La Corte,
pronunciando a Sezioni Unite in quanto era stata sollevata eccezione di difetto
di giurisdizione, conferma la sentenza di merito di accoglimento
dell’opposizione avverso alcune sanzioni amministrative in materia di
circolazione stradale, irrogate per la mancata esposizione del tagliando
attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta all’interno delle
“strisce blu”, rilevando l’esistenza di vizi di legittimità nei provvedimenti
amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, qualora non
rispettino l’obbligo, imposto dall’art 7, ottavo comma, del codice della
strada, di prevedere zone di parcheggio libero in prossimità di esse (in questo
senso già Cass. S.U. n. 6348 del 1984). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso
la Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari l’Avv. G. S. per sé e per la
moglie B. P. si opponeva all’intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate
dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant’Elena per
ripetute violazioni all’art. 157 CdS (parcheggio dell’autovettura di proprietà della
Piras, utilizzata dal Satta, in zona a pagamento senza l’esposizione del
tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta). Il
ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i
verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità
delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Quartu adottate
in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante
dalla mancata previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come
previsto dal comma 8 dell’art. 7 Cds. Il Comune di Quartu S.E. eccepiva l’incompetenza del
giudice a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti
amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito,
sosteneva che la zona di parcheggio rientrava tra quelle definite A) dall’art.
2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 144, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici. Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002,
il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità
ed inefficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata
impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il Comune di Quartu S.E.
al rimborso delle spese processuali. Osservava il giudice di merito, in particolare: a) che sussisteva la giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo
incidentalmente; b) che le delibere istitutive dei parcheggi a
pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto dell’art.
9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, non essendo stati previsti parcheggi liberi
nelle immediate vicinanze dell’area interessata; c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco
di Quartu S.E., istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal
18 maggio 1994 al 2 marzo 2001, in nessuna delle quali era stato tenuto conto
del dettato dell’art. 8 CdS (salvo che nell’ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994
che aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero in una zona
lontanissima); d) che l’assunto del Comune, secondo cui le
strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile come A ai
sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n.
144, non poteva essere condiviso, in mancanza di riscontri documentali. Avverso tale decisione il Comune di Quartu
Sant’Elena ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. G. S. e M. B. P. hanno resistito con
controricorso ed hanno depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per
posta il 9 giugno 2006. All’udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima
Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo Presidente per
eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. IL controricorso è improcedibile,
essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 27
gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il
5 dicembre 2002), prescritto dall’art. 370 C.P.C. 2. Con il primo mezzo d’impugnazione
il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, primo comma,
lettera b del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, e succ. mod., nonché insufficiente,
omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non
aveva considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi
avesse inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, né che il
pubblico interesse può (non) coincidere con l’interesse di uno o più soggetti
senza che ciò valga ad incidere sull’aspetto pubblicistico dell’interesse tutelato
con il provvedimento amministrativo. 3. Con il secondo motivo il
ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché violazione e falsa
applicazione dell’art. 23, terz’ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n.
689, nel suo coordinamento con gli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 22
48, all. E. Si sostiene che il giudice di pace, sebbene
tenuto a limitare il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento, ai
soli fini della disapplicazione, aveva esteso la sua valutazione al merito,
travalicando i limiti interni della propria competenza giurisdizionale, sia criticando
la scelta operata dall’Amministrazione nel prendere in considerazione
l’interesse pubblico del funzionamento dei servizi sia dichiarando l’opportunità
di riservare un’area per la sosta di determinati autoveicoli. 4 . Con il terzo motivo si deduce
la nullità della sentenza impugnata, in base alle medesime considerazioni svolte
con il motivo precedente, con riferimento alla parte della motivazione che contesta
la corretta individuazione delle aree del centro storico da parte del Comune di
Quartu S.E.. 5. La questione di
giurisdizione, che va esaminata preliminarmente, non è fondata.
La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione
delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La giurisdizione spetta al giudice
ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere
sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti
dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di
sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti
amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria. Tanto premesso, il ricorso non merita
accoglimento. Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le
delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei
parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perché esse
(delibere n. 1469 del 21.8.1989, n. 1424 del 16.9.1991 e n. 621 dell’11.5.1994,
nonché una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 - 2.3.2001)
non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della
preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell’art. 8 CdS. Evidentemente si voleva fare riferimento all’art.
7, comma 8 CdS. secondo cui "Qualora il comune assuma l’esercizio diretto
del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al
comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della
sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3
"area pedonale" e "zona a traffico limitato, nonché per quelle
definite "A" dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968 n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate
e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico". Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l’ordinanza
n. 110 del 6 giugno 1994 aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero,
ma questo era situato in zona lontanissima dall’area riguardante le contestate
violazioni. Né poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l’obbligo di
riservare un’adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse con
riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona
definita "A" dall’art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro (più
esattamente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968, perché il Comune non aveva mai
definito come tale l’area in questione né aveva prodotto documentazione da cui
risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani
di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale. Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice
di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito
rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo
rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle
zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di
prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel medesimo senso, con riferimento all’art.
4, comma 8, del
codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, si sono già pronunciate
queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 6348 del 4 dicembre 1984 n. 6348,
secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di
autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona
da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di
opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativi della sanzione, se resta
escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del
potere discrezionale dell’amministrazione, deve ritenersi consentito con
riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia
pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione
dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di
aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento. Sul punto il ricorrente non ha formulato
specifiche censure deducendo vizi di violazione di legge né ha lamentato difetto
di motivazione in relazione al possesso in concreto, da parte delle aree
interessate, dei caratteri necessari per rientrare nella zona definita
"A" dell’art. 2 citato. 6. Il ricorso deve essere,
pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione
dell’esito del ricorso e dell’improcedibilità del controricorso. P.Q.M. La
Corte dichiara improcedibile il controricorso, dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario e rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 16 novembre 2006. Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2007 |
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