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Il Parlamento europeo ha dato via libera al regolamento
che adegua che definisce norme armonizzate sulla costruzione degli autoveicoli
al fine di garantire il funzionamento del mercato interno e fornire, al tempo
stesso, elevati livelli di protezione dell’ambiente riguardo alle emissioni
nell’atmosfera. Il nuovo standard Euro 5, che taglia ulteriormente le emissioni,
si applicherà dal settembre 2009 ma, come richiesto dai deputati, è già
previsto l’Euro 6 dal 2014.
Nota stampa Pe 13.12.2006 Confermando l’accordo raggiunto con il Consiglio, il
Parlamento ha approvato il regolamento che definisce norme armonizzate sulla
costruzione degli autoveicoli al fine di garantire il funzionamento del mercato
interno e fornire, al tempo stesso, elevati livelli di protezione dell’ambiente
riguardo alle emissioni nell’atmosfera. Il nuovo standard Euro 5, che taglia
ulteriormente le emissioni, si applicherà dal settembre 2009 ma, come richiesto
dai deputati, è già previsto l’Euro 6 dal 2014.
I limiti di emissione per autovetture Euro 4, sono entrati in vigore, per le
nuove omologazioni tipo, il 1° gennaio 2005 ma alcuni Stati membri, per
accelerare l’introduzione di veicoli più puliti, avevano già tentato la strada
degli incentivi fiscali. Vi era quindi il rischio che gli Stati membri
introducessero incentivi fiscali basati su valori limite diversi, frammentando
così il mercato unico. La proposta di regolamento fissa le norme fondamentali
sulle emissioni dei veicoli, mentre le caratteristiche tecniche saranno
indicate dalle misure d’attuazione.
A seguito di un negoziato informale, i deputati e il Consiglio hanno raggiunto
l’accordo su un pacchetto di emendamenti di compromesso che, ricalcando in gran
parte i suggerimenti esposti dalla relazione di Matthias GROOTE
(PSE, DE), è stato approvato dal Parlamento con 540 voti favorevoli, 87
contrari e 9 astensioni, permettendo così l’adozione definitiva, in prima
lettura, del provvedimento e la sua rapida entrata in vigore. Sarà
d’applicazione dopo 18 mesi e un giorno a partire dalla sua entrata in vigore.
Più in particolare il regolamento fissa i requisiti per l’omologazione di
autoveicoli e pezzi di ricambio, come gli strumenti di ricambio per il
controllo dell’inquinamento, riguardo alle loro emissioni. Sono quindi definiti
i limiti alle emissioni nell’ambito dello standard Euro 5 e, come richiesto dai
deputati, anche la norma Euro 6, che la Commissione non aveva trattato nella
sua proposta. Il provvedimento fissa inoltre norme sulla conformità in
condizioni d’uso, la durata dei dispositivi antinquinamento, i sistemi
diagnostici di bordo (OBD), la misurazione del consumo di carburante e l’accessibilità
delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo agli
operatori indipendenti.
Il regolamento si applicherà agli autoveicoli delle categorie M1 (veicoli
progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente), M2 (veicoli progettati e
costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente), N1 (veicoli commerciali leggeri) e N2 (veicoli per
il trasporto di merci medi) con massa di riferimento non superiore a 2.610
chili. D’altra parte, un costruttore può richiedere che l’omologazione concessa
a norma del regolamento in esame sia estesa a veicoli con una massa di
riferimento non superiore a 2840 chili.
Nuovi limiti alle emissioni
Riguarda all’Euro 5, che sarà applicabile dal settembre 2009, sono fissati i
seguenti limiti per i veicoli privati:
- Monossido di carbonio (CO): 1000 mg per i motori ad accensione
comandata (in genere a benzina) e 500 per i motori ad accensione spontanea
(in genere i diesel)
- Idrocarburi totali (THC): 100 mg per i motori a benzina
- Idrocarburi diversi da metano (NMHC): 68 mg per i motori a
benzina
- Ossido di azoto (NOx): 60mg per i motori a benzina e 180mg per i
diesel
- Idrocarburi totali+ ossidi di azoto: 230 mg per i motori diesel
- Particolati (MP): 5 mg per entrambi i tipi di motore (che
corrisponde a una riduzione dell’80% rispetto alla norma Euro 4 che
prevede 25 mg).
Ai veicoli di peso superiore a 2.500 chili
concepiti per i veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali (per il
trasporto dei disabili, per esempio), questi limiti si applicheranno a partire
dal settembre 2010. I fuoristrada, o SUV, dovranno invece conformarsi alla
norma a partire dal 2012.
La norma Euro 6, riduce fino a 80 mg le emissioni di ossido di azoto e fino a
170 mg quelle di idrocarburi totali e di ossidi di azoto da parte dei motori
diesel.
Accessibilità alle informazioni per gli operatori
indipendenti
In forza al regolamento, i costruttori dovranno consentire anche agli operatori
indipendenti, attraverso siti web e in modo facile, rapido e non
discriminatorio rispetto a quello consentito ai concessionari/meccanici
autorizzati, un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la
manutenzione dei veicoli tramite una funzione di ricerca standardizzata. Per
agevolare il conseguimento di tale obiettivo, le informazioni dovranno essere
presentate in conformità dei requisiti tecnici del formato OASIS. I costruttori
dovranno inoltre fornire agli operatori indipendenti e ai
concessionari/meccanici autorizzati anche la documentazione formativa
disponibile. D’altra parte, è anche stabilito che i costruttori possono
fatturare «spese ragionevoli e proporzionate» di accesso alle informazioni per
la riparazione dei veicoli.
Incentivi finanziari
Gli Stati membri potranno introdurre incentivi finanziari per la produzione in
serie di autoveicoli conformi al regolamento e alle sue misure di attuazione.
Tali incentivi, tuttavia, saranno validi per tutti i veicoli nuovi posti in
vendita sul mercato di uno Stato membro che soddisfano - in anticipo rispetto
ai tempi definiti - almeno le prescrizioni fissate in materia di emissione, e
dovranno avere una durata limitata., Per ogni tipo d’autoveicolo, inoltre, questi
incentivi, non dovranno essere superiori al costo supplementare dei dispositivi
tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni fissati, installazione
compresa. |