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Notizie brevi 18/01/2007

Via libera del parlamento europeo al nuovo parametro operativo dal settembre 2009 - Le norme per i mezzi privati Euro 5

(Nota PE 13.12.2006)

 


Foto Coraggio


Il Parlamento europeo ha dato via libera al regolamento che adegua che definisce norme armonizzate sulla costruzione degli autoveicoli al fine di garantire il funzionamento del mercato interno e fornire, al tempo stesso, elevati livelli di protezione dell’ambiente riguardo alle emissioni nell’atmosfera. Il nuovo standard Euro 5, che taglia ulteriormente le emissioni, si applicherà dal settembre 2009 ma, come richiesto dai deputati, è già previsto l’Euro 6 dal 2014.

Nota stampa Pe 13.12.2006
Confermando l’accordo raggiunto con il Consiglio, il Parlamento ha approvato il regolamento che definisce norme armonizzate sulla costruzione degli autoveicoli al fine di garantire il funzionamento del mercato interno e fornire, al tempo stesso, elevati livelli di protezione dell’ambiente riguardo alle emissioni nell’atmosfera. Il nuovo standard Euro 5, che taglia ulteriormente le emissioni, si applicherà dal settembre 2009 ma, come richiesto dai deputati, è già previsto l’Euro 6 dal 2014.
I limiti di emissione per autovetture Euro 4, sono entrati in vigore, per le nuove omologazioni tipo, il 1° gennaio 2005 ma alcuni Stati membri, per accelerare l’introduzione di veicoli più puliti, avevano già tentato la strada degli incentivi fiscali. Vi era quindi il rischio che gli Stati membri introducessero incentivi fiscali basati su valori limite diversi, frammentando così il mercato unico. La proposta di regolamento fissa le norme fondamentali sulle emissioni dei veicoli, mentre le caratteristiche tecniche saranno indicate dalle misure d’attuazione.
A seguito di un negoziato informale, i deputati e il Consiglio hanno raggiunto l’accordo su un pacchetto di emendamenti di compromesso che, ricalcando in gran parte i suggerimenti esposti dalla relazione di Matthias GROOTE (PSE, DE), è stato approvato dal Parlamento con 540 voti favorevoli, 87 contrari e 9 astensioni, permettendo così l’adozione definitiva, in prima lettura, del provvedimento e la sua rapida entrata in vigore. Sarà d’applicazione dopo 18 mesi e un giorno a partire dalla sua entrata in vigore.
Più in particolare il regolamento fissa i requisiti per l’omologazione di autoveicoli e pezzi di ricambio, come gli strumenti di ricambio per il controllo dell’inquinamento, riguardo alle loro emissioni. Sono quindi definiti i limiti alle emissioni nell’ambito dello standard Euro 5 e, come richiesto dai deputati, anche la norma Euro 6, che la Commissione non aveva trattato nella sua proposta. Il provvedimento fissa inoltre norme sulla conformità in condizioni d’uso, la durata dei dispositivi antinquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD), la misurazione del consumo di carburante e l’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo agli operatori indipendenti.
Il regolamento si applicherà agli autoveicoli delle categorie M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), M2 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1 (veicoli commerciali leggeri) e N2 (veicoli per il trasporto di merci medi) con massa di riferimento non superiore a 2.610 chili. D’altra parte, un costruttore può richiedere che l’omologazione concessa a norma del regolamento in esame sia estesa a veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2840 chili.

Nuovi limiti alle emissioni
Riguarda all’Euro 5, che sarà applicabile dal settembre 2009, sono fissati i seguenti limiti per i veicoli privati:

  • Monossido di carbonio (CO): 1000 mg per i motori ad accensione comandata (in genere a benzina) e 500 per i motori ad accensione spontanea (in genere i diesel)
  • Idrocarburi totali (THC): 100 mg per i motori a benzina
  • Idrocarburi diversi da metano (NMHC): 68 mg per i motori a benzina
  • Ossido di azoto (NOx): 60mg per i motori a benzina e 180mg per i diesel
  • Idrocarburi totali+ ossidi di azoto: 230 mg per i motori diesel
  • Particolati (MP): 5 mg per entrambi i tipi di motore (che corrisponde a una riduzione dell’80% rispetto alla norma Euro 4 che prevede 25 mg).
Ai veicoli di peso superiore a 2.500 chili concepiti per i veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali (per il trasporto dei disabili, per esempio), questi limiti si applicheranno a partire dal settembre 2010. I fuoristrada, o SUV, dovranno invece conformarsi alla norma a partire dal 2012.
La norma Euro 6, riduce fino a 80 mg le emissioni di ossido di azoto e fino a 170 mg quelle di idrocarburi totali e di ossidi di azoto da parte dei motori diesel.

Accessibilità alle informazioni per gli operatori indipendenti
In forza al regolamento, i costruttori dovranno consentire anche agli operatori indipendenti, attraverso siti web e in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto a quello consentito ai concessionari/meccanici autorizzati, un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli tramite una funzione di ricerca standardizzata. Per agevolare il conseguimento di tale obiettivo, le informazioni dovranno essere presentate in conformità dei requisiti tecnici del formato OASIS. I costruttori dovranno inoltre fornire agli operatori indipendenti e ai concessionari/meccanici autorizzati anche la documentazione formativa disponibile. D’altra parte, è anche stabilito che i costruttori possono fatturare «spese ragionevoli e proporzionate» di accesso alle informazioni per la riparazione dei veicoli.

Incentivi finanziari
Gli Stati membri potranno introdurre incentivi finanziari per la produzione in serie di autoveicoli conformi al regolamento e alle sue misure di attuazione. Tali incentivi, tuttavia, saranno validi per tutti i veicoli nuovi posti in vendita sul mercato di uno Stato membro che soddisfano - in anticipo rispetto ai tempi definiti - almeno le prescrizioni fissate in materia di emissione, e dovranno avere una durata limitata., Per ogni tipo d’autoveicolo, inoltre, questi incentivi, non dovranno essere superiori al costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni fissati, installazione compresa.

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Giovedì, 18 Gennaio 2007
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