IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’art. 1, comma 238 della legge finanziaria 2007, che autorizza la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1» nonché per gli interventi previsti dall’art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; Visto che il suddetto art. 1, al comma 2, prevede da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’adozione di un decreto che determini priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) nonché agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL; Visto il regolamento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 17 luglio 1998, n. 256; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256; Visto l’art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali prevedono l’applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di immatricolazione e l’estensione dei benefici alle persone giuridiche; Visto l’art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, relativamente alle agevolazioni per le installazioni di impianti, prevede la possibilità di utilizzo del credito di imposta per soggetti interessati alla filiera di settore; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, da ultimo, pone in essere il perfezionamento delle modalità di applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione ai sensi del predetto art. 5-sexies; Visto il decreto interdirettoriale 11 settembre 2006, che individua le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai soggetti ammessi a fruire del credito di imposta; Visto che occorre stabilire l’entità del contributo per le operazioni di installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», sulla base anche del listino dei prezzi reso disponibile dall’associazione di categoria Consorzio Ecogas, in qualità si soggetto incaricato della gestione informatica dell’intervento; Considerato che le vigenti procedure possono essere applicate per il riconoscimento dei contributi alle operazioni di installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1» definiti nella loro entità dal presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. L’entità del contributo previsto dall’art. 1, comma 238 della legge finanziaria per il 2007 per le installazioni di impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», è stabilita in euro 350.Art. 2. 1. Il contributo di cui al precedente art. 1, è riconosciuto per le installazioni di impianti realizzate, mediante collaudo della motorizzazione civile, a partire dal primo gennaio 2007, secondo le vigenti procedure di attuazione dell’art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 e successive modifiche e integrazioni.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2007 Il Ministro: Bersani |
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