Giurisprudenza
di merito
GIUDICE DI PACE
DI GEMONA DEL FRIULI
Sentenza 9 gennaio 2007, n. 5
CIRCOLAZIONE
STRADALE – SVOLTA A SINISTRA – OBBLIGO DI CEDERE LA PRECEDENZA AI VEICOLI
PROVENIENTI DAL SENSO OPPOSTO – NECESSITA’ PER IL CONDUCENTE FAVORITO DI
ADEGUARE LA VELOCITA’ ALLO STATO DEI LUOHI.
Nel caso di
incidente stradale, non risponde della violazione il conducete che svolta a
sinistra se non è sufficientemente dimostrato che è stata la sua manovra ad
interferire nella direttrice di marcia del veicolo proveniente dalla opposta
direzione e non la velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dal
conducente favorito.
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI
PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona
dell’avv. Vincenzo Zappalà nella pubblica
udienza del 9 gennaio 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA (art. 23, 8°
comma, L. 689/1981)
nella causa per
controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n.
700002486733, emesso il 17.07.2006 e notificato il 18.09.2006 dalla Sezione di
Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD) avente ad
oggetto: violazione dell’art. 145, commi 2 e 10, del Codice della Strada, D.
Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).
promossa
con domanda in
data 02.10.2006
da
OMISSIS,
OPPONENTE
contro
PREFETTURA-UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE
AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA NON PRESENTE
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale opposto. CONCLUSIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il verbale in
oggetto riporta le seguenti indicazioni: “OMISSIS….alla guida del veicolo
indicato (ATVV FIAT MAREA targa AG 610 DD) effettuava manovra di svolta a
sinistra omettendo di concedere la precedenza ad altro veicolo proveniente da
destra. Infrazione accertata a seguito
di incidente stradale con feriti occorso alle ore 12:25 del 15.07.2006 nel
centro abitato di Artegna (UD), all’altezza del civ. 138 di via Villa. A conclusione della ricostruzione della
vicenda infortunistica”. Il “Verbale di
accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose” redatto dagli
accertatori il 17.07.2006, ai sensi dell’art. 354 c.p.p., riporta le seguenti
indicazioni: “Direzione di marcia da Magnano in Riviera ad Artegna, lungo la
via Villa. Strada a doppio senso, con
due corsie non delimitate.
Pavimentazione in porfido, senza anomalie…fondo stradale asciutto….Il
tratto di strada interessato risulta largo mt. 8,80. Sul lato destro, oltre la carreggiata, è
presente un muro in pietrame, sul lato sinistro, oltre la carreggiata, è
presente un marciapiede rialzato a cui ???? (parte illeggibile) civili
abitazioni….Condizioni del tempo: serene; visibilità: ottima; traffico:
normale; segnaletica: centro abitato, 30 Km/h.
A mt. 8,20 dalla base di riferimento, parete tra l’ingresso dei civici
138 e 140 di via Villa, viene rilevata l’autovettura FIAT MAREA OMISSIS, nella
corsia di sinistra, ruotata in senso antiorario, con la parte anteriore rivolta
verso Artegna. A contatto con lo spigolo
anteriore destro della suddetta autovettura viene rinvenuto il motociclo YAMAHA
TENEREE “MI839822”, adagiato a terra sul suo fianco destro, con la ruota
anteriore parzialmente sotto lo spigolo ant. dx della FIAT BRAVA in posizione
obliqua rispetto asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso destra, in
direzione di Magnano in Riviera. Danni
constatati sull’autoveicolo: localizzati nello spigolo anteriore destro, gruppo
ottico rotto.???? (parte illeggibile) rotto.
Inoltre: cofano motore piegato, parafango anteriore destro
estroflesso. Danni constatati sul
motociclo: forcella anteriore piegata, cerchio piegato, cupolino rotto ed
abraso. Il verbale di
sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.) del conducente del motociclo coinvolto
nell’incidente, sig. OMISSIS riporta la seguente dichiarazione: “Il giorno 15
luglio 2006, alle ore 12 circa, alla guida del mio motociclo, percorrevo nel
centro abitato di Artegna la via Villa, con direzione di marcia Artegna-Magnano
in Riviera. Giunto nei pressi del civico
138, un’autovettura che procedeva dalla direzione opposta, improvvisamente ha
svoltato a sinistra tagliandomi la strada.
Sono stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno subito chiamato
il 118”. Il verbale di
dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p.) della sig.ra OMISSIS, riporta la
seguente dichiarazione: “Percorrevo via Villa del centro abitato di Artegna,
quando, giunta all’altezza del civico 138 circa, mi fermavo al centro della
strada, in attesa di svoltare verso sinistra, al che vedo sopraggiungere dal
lato opposto un motociclo ad alta velocità, sicuramente a 70 Km/h, a (?) mt. da
me, lui inizia a frenare, la frenata brusca lo fa imbarcare. Non sapevo se andare avanti o stare ferma, ho
preferito fermarmi per non confonderlo, non è riuscito a schivarmi per poco e
mi ha urtato sul mio spigolo anteriore destro, prontamente sono scesa e ho
allertato i soccorsi. Io non lamento
lesioni.”
MOTIVI DEL
RICORSO
L’opponente
assume che nell’occasione si trovava ferma in prossimità del centro della
strada, con l’indicatore di direzione sinistro azionato, circa all’altezza del
civico 132/2 di via Villa, poiché attendeva di accedere all’ingresso della
propria abitazione, quando il motociclo YAMAHA targato OMISSIS sopraggiungeva
ad una velocità del tutto inadeguata in relazione ai luoghi e, vista in
lontananza l’autovettura, effettuava una brusca frenata, che determinava la perdita
di controllo del motoveicolo e la conseguente collisione con l’autovettura. Dall’analisi
dei rilievi degli Agenti della Polstrada di Tolmezzo non si evince in alcun
modo la mancata precedenza. Del resto
gli stessi Agenti sono intervenuti circa venti minuti dopo il fatto e non hanno
assistito direttamente all’accaduto. Pertanto,
poiché i verbali sono privi di fede privilegiata, l’amministrazione
accertatrice non ha fornito la prova della violazione contestata.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Il Giudicante,
con decreto del 05.10.2006, ha fissato l’udienza di comparizione del 9 gennaio
2007, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento, di depositare in
Cancelleria, copia degli atti e del “Verbale di accertamenti urgenti sullo
stato dei luoghi e delle cose” redatto a norma dell’art. 354 c.p.p. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli
atti e le proprie controdeduzioni in data 7.12.2006 e, successivamente, ha
fatto pervenire le proprie controdeduzioni ed il “Verbale di accertamenti urgenti
sullo stato dei luoghi e delle cose”. Dalle controdeduzioni del Comando accertatore si evincono alcune
circostanze non indicate nel verbale di accertamenti urgenti: 1) il conducente
del motociclo, OMISSIS, riportava lesioni personali con prognosi di gg. 40
s.c.; 2) sul piano viabile non venivano rilevate tracce di frenata o
scarrocciamento. Nelle sue conclusioni,
il Comando accertatore ha fatto presente che la OMISSIS, svoltando a sinistra
per accedere ad un passo privato, doveva adottare ogni precauzione, in
particolare avrebbe dovuto arrestarsi al limite della propria corsia ed
impegnare la corsia opposta solo dopo aver accertato che nessun altro veicolo
la percorreva e che, comunque la sua manovra non avrebbe interferito nella marcia di alcun altro
veicolo. La Prefettura
ha fatto pervenire la sua comparsa di costituzione e risposta in data
04.01.2007, recependo le controdeduzioni del Comando accertatore e rilevando
nel merito, che la violazione contestata trova il suo fondamento nelle
dichiarazioni rese dai due protagonisti del sinistro. La medesima conducente dell’autovettura ha
dichiarato, infatti, di aver visto il motociclo che stava sopraggiungendo dal
senso opposto di marcia, quando era ferma al centro della carreggiata, in
attesa di svoltare a sinistra. E proprio
la circostanza di aver percepito la presenza del motociclo in avvicinamento
avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad astenersi dall’intraprendere la manovra
di svolta a sinistra, per concedere la prescritta precedenza. All’udienza di
comparizione l’opponente precisa la dinamica dell’incidente e deposita n. 2
fotografie scattate prima della rimozione dei mezzi coinvolti, quindi conclude
come in atti. Il Giudicante,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura
delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI DELLA
DECISIONE (ex art. 23, 8°
comma, L. 689/91)
L’opposizione è
fondata e va accolta. Osserva il
Giudicante che la posizione dei mezzi, così come rilevata dai verbalizzanti e
confermata dalle fotografie depositate dall’opponente, i rilevanti danni ai due
veicoli e l’assenza di prove circa la mancata precedenza contestata con il
verbale oggetto del presente procedimento, fanno presumere una dinamica del
tutto diversa da quella descritta dai verbalizzanti. In effetti, se
il conducente del motociclo fosse arrivato a velocità consentita e cioè entro
il limite di 30 Km/h presente in via Villa di Artegna e se avesse mantenuto la
sua destra, egli avrebbe potuto agevolmente passare perché il veicolo
antagonista è stato rinvenuto a mt. 8,20 dal lato sinistro e cioè poco oltre la
mezzeria (che tra l’altro non è contrassegnata da segnaletica orizzontale). Nella
fattispecie il “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle
cose” risulta carente sia nella descrizione del luogo del sinistro e della
relativa segnaletica orizzontale, sia nell’assunzione di testimonianze diverse
dai protagonisti dell’incidente, sia perché non sono state prodotte le
fotografie dei mezzi nello stato di quiete dopo l’urto, sia perché non è stato
individuato esattamente il punto d’urto. Pertanto, sotto il profilo probatorio
lascia un’estrema incertezza sulla dinamica del sinistro. Pertanto, a
parte la convinzione del Giudicante che l’incidente si è verificato per colpa
esclusiva del conducente del motociclo, rimane applicabile il noto principio
“in dubio pro reo”, richiamato dal comma 12 dell’art. 23 L. 689/1981.
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
• Accoglie
l’opposizione di OMISSIS e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione
n. 700002486733, emesso il 17.07.2006 dalla Sezione di Polizia Stradale di
Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD).
• Spese
compensate.
• Sentenza
provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in
Gemona del Friuli, il 9 gennaio 2007.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATOR Avv. Vincenzo Zappalà
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