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Ministero dello sviluppo economico
DECRETO 11 gennaio 2007 - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano e a gas di petrolio liquido (GPL)

(GU n. 15 del 19 gennaio 2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 1, comma 238 della legge finanziaria 2007, che autorizza la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1» nonché per gli interventi previsti dall’art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
Visto che il suddetto art. 1, al comma 2, prevede da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’adozione di un decreto che determini priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) nonché agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
Visto il regolamento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 17 luglio 1998, n. 256;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;
Visto l’art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali prevedono l’applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di immatricolazione e l’estensione dei benefici alle persone giuridiche;
Visto l’art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, relativamente alle agevolazioni per le installazioni di impianti, prevede la possibilità di utilizzo del credito di imposta per soggetti interessati alla filiera di settore;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, da ultimo, pone in essere il perfezionamento delle modalità di applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione ai sensi del predetto art. 5-sexies;
Visto il decreto interdirettoriale 11 settembre 2006, che individua le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai soggetti ammessi a fruire del credito di imposta;
Visto che occorre stabilire l’entità del contributo per le operazioni di installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», sulla base anche del listino dei prezzi reso disponibile dall’associazione di categoria Consorzio Ecogas, in qualità si soggetto incaricato della gestione informatica dell’intervento;
Considerato che le vigenti procedure possono essere applicate per il riconoscimento dei contributi alle operazioni di installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1» definiti nella loro entità dal presente decreto;

Decreta:
Art. 1.
1. L’entità del contributo previsto dall’art. 1, comma 238 della legge finanziaria per il 2007 per le installazioni di impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», è stabilita in euro 350.


Art. 2.
1. Il contributo di cui al precedente art. 1, è riconosciuto per le installazioni di impianti realizzate, mediante collaudo della motorizzazione civile, a partire dal primo gennaio 2007, secondo le vigenti procedure di attuazione dell’art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007
Il Ministro: Bersani


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Lunedì, 22 Gennaio 2007
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