Giurisprudenza
di merito PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE – PUBBLICITA’
MEDIANTE CARRELLI-RIMORCHI LASCIATI LUNGO LE STRADE – ASSIMILABILITA’ A
CARTELLO PUBBLICITARIO O DI ALTRO MEZZO PUBBLICITARIO – INSUSSISTENZA – CLASSIFICAZIONE
COME IMPIANTO DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA. IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL
FRIULI Nella persona dell’avv. Vincenzo
Zappalà nella
pubblica udienza del 9 gennaio 2007
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle
motivazioni, la seguente SENTENZA
avente ad oggetto: violazione dell’art. 23, commi 4
e 11, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni (C.d.S.). promossa
con
domanda depositata in data 06.10.2006 da omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia
Francavilla, presso lo studio della quale, sito in Udine, via Generale
Baldissera n. 21/A, elegge domicilio OPPONENTE contro POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GEMONA
DEL FRIULI AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: previa sospensione
della sanzione pecuniaria, annullarsi il verbale di contestazione opposto. Spese di lite rifuse. In via subordinata, contenersi la sanzione
pecuniaria nel minimo edittale. Spese di
lite compensate. In
data 26.07.2006, gli Agenti della P.M. di Gemona del Friuli Temporal Giorgio e
Bernardis Sara hanno accertato che in prossimità dell’incrocio tra la SS 13,
via Lessi e la via Locatelli, era stato collocato un carrello pubblicitario
targato omissis, riportante la
seguente pubblicità: “omissis”. Accertato presso l’A.N.A.S. che non è stata
rilasciata alcuna autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari lungo
la SS 13, gli agenti hanno emesso (in data 28.07.2006) il verbale “de quo” e lo hanno notificato in data 07.08.2006
alla società che risultava proprietaria del rimorchio e cioè la ditta EDITEL
s.r.l., attuale opponente. Le
motivazioni del verbale sono le seguenti: “Collocava
lungo la strada cartellone pubblicitario senza autorizzazione dell’ente
proprietario della strada. La violazione
non è stata immediatamente contestata causa assenza del proprietario”. Col
verbale veniva comminata la sanzione amministrativa ridotta di €. 357,00, oltre
le spese di €. 8,18. MOTIVI DEL RICORSO Nel
caso “de quo” il cartellone era poggiato su un carrello-rimorchio che non può
essere considerato alla stregua di un “cartello
pubblicitario o di altro mezzo pubblicitario”, cui la norma fa espresso
riferimento, perché trattasi di veicolo rientrante nella definizione di cui
all’art. 46 C.d.S., ulteriormente specificata dall’art. 47 C.d.S. e pertanto la
pubblicità effettuata a mezzo veicoli rientra nella disciplina prevista dal 2°
comma dell’art. 23 (pubblicità non luminosa su impianto mobile) e non nel 4°
comma, che riguarda impianti fissi, come si desume dalle norme regolamentari,
che fanno riferimento a strutture di sostegno e natura del terreno (art. 49,
comma 2 e art. 53, punto 3). Il
Giudicante, con decreto del 10.10.2006, ha fissato l’udienza di comparizione
del 9 gennaio 2007, senza concedere la richiesta sospensione. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli
atti e le proprie controdeduzioni in data 17.12.2006, allegando copia della
fotografia del carrello pubblicitario, scattata il 26.07.2006, alle ore 09:30. All’udienza
di comparizione il procuratore dell’opponente ed il rappresentante del Comando
accertatore concludono come in atti. Il
Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza
mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione
è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta. Preliminarmente
il Giudicante osserva che i gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art.
22 L. 689/1981, presuppongono l’esistenza del “periculum in mora” e del “fumus
boni iuris”. Nella fattispecie il
Giudicante non ha riscontrato alcuno dei due elementi suddetti. In
fatto, il Giudicante osserva che la ditta opponente non nega l’utilizzazione di
un carrello-rimorchio a scopo pubblicitario, ma accampa diritti derivanti da
altre norme del C.d.S., diverse da quella applicata. In
diritto, osserva il Giudicante che l’articolo 23 del vigente codice della
strada riprende le disposizioni dell’art. 11 del codice abrogato e contiene i
nuovi principi che regolano l’apposizione della cartellonistica e le insegne
pubblicitarie sulle strade e la pubblicità sui veicoli. Resta confermato il divieto
di apporre cartellonistica che per forma, colore, dimensioni e ubicazione,
possa generare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficoltosa la
percezione o attirare eccessivamente l’attenzione dei conducenti sino a
procurare pericoli per la circolazione (comma 1 art. 23). Elencati i principi informatori di questo
delicatissimo settore, ove non sempre è facile raccordare gli obiettivi di
sicurezza stradale con quelli commerciali legati alla pubblicità, l’articolo rimanda
al Regolamento la determinazione concreta di requisiti, forme e modalità di
apposizione della segnaletica (6° comma). In
attuazione del predetto rinvio, l’art. 47 del Reg. C.d.S. definisce i vari mezzi
pubblicitari ed in particolare il comma 8° definisce impianto di
pubblicità o propaganda“ qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o
alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo
definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come
preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né
come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di
esercizio”. In sostanza tale ultima
norma è diretta ad individuare tutti i manufatti non previsti dai precedenti
commi dello stesso articolo, senza
distinguere fra impianti fissi o mobili. L’art.
49 e l’art. 53 del Reg. Att. Es. C.d.S. disciplinano tutti gli impianti di
pubblicità e di propaganda così come individuati dall’art. 47 e si applicano,
ove compatibili, anche a quelli realizzati su supporti mobili. Un cartello pubblicitario posto su un
rimorchio e parcheggiato lungo le strade o in vista di esse è pertanto un mezzo
pubblicitario classificabile come “impianto di pubblicità e propaganda”, da non confondersi con le scritte o insegne
pubblicitarie sui veicoli, perché è evidente che la “ratio legis” di tutta la
normativa è quella di sottoporre ad autorizzazione cartelli ed “altri mezzi
pubblicitari” posti lungo le strade o in vista di esse. A
rigore, si potrebbe disquisire sulla legittimità di cartelli posti a bordo di
rimorchi in movimento, alla luce del 2° comma del citato art. 23 (trattandosi
di veicoli “sui generis” costruiti a
scopo pubblicitario), purché non sia effettuata per conto di terzi a titolo
oneroso (comma 1, art. 57, Reg. C.d.S.), ma è evidente che il rimorchio in
sosta, a lato ed in vista della strada, costituisce a tutti gli effetti un
“impianto di pubblicità e propaganda” predisposto ad arte per aggirare la
norma. Poiché,
ai sensi degli artt. 11, L. 689/81 e 195, 2° c., C.d.S., nella determinazione
delle sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. si ha riguardo alla gravità della
violazione, questo Giudicante ritiene che nella fattispecie, si debba applicare
la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale maggiorato di 1/3. · Respinge
l’opposizione di omissis e, per
l’effetto, convalida il verbale di contestazione n. 230/2006 V, emesso il
28.07.2006 e notificato il 07.08.2006 dalla Polizia Municipale del Comune di
Gemona del Friuli (UD). · Determina la
sanzione amministrativa pecuniaria di €.
476,00, oltre €. 8,18 per spese. · Spese
compensate. · Sentenza
provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Così
deciso in Gemona del Friuli, il 9
gennaio 2007. IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE Avv. Vincenzo Zappalà |
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