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Articoli 15/01/2007

IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

Alla luce del regolamento CE nr.1/2005 entrato in vigore il 5 gennaio 2007

Il 05 gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97 (la direttiva 91/628/CEE e il regolamento CE n. 411/98 sono abrogati a decorrere dalla stessa data di applicazione).
Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio dogana della Comunità o che ne escono; inoltre lo stesso non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con una attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza degli stessi, in base al parere di un veterinario.
L’articolo 3 del Regolamento CE n. 1/2005 dispone che “Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili” e pertanto devono essere soddisfatte determinate condizioni di cui:

- sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;

- gli animali sono idonei per il viaggio previsto;

- i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;

- le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;

- il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all’animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;

- il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;

- agli animali è garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;

- acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

 
Per quanto riguarda la documentazione di trasporto si rappresenta che “Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:la loro origine e proprietà;il luogo di partenza;la data e l’ora di partenza;il luogo di destinazione;la durata prevista del viaggio”.
Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio:

a) il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio si tenga conto delle condizioni atmosferiche;

b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull’organizzazione, l’esecuzione e il completamento del viaggio all’autorità competente in qualsiasi momento.

Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio.


IL GIORNALE DI VIAGGIO

L’allegato II del Regolamento 1/2005 argomenta dettagliatamente la redazione e l’utilizzo del giornale di viaggio che deve essere utilizzato laddove venga pianificato un viaggio riguardante il trasporto di animali vivi.
Tale documento si compone in cinque sezioni di cui:

1. Pianificazione

2. Luogo di partenza

3. Luogo di destinazione

4. Dichiarazione del trasportatore

5. Modello per la relazione sulle anomalie

 
Tutte le pagine del giornale di viaggio devono essere timbrate e firmate, nonché rilegate tra loro.
L’organizzatore deve attenersi a determinate prescrizioni tra cui:

- identifica ciascun giornale di viaggio con un numero specifico;

- si assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente compilata e firmata per quanto riguarda i numeri dei certificati veterinari sia ricevuta dall’autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta autorità;

- si assicura che il giornale di bordo sia timbrato;

- si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita.

 I detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio, informando quanto prima l’autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 5.
Se il luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità, i detentori nel luogo di destinazione conservano, il giornale di viaggio, eccetto la sezione 4, per almeno tre anni dalla data di arrivo nel luogo di destinazione.
Quando il viaggio si conclude nel territorio della Comunità, il trasportatore compila e firma la sezione 4 del giornale di viaggio.
Se gli animali sono trasportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.
In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione.
Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:

- una copia del giornale di viaggio compilato;

- il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all’allegato I o all’allegato IB del regolamento CEE n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.

 
I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.
Il documento di cui alla lettera a) è restituito all’autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che si utilizzi i sistemi di cui all’articolo 6, paragrafo 9 (I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1° gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno re anni e le mettono a disposizione dell’autorità competente su richiesta della stessa).
Allorché i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all’articolo 6, paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio.

 

OBBLIGHI PER IL TRASPORTATORE

L’articolo 6 del Regolamento CE n. 1/2005 stabilisce che “Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un’autorizzazione rilasciata da una autorità competente ….omissis….. Copia dell’autorizzazione è esibita all’autorità allorché si trasportano animali”.
L’accudimento degli animali deve essere affidato a personale che ha seguito una determinata formazione; inoltre nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità che deve essere messo a disposizione dell’autorità competente allorché si trasportano animali.
I trasportatori devono assicurare che un guardiano accompagni ogni partita di animali con esclusione dei seguenti casi, ovvero che:

- gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;

- il conducente svolga le funzioni da guardiano.

 
NOTA: Le predette disposizioni non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.


 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L’articolo 16 del Regolamento CE n. 1/2005 prescrive che l’autorità competente assicuri che il proprio personale sia debitamente formato e attrezzato per controllare i dati registrati: 

a) dall’apparecchio di controllo installato sui mezzi per il trasporto su strada di cui al regolamento CEE n. 3821/85;

b) dal sistema di navigazione.

 Il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame deve essere rilasciato conformemente all’allegato IV del medesimo regolamento (i conducenti di trasporti su strada e i guardiani devono avere completato positivamente la formazione ed aver superato un esame riconosciuto dall’autorità competente, la quale assicura l’indipendenza degli esaminatori. I corsi di formazione comprendono almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti: articoli 3 e 4 e allegati I e II del Regolamento CE 1/2005; fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress, aspetti pratici dell’accudimento degli animali, impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne, cure di emergenza agli animali, aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali).
Il predetto documento deve essere redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato membro; inoltre lo stesso è rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo designato a tal fine dagli Stati membri.
La portata del certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.

 

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI

 
Una peculiare disposizione viene introdotta dall’articolo 18 del Regolamento CE 1/2005 in quanto l’autorità competente o l’organismo designato dallo Stato membro deve rilasciare a richiesta un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i predetti veicoli:

- non siano oggetto di una domanda presentata ad un’altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un’omologazione da essa rilasciata;

- siano stati ispezionati dall’autorità competente o dall’organismo designato dallo Stato membro e risultino conformi ai requisiti dell’allegato I, cap. II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.

 

L’autorità competente o l’organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro.
Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, inoltre la sua validità è limitata per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, l’allegato I annovera una serie di prescrizioni, ovvero i mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, mantenuti e usati in modo da:

1. evitare lesioni e sofferenze e assicurar l’incolumità degli animali;

2. proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;

3. essere puliti e disinfettati;

4. evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;

5. assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell’aria appropriata a seconda delle specie trasportate;

6. garantire l’accesso agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la cura;

7. presentare una superficie d’impianto antisdrucciolo;

8. presentare una superficie d’impianto che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;

9. fornire un’illuminazione sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.


C O N T R O L L I

L’articolo 21 del Regolamento CE 1/2005 prescrive che se gli animali sono presentati ai punti di uscita o ai posti di ispezione frontalieri, i veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare:

- che i trasportatori abbiano presentato copia di un’autorizzazione valida;

- che i documenti dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici, animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame e i guardiani abbiano presentato un certificato di idoneità;

- che gli animali siano idonei a continuare il viaggio;

- che i mezzi di trasporto con cui gli animali continueranno il viaggio siano conformi all’allegato I;

- che, in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme ad un eventuale accordo internazionale applicabile ai paesi terzi;

- se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.

 

Si rappresenta che in caso di lunghi viaggi per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d’ ispezione frontalieri eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli nell’allegato II, sezione 3 .
Le registrazioni di tali controlli e di quelli precedentemente richiesti sono conservate dall’autorità competente per tre anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all’allegato I o all’allegato IB del regolamento CEE n. 3821/85, se il veicolo è contemplato da tale regolamento.


 
O S S E R V A Z I O N I

Con l’entrata in vigore del Regolamento CE 1/2005 è stata abrogata la Direttiva 91/628/CEE a cui è collegato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto”.
In predetto decreto attribuiva determinate sanzioni economiche per coloro che violavano i precetti regolamentari della direttiva abrogata con decorrenza 05 gennaio 2007.
Attualmente gli operatori di polizia stradale si troveranno a fare osservare il Regolamento CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 al quale non è stato ancora collegato un dispositivo normativo sanzionatorio (si ritiene non applicabile il D. Lgs. 532/92).

 

    * Ispettore Superiore  della  Polizia  Stradale
Ufficio studi Asaps


© asaps.it

di Franco MEDRI

Lunedì, 15 Gennaio 2007
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