Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Deduzioni tecniche che l’organo accertatore trasmette al prefetto – Diritto di accesso – Diniego – Richiesta di audizione da parte del ricorrente – Effetti.
(Giudice di Pace Civile di Torino, 4 ottobre 2005, n. 12831)
Il diniego
all’accesso agli atti relativi al procedimento (nella specie: le deduzioni
tecniche dell’organo accertatore) compromette la possibilità, da parte del
ricorrente che sia stato convocato per essere personalmente udito, di integrare
oralmente le proprie argomentazioni difensive, sicchè la semplice convocazione
del ricorrente non vale a scongiurare quella pronuncia di nullità
dell’ordinanza- ingiunzione che, per consolidata giurisprudenza, consegue alla
mancata concessione dell’invocata audizione, allorquando i fati dimostrino che
la relativa convocazione abbia rappresentato un atto di mera facciata ed
all’interessato non sia stato, invero, assicurato il diritto di partecipare
alla formazione del provvedimento finale.