Lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è equiparato al
cittadino italiano, in relazione sia al godimento dei diritti civili, che alla
tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi. Nulla osta, dunque, a che il
Tribunale possa esaminare le domande dei danneggiati stranieri con i medesimi
criteri ordinariamente utilizzati ai fini della liquidazione dei danni
rivendicati dai cittadini italiani, in applicazione delle norme di legge ed
alla stregua delle interpretazioni giurisprudenziali che notoriamente
presiedono tale compito. Lo ha stabilito il Tribunale di Monza, Sezione IV
Civile, con la sentenza del 20 novembre 2006, precisando inoltre i seguenti
punti:
(Altalex,
15 gennaio 2007. Nota a cura del Direttivo della Camera Civile di Monza) TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE IV CIVILE G.U. DOTT. PIERO CALABRO’ SENTENZA 20/11/2006 (RG n.3848/05) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione notificato in data 31.3.2005 C.V.M. M. (in proprio e quale
tutore del minore M.B.J. J.), S.C. Raul Alfredo e S.A. Alfredo A., in proprio e
quali familiari dei defunti M.C. J. A. e B.N. H. Y., convenivano in giudizio,
innanzi a questo Tribunale, la ALFA spa, M.S. e F.M. per sentirli condannare in
via solidale al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente
stradale mortale avvenuto in Sesto San Giovanni il giorno 25.7.2004 ad ore 4,45
circa. Deducevano
gli attori che, nella predetta occasione, mentre percorrevano la via General
Cantore a bordo dell’autovettura Fiat Uno targata MIXXXXXXX (di proprietà di
C.V.A. e condotta da S.A. A. A.),erano stati investiti dall’autovettura Fiat
Marea targata YYYYYYY (condotta da M.S., di proprietà di F.M. e garantita per la
RCA dalla ALFA spa), sopraggiunta dalla intersezione con via Edison ad elevata
velocità e senza concedere la dovuta precedenza. Precisavano
che, oltre ad aver sofferto rilevanti pregiudizi diretti, a seguito delle
gravissime lesioni inferte dal sinistro erano deceduti gli altri trasportati
M.C. Jose A. e B.N. H. Y.. La
convenuta ALFA spa, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava
parzialmente l’avversa domanda, eccependo che la responsabilità del sinistro dovesse
essere ascritta alla condotta concorsuale e concorrente di entrambi i
conducenti. Resisteva,
in ogni caso, alla quantificazione dei danni operata dagli attori. Benchè
ritualmente citati, i convenuti M.S. e F.M. non si costituivano in giudizio,
rimanendo pertanto contumaci. Nel
processo, come sopra incardinato, in conseguenza delle difese svolte dalla ALFA
spa e previa autorizzazione del G.U. , venivano altresì evocati dagli attori
C.V.M. M. (in proprio e quale tutore del minore M.B.J. J.) e S.C. Raul Alfredo,
quali terzi chiamati, il conducente dell’autovettura Fiat Uno (S.A. Alfredo A.),
nonchè il suo proprietario (C.V.A.) e la compagnia BETA spa (già M. du Mans A.
MMI Danni spa). Mentre
C.V.A. si rendeva contumace, S.A. Alfredo A. (nel frattempo munitosi di un
nuovo difensore, anche in relazione alla propria posizione processuale di
attore) e la BETA spa (già Mutuelles du Mans Assurance MMI Danni spa) si
costituivano ritualmente in giudizio, contestando nel merito ogni avversa
pretesa. Nelle
more del processo, tutti gli originari attori davano atto di avere già ottenuto
dalla ALFA spa il ristoro di ogni danno sofferto quali vittime primarie del
sinistro e rinunciavano, conseguentemente, alle relative domande, insistendo
per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, quali
vittime secondarie dell’incidente, a causa del decesso di M.C. Jose A. e B.N. H.
Y.. Inutilmente
disposto il tentativo di conciliazione, con provvedimento in data 9.3.2006 il
G.U. concedeva a C.V. M. M. (in proprio e quale tutore del minore M. B. J. J.)
una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari a Euro 80.000,00 ponendone il
pagamento a carico della convenuta ALFA spa. Compiutamente
trattato ed istruito in via documentale il processo, precisate come in epigrafe
le conclusioni delle parti costituite, la causa era trattenuta definitivamente
per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ai sensi degli
artt.50ter e 281 quinquies CPC. MOTIVI DELLA DECISIONE Le
domande svolte in giudizio da C. V. M. M. (in proprio e quale tutore del minore
M. B. J. J.) e S.C. Raul Alfredo sono pienamente fondate (salvo quanto sarà
detto in relazione alla concreta liquidazione dei danni dagli stessi sofferti). Dall’esame
del prodotto rapporto d’incidente stradale, redatto dalla Polizia Locale di
Sesto San Giovanni (docc. nn.1A, 1B, 1C, 1D, fascicolo attori), nonché dagli
atti del procedimento penale acquisiti al presente processo (docc. nn. 4, 5, 6,
9A, 9B), può dirsi emersa, senza ombra di dubbio, l’esclusiva ed assorbente
responsabilità di M.S. nella causazione del sinistro, per avere il conducente
dell’autovettura Fiat Marea tenuto un comportamento di guida gravemente
imprudente e palesemente violatore delle norme della circolazione. M.S.,
infatti, nell’occasione pacificamente ebbe ad omettere di concedere alla Fiat
Uno la dovuta precedenza (così come imposto dalla segnaletica verticale
esistente all’incrocio tra la percorsa via Edison e la via Cantore, dalla quale
provenivano gli attori). Non
solo, ma lo stesso M.S. ebbe ad ammettere, all’udienza di convalida del suo
arresto (doc.n.34), che al momento dell’incidente procedeva ad elevata velocità
(“andavo veloce con l’auto”) e non prestava l’attenzione dovuta in
relazione alle circostanza del traffico (“non ho visto lo stop all’incrocio”). Del
resto, la sua responsabilità esclusiva è stata già accertata, in sede penale,
con sentenza n.3140/04 in data 20.12.2004 del Tribunale di Monza (doc.n.6) che,
altresì, ha condannato in via generica l’imputato e gli altri responsabili
civili (ALFA spa e F.M.) al risarcimento dei danni in favore della parte
civile, previa concessione di una provvisionale in misura pari ad € 50.000,00
(che risulta essere già stata versata in favore del minore M. B. J. J. in data
19.7.2005). Al
di là di tale ormai inoppugnabile accertamento, nessuna prova contraria è stata
offerta dai convenuti in relazione ad eventuali profili di responsabilità
concorsuale del conducente dell’autovettura Fiat Uno. La
convenuta ALFA spa non ha, altresì, fornito alcuna prova della eccepita mancata
utilizzazione delle cinture di sicurezza da parte delle vittime del sinistro:
circostanza, questa, che sarebbe stato suo preciso onere processuale
dimostrare, anche ai fini della asserita idoneità, in concreto, di tali sistemi
di sicurezza ad escludere ovvero ridurre le conseguenze dannose dell’incidente
(in tema: Cass. 13.1.2005 n.564). I
convenuti, pertanto, devono essere condannati in solido al risarcimento
integrale dei danni patiti da C. V. M. M., da M. B. J. J.e da S.C. R. A. in
conseguenza della scomparsa di M.C. J. A. e di B. N. H. Y. (essendo, invece,
già stati risarciti i danni ab initio rivendicati da tutti gli attori
quali vittime primarie del sinistro). I
terzi chiamati C. V. A., S.A. A. A. e BETA spa (già M. du Mans Assurance MMI
Danni spa) dovranno, invece, essere del tutto assolti da ogni avversa pretesa. Relativamente
al quantum debeatur, la liquidazione dei pregiudizi lamentati dagli attori
appare meritevole di una analitica disamina. Deve,
peraltro, premettersi che, in ossequio alla giurisprudenza prevalente ed al
fine di evitare una incontrollabile estensione del novero dei pretesi
danneggiati, potranno essere considerate vittime secondarie del sinistro -e,
pertanto, titolari di diritti risarcitori derivanti dalla morte di M.C. J. A. e
B. N. H. Y.- solo i soggetti che risultino legati a questi ultimi da un vincolo
parentale certo (con esclusione, di conseguenza, degli affini e delle persone
legate alle persone scomparse da mere situazioni affettive o di convivenza non more
uxorio). Pertanto,
all’attore S.C. Raul Alfredo competeranno unicamente i pregiudizi riconducibili
alla perdita del fratello uterino M.C. J. A., mentre solo il minore M. B. J. J.
sarà legittimato ad ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla scomparsa
della madre B. N. H. Y.. Nulla,
invece, potrà essere liquidato a S.A. A. A. in conseguenza della morte di M.C.
J. A. e B.N. H. Y.. Quanto,
infine, alla contestata esistenza delle condizioni di reciprocità di cui
all’art.16 delle Disp.Prel.Cod.Civile, può agevolmente osservarsi: -
che, alla luce della dichiarazione rilasciata il 24.10.2005 dal Vice Console
della Repubblica Peruviana in Milano (doc. n.48), può esserne affermata la
piena sussistenza; -
che, in ogni caso, risultando sia gli attori che i defunti in possesso di
valido e
regolare permesso di soggiorno (docc. nn.18A, 18B, 29, 30, 45), ai sensi
dell’art.2 comma 2 D.Lgs. n.286/1998 la questione deve considerarsi come
superata dalla equiparazione dello straniero “regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato” al cittadino italiano, in relazione sia al
godimento dei diritti civili, che alla tutela giurisdizionale dei diritti
soggettivi. Nulla
osta, dunque, a che il Tribunale possa esaminare le domande di tutti i
danneggiati con i medesimi criteri ordinariamente utilizzati ai fini della
liquidazione dei danni rivendicati dai cittadini italiani, in applicazione
delle norme di legge ed alla stregua delle interpretazioni giurisprudenziali
che notoriamente presiedono tale compito. DANNO MORALE JURE PROPRIO Va
innanzitutto riconosciuto agli attori C.V.M. M., M.B.J. J. e S.C. R. A. il danno
morale (pecunia doloris) sofferto in conseguenza della scomparsa del loro
congiunto M.C. J. A., essendo per di piu’ riscontrabili nei fatti di causa gli
astratti elementi costitutivi del reato di omicidio colposo. Al
minore M.B.J. J. deve, ovviamente, essere riconosciuto anche il ristoro del
danno morale sofferto per la perdita della madre B.N. H. Y.. La
nascita del minore da entrambi i predetti genitori, oggi defunti, è stata
documentata attraverso la produzione del certificato di nascita (doc.17/A) ed è
stata tardivamente e genericamente contestata dalla ALFA spa solo in comparsa
conclusionale. La
liquidazione del danno morale può avvenire in via equitativa e tenuto conto,
per ciascuno degli eredi, del rapporto di parentela e di convivenza con le
persone scomparse. Ciò
premesso, debbono essere equitativamente liquidate, a titolo di danno morale jure proprio ed ai valori
attuali, le seguenti somme: -
Euro 140.000,00 all’attrice C.V.M. M. (madre convivente con M.C. Jo. A.) -
Euro 280.000,00 a M.B.J. J. (figlio convivente con M.C. Jose As. e B.N. H. Y.); -
Euro 50.000,00 all’attore S.C. Raul Alfredo (fratello uterino, convivente con
M.C. J. A.). Sugli
anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal fatto al saldo. DANNO PATRIMONIALE Pacifica
e documentata la convivenza di M.C. J. A. con il figlio M.B.J. J., deve
senz’altro presumersi che egli provvedesse in via esclusiva al suo
mantenimento, essendo la madre del predetto minore sprovvista di redditi in
quanto casalinga. Il
reddito netto percepito dal de cuius nei primi sette mesi
dell’anno 2004, quale dipendente presso la Enterprise Hotel srl, ammontava a €
11.442,83 (pari a circa Euro 1.634,57 mensili ed a circa 21.249,43 annue: docc.
nn.11). Può,
pertanto, procedersi alla liquidazione del lucro cessante alla luce delle
ulteriori seguenti presunzioni: -
destinazione di circa un terzo del reddito paterno per il mantenimento ed i
bisogni del figlio; -
permanenza presumibile di quest’ultimo (di soli 5 anni all’epoca del fatto)
nella famiglia per circa altri 13 anni (raggiungimento della maggiore età); -
compensazione dei noti benefici della anticipata capitalizzazione con la
rivalutazione monetaria ed i prevedibili incrementi reddituali futuri. Ciò
premesso,la perdita dell’apporto del de cuius al mantenimento del figlio
può essere congruamente liquidata in Euro 92.080,82 (cioè Euro 1.634,57 x 13 x
1/3 = Euro 7.083,14 x anni 13), ai valori monetari attuali. Sull’anzidetto
importo sono dovuti gli interessi legali dal fatto al saldo. Nessun
pregio ha l’eccezione della ALFA spa laddove sostiene che il mancato apporto
del padre sarebbe, per il minore, compensato in tutto o in parte da quello dei
nonni paterni. E’,
infatti, documentato in atti che C.V.M. M. ha dovuto richiedere al Giudice
Tutelare l’autorizzazione a prelevare le somme di € 400,00 e di € 600,00 dalla
provvisionale concessa in sede penale, al fine di provvedere al pagamento
mensile delle spese relative al collocamento ed al mantenimento del nipote
rappresentato (doc.n.40) e che, proprio a causa del sinistro, la stessa versa
in condizioni di necessità tali da aver legittimato la concessione, nel
presente giudizio, di un’altra provvisionale di rilevante entità. DANNO BIOLOGICO DI NATURA ESISTENZIALE Gli
attori C.V.M. M., M.B.J. J. e S.C. R. A. hanno lamentato di aver sofferto, in
conseguenza del gravissimo evento luttuoso, pregiudizi biologici di natura
esistenziale e psichica. La
questione attinente la riconoscibilità del c.d. “danno esistenziale” è stata
radicalmente innovata da due recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. 31
maggio 2003 n. 8828 e Cass. 31 maggio 2003 n. 8827), seguite da un’altra
significativa pronuncia in materia della Corte Costituzionale (Corte Cost.
sent. 11 luglio 2003, n. 233,interpretativa di rigetto sull’art. 2059
c.c.). Alla
luce delle sentenze in questione, innanzitutto, può affermarsi che il
pregiudizio derivante da un fatto illecito può essere ricondotto solo ad una
delle due categorie del danno patrimoniale o del danno non
patrimoniale: in altri termini, non esiste un tertium genus (Cass.,
8827/03 ove si afferma: ”Il danno non patrimoniale deve essere inteso come
categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore
inerente alla persona”. I
danni non patrimoniali, a loro volta, possono consistere: -
nel “danno morale soggettivo” fondato sull’art.2 Cost. e distinguibile dagli
altri perché transeunte; -
nel pregiudizio derivante dalla lesione della salute, noto come danno
biologico, fondato sull’art. 32 Cost.; -
nel pregiudizio derivante dalla lesione di qualsiasi altro interesse attinente
la persona che non sia suscettibile di una diretta valutazione patrimoniale. Il
risarcimento di tutti i danni in questione trova la propria fonte normativa
nell’art. 2059 c.c. (che si affianca all’art. 2043 c.c., disciplinante il
danno patrimoniale): il limite del risarcimento, nei soli casi previsti
dall’art. 2059 c.c., non si applica se il danno è consistito nella lesione di
interessi della persona di rilievo costituzionale: in tale ipotesi, qualsiasi
pregiudizio non patrimoniale diviene risarcibile. Ed
infatti, ad avviso della Corte, “…il rinvio ai casi in cui la legge consente
la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo
l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge
fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti
inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione
del danno non patrimoniale” (Cass., 8827/03). Nella
fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte nella sentenza n.
8828/03, il valore vulnerato è stato individuato, in presenza dell’uccisione di
un congiunto degli attori, nell’interesse alla “intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla
inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici
della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale
costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
della Costituzione”. Il
danno non patrimoniale, da liquidarsi in via necessariamente equitativa ex
artt. 1226 e 2056 c.c., deve inoltre essere sempre allegato e provato,
anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell’art. 2727 c.c., e non può mai
ritenersi in re ipsa. A
fondamento di siffatta conclusione sta l’affermazione, di notevole interesse,
secondo cui il danno non patrimoniale non coincide con la lesione
dell’interesse protetto (nel caso della sentenza n. 8828/03, l’intangibilità
della sfera dei rapporti familiari), bensì ne è conseguenza. Secondo
il Supremo Collegio, infatti, “…volendo far riferimento alla nota
distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte cost.
184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata
dalla successiva Corte Costituzionale n.372/94), si tratta di danno-conseguenza.”
(Cass., 8828/03). La
liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali, ove se ne riscontri più d’uno,
deve avvenire in modo tale da non duplicare il risarcimento di ciascuno di
essi, tenuto conto del carattere comune della non patrimonialità : è dunque ammessa
la “somma” del danno morale contingente con il danno non patrimoniale “diverso
dal morale”, ma non può operarsi la duplicazione del risarcimento
del medesimo pregiudizio attraverso una sua doppia qualificazione. L’Osservatorio
della Giustizia Civile della Corte d’Appello di Milano, dal canto proprio, ha
suggerito di disancorare, in caso di morte del congiunto, la commisurazione del
danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale
soggettivo e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) dal
riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima
primaria, privilegiando una liquidazione equitativa che tenga conto del legame
familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e di tutte le
circostanze del caso concreto (ad esempio: sopravvivenza o meno di altri
congiunti; convivenza o meno di questi ultimi con il de cuius; qualità
ed intensità della relazione affettiva familiare residua nonchè della relazione
affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). Ciò detto in diritto, nel caso di specie gli attori hanno dimostrato
che, in conseguenza della morte del congiunto M.C. Jose Asuncion (e, quanto al minore,
anche della madre B.N. Hilda Yessica), la serenità e l’equilibrio familiare
sono stati gravemente compromessi e che, in particolare, evidenti pregiudizi e
sofferenze sono stati arrecati alla loro sfera psichica ed al loro benessere
psico-fisico (docc.nn.26, 51, 52, 53, 54). Alla luce della anzidette considerazioni e tenuto conto degli stretti
rapporti parentali, del grave trauma riconducibile alla perdita di entrambi i
genitori (quanto al piccolo M.B.Jhancarlos Jose), dell’esistenza di un solo
figlio superstite (quanto a C.V.Martha Maria), della perdita dell’unico
fratello (quanto a S.C. Raul Alfredo) e delle voci di danno non patrimoniale
già riconosciute agli attori, possono equamente essere liquidati a titolo di
danno biologico esistenziale, i seguenti importi -
Euro 70.000,00 all’attrice C.V.M. M. (madre convivente con M.C. J. A.) -
Euro 140.000,00 a M.B.J. J. (figlio convivente con M.C. J. A. e B.N. H. Y. ) -
Euro 25.000,00 a S.C. R. A. (fratello uterino convivente con M.C. Jo. A.). SPESE FUNERARIE Tali
esborsi, sostenuti da M.B.J. J. mediante destinazione di parte della
provvisionale percepita a seguito della sentenza penale (doc. n. 40), giusta la
documentazione prodotta in atti (docc. nn. 22), possono essere liquidati in
complessivi Euro 3.700,00 oltre agli interessi legali dalla data del pagamento
(25.10.2004) al saldo. ------------------------------------------------ In
definitiva, tenuto conto dell’avvenuto versamento in data 19.7.2005 della somma
di € 50.000,00 (in favore di M.B.J. J.) ed in data 24.3.2006 della somma di €
80.000,00 (in favore di C.V.M. M.) da parte della ALFA spa, i convenuti tutti
dovranno essere solidalmente condannati al pagamento delle rispettive somme di Euro
130.000,00 (Euro 140.000,00 + Euro 70.000,00 – Euro 80.000,00) quanto a
C.V.M. M., di Euro 465.780,82 (Euro 280.000,00 + Euro 140.000,00 + Euro
92.080,82 + Euro 3.700,00 – Euro 50.000,00) quanto a M.B.J. J. e di Euro
75.000,00 (Euro 50.000,00 + Euro 25.000,00) quanto a S.C. Raul Alfredo,
oltre agli interessi legali con le decorrenze dianzi specificamente indicate (e
tenuto conto dei versamenti in acconto). Le
spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti di C.V.M.
M. (in proprio, nonchè quale tutore del minore M.B.J. J.) e S.C. R. A. e si
liquidano come da dispositivo. Deve,
invece, essere dichiarata la compensazione delle spese tra i predetti attori ed
i terzi chiamati, nonché tra i convenuti e S.A. A. A. (attesa, quanto a questi
ultimi, la reciproca soccombenza). La
presente sentenza deve essere munita della clausola di provvisoria esecutività
di cui all’art.282 CPC. p.q.m. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con
atto di citazione notificato in data 31.3.2005 da C.V.M. M. (in proprio e quale
tutore del minore M.B.J. J.), S.C. R. A. e S.A. A. A. nei confronti di M.S., di F.M. e
di ALFA spa, con la chiamata in giudizio di S.A. A. A., di C.V.A. e di BETA spa
(già Mutuelles du Mans Assurance MMI Danni spa), così provvede: 1) Condanna i convenuti M.S., F.M. e ALFA spa al pagamento solidale,
in favore degli attori C.V.M. M.(in proprio e quale tutore del minore M.B.J. J.)
e S.C. R. A., delle seguenti somme: - Euro 130.000,00 quanto a C.V.M. M. - Euro 465.780,82 quanto a M.B.J. J. - Euro 75.000,00 quanto a S.C. R. A. il tutto oltre agli interessi legali con le decorrenze meglio in
motivazione specificate e tenuto conto degli acconti già percepiti. 2)
Respinge ogni diversa o ulteriore domanda proposta in giudizio. 3)
Condanna in via solidale M.S., F.M. e ALFA spa al pagamento delle spese processuali
in favore di C.V.M. M.(in proprio e quale tutore del minore M.B.J. J.) e S.C. R.
A., liquidate in Euro 24.048,73 (di cui Euro 1.068,23 per esborsi, Euro
2.980,50 per diritti ed Euro 20.000,00 per onorari). 4)
Dichiara compensate le spese processuali tra i predetti attori e la BETA spa
(già Mutuelles du Mans Assurance MMI Danni spa), C.V.A. e S.A. A. A., nonché
tra quest’ultimo e le parti convenute. 5)
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. 6)
Visti gli artt.59 e 60 del DPR n.131/1986, indica nelle parti convenute, tenute
al risarcimento del danno, i soggetti nei confronti dei quali deve essere
recuperata l’imposta eventualmente prenotata a debito. MONZA,
20.11.2006 IL GIUDICE UNICO |
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