LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente Sentenza Svolgimento del
processo - §.1
Con verbale in data 19.9.2001, la Polizia Municipale di Pistoia contestava a M.
L. E. la violazione degli artt. 135 comma 1, e 116 comma 3 D.Lgs. 285/1992
(Codice della Strada), per avere guidato un autoveicolo essendo in possesso del
solo permesso di guida internazionale rilasciato in Nuova Zelanda, nonostante
fosse residente in Italia fin dal 1987. Successivamente, in data 20.11.2001, il Prefetto di Pistoia emanava
ordinanza - ingiunzione con la quale irrogava le sanzioni pecuniarie e
confermava, inoltre, il disposto fermo amministrativo del veicolo. L’opposizione
proposta dalla M. avverso il menzionato verbale di contestazione delle
infrazioni e di fermo amministrativo del veicolo nonché la successiva
ordinanza-ingiunzione in data 20.11.2001 del Prefetto di Pistoia, veniva
parzialmente accolta, con sentenza n. 172/2002, depositata il 2.4.2002, dal
Giudice di Pace di Pistoia: il quale per un verso annullava il provvedimento di
fermo amministrativo nonché l’ordinanza - ingiunzione; per altro verso,
condannava la M. al pagamento della sanzione amministrativa di euro 125,19. Il Giudice
adito riteneva che il fatto contestato fosse da ricondurre alla previsione di
cui all’art. 136 comma 7 CdS, laddove stabilisce che a coloro i quali,
trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, guidano
con patente o altro documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero in
corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente
italiana scaduta di validità - e che di conseguenza fosse applicabile il
trattamento sanzionatorio di cui all’art. 126 comma 7 e non quello previsto
dall’art. 116 comma 13 stesso codice. Correlativamente, il G. di P. riteneva non applicabile la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, richiamandosi alla
formulazione letterale del menzionato comma 7 che - a differenza di quanto
previsto dal comma 6 (nel testo introdotto dall’art. 19 D.Lgs. 507/1999) per il
corrispondente caso di guida con patente o altro documento abilitativi non più
in corso di validità - non prevede l’applicazione di sanzioni accessorie. §.2 Avverso
tale sentenza, notificata il 5.6.2002, ha proposto ricorso per cassazione il
Comune di Pistoia con atto notificato in data 11 aprile 2003, sostenuto da tre
mezzi di doglianza ed illustrato da memoria ex art. 378 cpc. Resiste con
controricorso la M. L’intimata
Prefettura di Pistoia non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione - §.3 Va esaminata,
preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla
resistente M. sotto il profilo della tardiva proposizione del ricorso stesso in
quanto notificato in data 11.4.2003 nonostante che al Comune di Pistoia la sentenza
fosse stata notificata in data 5.6.2002. L’eccezione
non ha fondamento. Invero, è
pacifico - per quanto esposto dalla stessa controricorrente - che la sentenza è
stata notificata presso la sede del Comando della Polizia Municipale di
Pistoia. Senonché
essendo parte in causa non la Polizia municipale ma il (Sindaco del) Comune di
Pistoia, tale forma di notifica della sentenza deve ritenersi inidonea a far
decorrere il termine breve per l’impugnazione, ex art. 325 cpc, occorrendo
invece, a tal fine (essendosi nella specie l’Autorità amministrativa difesa
personalmente) che la notifica fosse effettuata, ai sensi degli artt. 285, 170
terzo comma e 145 cpc, presso la sede del Comune, in persona del Sindaco suo
legale rappresentante (cfr. Cass. 53/2000): analogamente, del resto, a quanto
previsto - in materia - per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio
innanzi al Giudice di Pace (ex plurimis, Cass. 23130 e 17140/2004; Cass.
8960/2005). Tanto considerato, e rilevato altresì che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta nel termine annuale ex art. 327 cpc, e quindi tempestivamente, deve concludersi che il rapporto processuale in questa sede si è regolarmente costituito. §.4 Ciò
posto, può passarsi all’esame dei motivi del ricorso. §.4.1 Con
un primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 116, 135 e 136 D.Lgs. 285/1992, non avendo il Giudice di Pace considerato
che il permesso di guida internazionale della M. aveva una validità limitata al
2.7.2001; e che avendo tale permesso di guida, al momento - 19.9.2001 - della
contestazione dell’infrazione perduto la sua validità, si rendeva
conseguentemente applicabile la disposizione del comma 6 dell’art. 136 C.d.S. e
legittima quindi anche l’applicazione della sanzione accessoria del fermo del
veicolo, ai sensi dell’art. 116 commi 13 e 18 del menzionato testo normativo. §.4.2 Con
un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 136 commi 6 e 7, 126 comma 7 C.d.S. nonché dell’art. 19 D.Lgs. 507/1999;
inoltre, illogicità della motivazione. Il Giudice
di Pace non avrebbe tenuto conto che, per costante interpretazione
giurisprudenziale, anche nel caso regolato dal comma 7 dell’art. 136 dovevano
ritenersi applicabili le sanzioni accessorie: sicché, le modifiche del comma 6
dell’art. 136 (comportanti anche la previsione dell’applicazione delle sanzioni
accessorie) non potevano essere assunte ad elemento interpretativo decisivo nel
senso fatto proprio dal Giudicante. §.4.3 Con
un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in
relazione all’interpretazione data dal giudice di Pace al combinato disposto
degli artt. 136 commi 6 e 7, 126 comma 7 C.d.S., in considerazione dell’ingiustificato
trattamento di favore riservato al cittadino straniero extracomunitario
rispetto al cittadino italiano, pur in presenza di una medesima situazione di
fatto (guida di veicolo con patente scaduta di validità). §.5 II primo motivo del ricorso è fondato. Invero,
pacifica fra le parti la circostanza che, al momento della contestazione della
violazione, la M. fosse residente in Italia da oltre un anno, vi è invece
contrasto circa la validità o meno del permesso di guida: il ricorrente Comune
assumendo essere scaduto di validità il 2.7.2001; mentre la controricorrente
assume che tale data rappresentava soltanto quella di rilascio da parte dell’autorità
neozelandese, con conseguente validità del documento per i venti mesi
successivi. Senonché,
nella sentenza non è dato rinvenire alcun cenno sulla validità o meno del
permesso di guida al momento di contestazione dell’infrazione. Pertanto,
tutto il ragionamento circa la non applicabilità, nella specie, del fermo
amministrativo del veicolo appare meramente astratto e non idoneo quindi a
sorreggere in concreto il finale convincimento: non essendo dato in alcun modo
a questa Corte appurare il percorso di ordine logico che ha portato il Giudice
di Pace all’indicata affermazione in punto di diritto. Il motivo
va pertanto, nei termini che precedono, essere accolto: gli altri restando
ovviamente assorbiti. §.6 La
sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto: con rinvio, occorrendo
ai fini del decidere ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in questa
sede, ad altro Giudice di Pace di Pistoia, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio (art. 385 comma terzo cpc). P.Q.M. La Corte,
accoglie il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice di Pace di Pistoia. Roma, 20 aprile 2006. Depositata
in Cancelleria il 16 ottobre 2006 |
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