta la delega conferita dal Comune
al Comandante dei Vigili Urbani, sufficiente per fini del giudizio avanti al
giudice di pace. Ed infatti l’art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689
consente alla autorità, la quale abbia emesso ordinanza-ingiunzione per la
comminazione di sanzioni amministrative, di stare personalmente nel relativo
giudizio di opposizione, avvalendosi anche di propri funzionari appositamente
delegati. Tale norma comporta soltanto, ai fini della regolarità di tale delega
che la stessa provenga dall’organo dotato della rappresentanza esterna
dell’ente e, quindi, ove si tratti di un Comune, dal Sindaco (Cass. 1249 del
1991) Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la
violazione e falsa applicazione di norme diritto. Osserva il ricorrette che
l’unico atto da lui ricevuto regolarmente era costituito dalla cartella
esattoriale, impugnata nei termini di legge. Erroneamente il giudicante aveva
ritenuto regolarmente effettuata la notifica dell’avviso di accertamento,
spedito a mezzo posta con plico raccomandato con avviso di ricevimento ad un
indirizzo presso il quale il ricorrente non aveva più la sua abitazione e
residenza sin dal 25 febbraio 1997. Sicché la compiuta giacenza al 19 aprile
1999, effettuata per la notifica in tale indirizzo, non poteva avere alcuna
validità né di fatto né giuridica. Tale circostanza egli aveva documentato con
la produzione del certificato di residenza del comune di Chieti del 6/11/2001 e
con la documentazione rilasciata dall’ufficio provinciale di Chieti del PRA del
28 ottobre 2001. Il
motivo è fondato e va accolto. Il giudice di pace ha ritenuto, infatti, valida la
notificazione dell’ordinanza-ingiunzione effettuata "presso l’indirizzo
del M. risultante dall’archivio nazionale dei veicoli presso la Direzione
generale della MCTC, così come prescritto dall’art. 201 del codice della
strada; pertanto la responsabilità della tempestiva trascrizione dei dati, pur
trasmessi dal ricorrente, non sono imputabili alla Polizia Municipale di Chieti
il cui atto sanzionatorio viene confermato." Il giudice ha, quindi, deciso sulla base dei
seguenti elementi:1) la notifica dell’ordinanza ingiunzione fu effettuata all’indirizzo
di residenza del M. non ancora aggiornato dopo il trasferimento della residenza
avvenuto in epoca anteriore alla notifica; 2) il M. aveva provveduto alla
tempestiva comunicazione della variazione dell’indirizzo di residenza. Sulla base di tali fatti accertati il giudice di
pace ha ritenuto che il mancato aggiornamento dei dati non poteva considerarsi
imputabile alla Polizia Municipale di Chieti (affermazione questa
condivisibile, non essendo quest’ultima responsabile della tenuta dei dati) ed
ha concluso che la notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza
dell’odierno ricorrente doveva considerarsi come correttamente eseguita. E ciò
pur risultando dagli atti che la notifica era stata effettuata a mezzo posta,
che il destinatario risultava assente e che il plico era stato restituito per
compiuta giacenza. L’interessato, quindi, non aveva avuto alcuna
notizia della notifica ed aveva diligentemente e tempestivamente provveduto
anche a quanto di sua competenza per la necessaria variazione non solo ai fini
anagrafici, ma anche ai fini previsti dal codice della strada. In tale
situazione il ricorrente ha avuto cognizione dell’ordinanza-ingiunzione
soltanto con la notifica della cartella esattoriale, correttamente eseguita al
suo effettivo indirizzo di residenza. Ha poi tempestivamente proposto ricorso
deducendo il precedente vizio di notifica, di cui ha fornito la prova. Il giudicante ha quindi compiuto un errore di
interpretazione della norma di cui all’articolo 201 del codice della strada,
che è del seguente tenore (per la parte che interessa in questa sede e nel
testo all’epoca vigente): «… le
notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto risultante dalla carte di circolazione o
dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale
della M.C.T.C. ...)» La ratio di tale norma non può che essere quella di
semplificare le attività che debbono svolgere gli enti accertatori per la
notifica delle violazioni al codice della strada, evitando così molteplici
indagini. Di conseguenza, sul cittadino, proprietario del veicolo, grava
l’onere di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, se non vuole
subire gli effetti (negativi) di una notifica effettuata al precedente indirizzo
di residenza. Peraltro tali effetti negativi non possono ricadere
sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche
nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’aggiornamento dei relativi archivi
per l’inefficienza della pubblica amministrazione, come accaduto nel caso in
questione. Con il terzo motivo di ricorso, come lo stesso
ricorrente afferma, viene contestato il contenuto dell’infrazione. Il motivo è
inammissibile perché relativo al merito della contestazione. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo
di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di
pace di Chieti il quale si atterrà al seguente principio il diritto: "la
notifica effettuata a mezzo posta all’indirizzo di residenza del
contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può
ritenersi correttamente eseguita, ove il destinatario risulti assente e
il plico restituito al mittente per compiuta giacenza, quando l’interessato
abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione
anagrafica. PTM La Corte ha (accoglie per quanto di ragione il
ricorso, cassa con rinvio ad altro giudice di pace di Chieti che provvederà
anche per le spese. |
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