Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia
per le vittime della strada - In genere - Consap - Subentro ex lege nelle funzioni pubblicistiche già facenti capo all’Ina -
Intervento della Consap nel processo già promosso dal detto Istituto, non più
legittimato - Intervento principale - Configurabilità - Possibilità per la
Consap di far valere processualmente la posizione già assunta in giudizio
dall’Ina - Sussistenza. Per effetto
dell’art. 126 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175 (Attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla
vita), recante modifiche ed integrazioni alla legislazione sull’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici - Spa è subentrata all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni (INA),
ad essa avendo il legislatore trasferito le funzioni pubblicistiche già facenti
capo all’Ina e, in particolare, la gestione - sotto il controllo del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato - del Fondo di garanzia per le
vittime della strada costituito presso quell’Istituto. Legittimamente,
pertanto, intervenendo nel giudizio (nella specie, di ammissione allo stato
passivo, ex art. 101 e 209, terzo comma, legge fall., di una società di
assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa per rivalersi degli
indennizzi pagati) a norma dell’art. 19, ultimo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (come modificato dall’art. 126 del citato D.L.v n. 175 del 1995),
la Consap può far valere processualmente, in via principale, quale titolare di
situazioni giuridiche proprie, la posizione già assunta nel giudizio dall’Ina (non
più legittimato). (Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 2005, n. 23264). [RIV-0605P480]
Responsabilità civile - Amministrazione
pubblica - Opere pubbliche - Strade - Obblighi di manutenzione -Potere
discrezionale della P.A. - Limiti - Norme di legge e regolamentari, nonché
norme di comune prudenza e diligenza (obbligo del neminem laedere) - Insidie e
pericolo occulto - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità -
Condizioni. Responsabilità civile - Colpa o dolo - Colpa
concorrente del danneggiato - Conseguenze - Indagini d’ufficio da compiere -
Contenuto - Individuazione. La P.A.,
nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine all’esecuzione e
manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere
dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che
regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e
diligenza, e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminen laedere (art. 2043 c.c.), in
applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l’opera pubblica non
presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzatesi per
il carattere oggettivo della non visibilità e per quello soggettivo della non
prevedibilità del pericolo. L’art.
1226, primo comma, c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità
extracontrattuale per il richiamo contenuto nell’art. 2056 dello stesso
codice), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati
dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad
accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d’ufficio
sull’eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in
ordine alla genesi del danno. (Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2005, n.
21686). [RIV-0605P482]
da Il Centauro n.108
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