Sussiste precedenza di fatto del pedone rispetto a conducente di motoveicolo sopraggiungente e conseguente responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’investimento, qualora il pedone sia fermo ma ben visibile in prossimità della linea di mezzeria e lontano dall’attraversamento pedonale non segnalato, ed il conducente non abbia fornito alcuna prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. (Trib. Civ. di Roma, Sez. XII, 29 marzo 2005, n. 8902) |
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