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Giurisprudenza di merito - PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE – PUBBLICITA’ MEDIANTE CARRELLI-RIMORCHI LASCIATI AI BORDI DELLE STRADE – ASSIMILABILITA’ A CARTELLO PUBBLICITARIO O DI ALTRO MEZZO PUBBLICITARIO – INSUSSISTENZA – CLASSIFICAZIONE COME IMPIANTO DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA.

(G.d.P. di Gemona del Friuli, 9 gennaio 2007, n. 3)
 

Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI

Sentenza 9 gennaio 2007, n. 3

PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE – PUBBLICITA’ MEDIANTE CARRELLI-RIMORCHI LASCIATI LUNGO LE STRADE – ASSIMILABILITA’ A CARTELLO PUBBLICITARIO O DI ALTRO MEZZO PUBBLICITARIO – INSUSSISTENZA – CLASSIFICAZIONE COME IMPIANTO DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA.

Secondo la definizione fornita dall’art. 47, comma 8° del Reg. al C.d.S., un carrello-rimorchio contenente pubblicità,  va catalogato fra la categoria di impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di esercizio.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 9 gennaio 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

 
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 230/2006 V, emesso il 28.07.2006 e notificato il 07.08.2006 dalla Polizia Municipale del Comune di Gemona del Friuli (UD),

avente ad oggetto: violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

promossa
con domanda depositata in data 06.10.2006
da
omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Francavilla, presso lo studio della quale, sito in Udine, via Generale Baldissera n. 21/A, elegge domicilio
OPPONENTE
contro

POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sanzione pecuniaria, annullarsi il verbale di contestazione opposto. Spese di lite rifuse. In via subordinata, contenersi la sanzione pecuniaria nel minimo edittale. Spese di lite compensate.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.

FATTO E DIRITTO

In data 26.07.2006, gli Agenti della P.M. di Gemona del Friuli Temporal Giorgio e Bernardis Sara hanno accertato che in prossimità dell’incrocio tra la SS 13, via Lessi e la via Locatelli, era stato collocato un carrello pubblicitario targato omissis, riportante la seguente pubblicità: “omissis”. Accertato presso l’A.N.A.S. che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari lungo la SS 13, gli agenti hanno emesso (in data 28.07.2006) il verbale “de quo” e lo hanno notificato in data 07.08.2006 alla società che risultava proprietaria del rimorchio e cioè la ditta EDITEL s.r.l., attuale opponente.

Le motivazioni del verbale sono le seguenti: “Collocava lungo la strada cartellone pubblicitario senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada. La violazione non è stata immediatamente contestata causa assenza del proprietario”.

Col verbale veniva comminata la sanzione amministrativa ridotta di €. 357,00, oltre le spese di €. 8,18.

MOTIVI DEL RICORSO

Nel caso “de quo” il cartellone era poggiato su un carrello-rimorchio che non può essere considerato alla stregua di un “cartello pubblicitario o di altro mezzo pubblicitario”, cui la norma fa espresso riferimento, perché trattasi di veicolo rientrante nella definizione di cui all’art. 46 C.d.S., ulteriormente specificata dall’art. 47 C.d.S. e pertanto la pubblicità effettuata a mezzo veicoli rientra nella disciplina prevista dal 2° comma dell’art. 23 (pubblicità non luminosa su impianto mobile) e non nel 4° comma, che riguarda impianti fissi, come si desume dalle norme regolamentari, che fanno riferimento a strutture di sostegno e natura del terreno (art. 49, comma 2 e art. 53, punto 3).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudicante, con decreto del 10.10.2006, ha fissato l’udienza di comparizione del 9 gennaio 2007, senza concedere la richiesta sospensione. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti e le proprie controdeduzioni in data 17.12.2006, allegando copia della fotografia del carrello pubblicitario, scattata il 26.07.2006, alle ore 09:30.

All’udienza di comparizione il procuratore dell’opponente ed il rappresentante del Comando accertatore concludono come in atti.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.

Preliminarmente il Giudicante osserva che i gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981, presuppongono l’esistenza del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”. Nella fattispecie il Giudicante non ha riscontrato alcuno dei due elementi suddetti.

In fatto, il Giudicante osserva che la ditta opponente non nega l’utilizzazione di un carrello-rimorchio a scopo pubblicitario, ma accampa diritti derivanti da altre norme del C.d.S., diverse da quella applicata.

In diritto, osserva il Giudicante che l’articolo 23 del vigente codice della strada riprende le disposizioni dell’art. 11 del codice abrogato e contiene i nuovi principi che regolano l’apposizione della cartellonistica e le insegne pubblicitarie sulle strade e la pubblicità sui veicoli. Resta confermato il divieto di apporre cartellonistica che per forma, colore, dimensioni e ubicazione, possa generare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficoltosa la percezione o attirare eccessivamente l’attenzione dei conducenti sino a procurare pericoli per la circolazione (comma 1 art. 23). Elencati i principi informatori di questo delicatissimo settore, ove non sempre è facile raccordare gli obiettivi di sicurezza stradale con quelli commerciali legati alla pubblicità, l’articolo rimanda al Regolamento la determinazione concreta di requisiti, forme e modalità di apposizione della segnaletica (6° comma).

In attuazione del predetto rinvio, l’art. 47 del Reg. C.d.S. definisce i vari mezzi pubblicitari ed in particolare il comma 8° definisce impianto di pubblicità o propaganda“ qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di esercizio”. In sostanza tale ultima norma è diretta ad individuare tutti i manufatti non previsti dai precedenti commi dello stesso articolo, senza distinguere fra impianti fissi o mobili.

L’art. 49 e l’art. 53 del Reg. Att. Es. C.d.S. disciplinano tutti gli impianti di pubblicità e di propaganda così come individuati dall’art. 47 e si applicano, ove compatibili, anche a quelli realizzati su supporti mobili.

Un cartello pubblicitario posto su un rimorchio e parcheggiato lungo le strade o in vista di esse è pertanto un mezzo pubblicitario classificabile come “impianto di pubblicità e propaganda”, da non confondersi con le scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli, perché è evidente che la “ratio legis” di tutta la normativa è quella di sottoporre ad autorizzazione cartelli ed “altri mezzi pubblicitari” posti lungo le strade o in vista di esse.

A rigore, si potrebbe disquisire sulla legittimità di cartelli posti a bordo di rimorchi in movimento, alla luce del 2° comma del citato art. 23 (trattandosi di veicoli “sui generis” costruiti a scopo pubblicitario), purché non sia effettuata per conto di terzi a titolo oneroso (comma 1, art. 57, Reg. C.d.S.), ma è evidente che il rimorchio in sosta, a lato ed in vista della strada, costituisce a tutti gli effetti un “impianto di pubblicità e propaganda” predisposto ad arte per aggirare la norma.

Poiché, ai sensi degli artt. 11, L. 689/81 e 195, 2° c., C.d.S., nella determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. si ha riguardo alla gravità della violazione, questo Giudicante ritiene che nella fattispecie, si debba applicare la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale maggiorato di 1/3.

P.Q.M.

 Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

· Respinge l’opposizione di omissis e, per l’effetto, convalida il verbale di contestazione n. 230/2006 V, emesso il 28.07.2006 e notificato il 07.08.2006 dalla Polizia Municipale del Comune di Gemona del Friuli (UD).

· Determina la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 476,00, oltre €. 8,18 per spese.

· Spese compensate.

· Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Gemona del Friuli, il 9 gennaio 2007.

 IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

 

 Avv. Vincenzo Zappalà


© asaps.it
Lunedì, 15 Gennaio 2007
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