Il 05
gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1/2005 del
Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97 (la direttiva 91/628/CEE e il
regolamento CE n. 411/98 sono abrogati a decorrere dalla stessa data di
applicazione). Il presente
regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno
della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti
devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio dogana della
Comunità o che ne escono; inoltre lo stesso non si applica al trasporto di
animali che non sia in relazione con una attività economica e al trasporto di
animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza
degli stessi, in base al parere di un veterinario. L’articolo
3 del Regolamento CE n. 1/2005 dispone che “Nessuno è autorizzato a
trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni
o a sofferenze inutili” e pertanto devono essere soddisfatte determinate
condizioni di cui:
- sono
state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo
la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- gli
animali sono idonei per il viaggio previsto;
- i
mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da
evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;
- le
strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate,
costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e
assicurare l’incolumità degli animali;
- il
personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal
fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo
suscettibile di causare all’animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- il
trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le
condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e
opportunamente preservate;
- agli
animali è garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente
considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- acqua,
alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono
appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.
Per
quanto riguarda la documentazione di trasporto si rappresenta che “Nessuno è
autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una
documentazione che specifichi:la loro origine e proprietà;il luogo di
partenza;la data e l’ora di partenza;il luogo di destinazione;la durata
prevista del viaggio”. Gli
organizzatori assicurano che per ciascun viaggio:
a) il benessere degli animali non sia
compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del
viaggio si tenga conto delle condizioni atmosferiche;
b) una persona fisica sia incaricata
di fornire informazioni sull’organizzazione, l’esecuzione e il completamento
del viaggio all’autorità competente in qualsiasi momento.
Per i
lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi
domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici della specie
bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano
alle disposizioni sul giornale di viaggio.
IL GIORNALE DI VIAGGIO L’allegato
II del Regolamento 1/2005 argomenta dettagliatamente la redazione e l’utilizzo
del giornale di viaggio che deve essere utilizzato laddove venga pianificato un
viaggio riguardante il trasporto di animali vivi. Tale
documento si compone in cinque sezioni di cui:
1. Pianificazione
2. Luogo di partenza
3. Luogo di destinazione
4. Dichiarazione del trasportatore
5. Modello per la relazione sulle
anomalie
Tutte
le pagine del giornale di viaggio devono essere timbrate e firmate, nonché
rilegate tra loro.
L’organizzatore
deve attenersi a determinate prescrizioni tra cui:
- identifica
ciascun giornale di viaggio con un numero specifico;
- si
assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente
compilata e firmata per quanto riguarda i numeri dei certificati veterinari sia
ricevuta dall’autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni
lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta
autorità;
- si
assicura che il giornale di bordo sia timbrato;
- si
assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio
fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo,
almeno fino al punto di uscita.
I
detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato
sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano
e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio, informando quanto
prima l’autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle
disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla
sezione 5.
Se il
luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità, i detentori nel
luogo di destinazione conservano, il giornale di viaggio, eccetto la sezione 4,
per almeno tre anni dalla data di arrivo nel luogo di destinazione.
Quando
il viaggio si conclude nel territorio della Comunità, il trasportatore compila
e firma la sezione 4 del giornale di viaggio.
Se gli
animali sono trasportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il
giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.
In caso
di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione
all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di
viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione.
Il
trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:
- una
copia del giornale di viaggio compilato;
- il
corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all’allegato I o
all’allegato IB del regolamento CEE n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale
regolamento.
I
documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell’autorità
competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore e, su richiesta
dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla
compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre
anni dalla data del controllo.
Il
documento di cui alla lettera a) è restituito all’autorità competente del luogo
di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che si utilizzi i sistemi
di cui all’articolo 6, paragrafo 9 (I trasportatori di equidi domestici, ad
eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina,
caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione a
decorrere dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di
nuova costruzione e a decorrere dal 1° gennaio 2009 per tutti i mezzi di
trasporto su strada. Essi conservano le
registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno re anni e
le mettono a disposizione dell’autorità competente su richiesta della stessa).
Allorché
i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all’articolo 6, paragrafo 9
viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio.
OBBLIGHI PER IL TRASPORTATORE
L’articolo
6 del Regolamento CE n. 1/2005 stabilisce che “Nessuno può fungere da
trasportatore a meno che non detenga un’autorizzazione rilasciata da una
autorità competente ….omissis….. Copia dell’autorizzazione è esibita
all’autorità allorché si trasportano animali”.
L’accudimento
degli animali deve essere affidato a personale che ha seguito una determinata
formazione; inoltre nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo
stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina,
ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato
di idoneità che deve essere messo a disposizione dell’autorità competente
allorché si trasportano animali.
I
trasportatori devono assicurare che un
guardiano accompagni ogni partita di animali con esclusione dei seguenti casi,
ovvero che:
- gli
animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e,
ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e
contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella
prevista;
- il
conducente svolga le funzioni da guardiano.
NOTA: Le predette disposizioni non si
applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di
65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’articolo
16 del Regolamento CE n. 1/2005 prescrive che l’autorità competente assicuri
che il proprio personale sia debitamente formato e attrezzato per controllare i
dati registrati:
a) dall’apparecchio di controllo
installato sui mezzi per il trasporto su strada di cui al regolamento CEE n.
3821/85;
b) dal sistema di navigazione.
Il
certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che
trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina,
caprina o suina o pollame deve essere rilasciato conformemente all’allegato IV
del medesimo regolamento (i conducenti di trasporti su strada e i guardiani
devono avere completato positivamente la formazione ed aver superato un esame
riconosciuto dall’autorità competente, la quale assicura l’indipendenza degli
esaminatori. I corsi di formazione comprendono almeno gli aspetti tecnici e
amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali
durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti: articoli 3 e 4 e
allegati I e II del Regolamento CE 1/2005; fisiologia animale e in particolare
fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress,
aspetti pratici dell’accudimento degli animali, impatto dello stile di guida
sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne, cure di
emergenza agli animali, aspetti relativi alla sicurezza del personale che
accudisce gli animali).
Il
predetto documento deve essere redatto nella o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro di rilascio e in inglese qualora il conducente o il guardiano
presumibilmente operino in un altro Stato membro; inoltre lo stesso è
rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo designato a tal fine dagli
Stati membri.
La
portata del certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o
gruppi di specie determinati.
CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI
Una
peculiare disposizione viene introdotta dall’articolo 18 del Regolamento CE
1/2005 in quanto l’autorità competente o l’organismo designato dallo Stato
membro deve rilasciare a richiesta un certificato di omologazione
dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i
predetti veicoli:
- non
siano oggetto di una domanda presentata ad un’altra autorità competente nello
stesso o in un altro Stato membro o di un’omologazione da essa rilasciata;
- siano
stati ispezionati dall’autorità competente o dall’organismo designato dallo
Stato membro e risultino conformi ai requisiti dell’allegato I, cap. II e VI,
applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di
trasporto su strada usati per lunghi viaggi.
L’autorità
competente o l’organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato
corredandolo di un numero unico nello Stato membro.
Il
certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di
rilascio e in inglese, inoltre la sua validità è limitata per un periodo non
superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità
viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un
modo che incida sul benessere degli animali.
Per
quanto riguarda i mezzi di trasporto, l’allegato I annovera una serie di
prescrizioni, ovvero i mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature
sono concepiti, mantenuti e usati in modo da:
1. evitare lesioni e sofferenze e
assicurar l’incolumità degli animali;
2. proteggere gli animali da
intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
3. essere puliti e disinfettati;
4. evitare che gli animali fuggano o
cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai
movimenti;
5. assicurare che si possa mantenere
la quantità e la qualità dell’aria appropriata a seconda delle specie
trasportate;
6. garantire l’accesso agli animali
in modo da consentirne l’ispezione e la cura;
7. presentare una superficie
d’impianto antisdrucciolo;
8. presentare una superficie
d’impianto che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
9. fornire un’illuminazione
sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.
C
O N T R O L L I
L’articolo
21 del Regolamento CE 1/2005 prescrive che se gli animali sono presentati ai
punti di uscita o ai posti di ispezione frontalieri, i veterinari ufficiali
degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente
al presente regolamento e in particolare:
- che
i trasportatori abbiano presentato copia di un’autorizzazione valida;
- che
i documenti dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici, animali
domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame e i guardiani
abbiano presentato un certificato di idoneità;
- che
gli animali siano idonei a continuare il viaggio;
- che
i mezzi di trasporto con cui gli animali continueranno il viaggio siano
conformi all’allegato I;
- che,
in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il
viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di
destinazione finale è conforme ad un eventuale accordo internazionale
applicabile ai paesi terzi;
- se
equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e
suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.
Si
rappresenta che in caso di lunghi viaggi per gli equidi domestici e gli animali
domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i veterinari ufficiali
dei punti di uscita e dei posti d’ ispezione frontalieri eseguono e registrano
nel giornale di viaggio i controlli nell’allegato II, sezione 3 .
Le
registrazioni di tali controlli e di quelli precedentemente richiesti sono
conservate dall’autorità competente per tre anni dalla data dei controlli,
compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui
all’allegato I o all’allegato IB del regolamento CEE n. 3821/85, se il veicolo
è contemplato da tale regolamento.
Con l’entrata in vigore del
Regolamento CE 1/2005 è stata abrogata la Direttiva 91/628/CEE a cui è
collegato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532 “Attuazione
della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto”.
In predetto decreto
attribuiva determinate sanzioni economiche per coloro che violavano i precetti
regolamentari della direttiva abrogata con decorrenza 05 gennaio 2007.
Attualmente gli operatori
di polizia stradale si troveranno a fare osservare il Regolamento CE n. 1/2005 del
22 dicembre 2004 al quale non è stato ancora collegato un dispositivo normativo
sanzionatorio (si ritiene non applicabile il D. Lgs. 532/92).
* Ispettore Superiore della Polizia Stradale
Ufficio studi Asaps
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