MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 27 dicembre 2006 Adozione e tutela del logo della Guardia costiera. (GU n. 13 del 17-1-2007) IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 8 e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa 8 giugno 1989, recante costituzione della Guardia costiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’interno, delle finanze e della marina mercantile del 17 agosto 1978; Preso atto della determinazione del Ministro della marina mercantile in data 17 marzo 1987 inerente l’approvazione di una simbologia per unità navali del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il parere del Ministero della difesa reso con nota n. 8/51820 in data 12 dicembre 2006; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l’art. 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall’art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Considerato necessario formalizzare con un provvedimento di rango adeguato il logo della componente operativa del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, al fine di rendere visibile e riconoscibile l’appartenenza dei relativi mezzi all’istituzione statale cui sono attribuite, tra l’altro, rilevanti funzioni per la gestione di emergenze, per la ricerca e il salvataggio in mare, per l’esercizio di polizia marittima; Considerato che l’utilizzo di emblemi che riproducono quasi integralmente le caratteristiche del logo della Guardia costiera è causa di inammissibili malintesi che non lasciano emergere con la necessaria chiarezza e prontezza l’istituzione pubblica deputata ad espletare primarie funzioni rivolte alla salvaguardia della vita umana in mare e a garantire l’ordinato e sicuro svolgimento delle attività marittime; Ritenuto necessario tutelare l’utilizzo esclusivo del logo della Guardia costiera sì che lo stesso consenta di stabilire una corrispondenza tra il predetto simbolo e l’istituzione e quindi con le funzioni dalla stessa esercitate; Decreta: Art. 1. Logo della Guardia costiera Il logo della Guardia costiera è composto da una banda trasversale, inclinata di 60° sulla perpendicolare, di colore rosso, bordata in bianco e verde, con al centro una decalcomania recante un’ancora in campo bianco, come nel disegno riportato nell’allegata tabella. Art. 2. Misure di tutela E’ fatto divieto riprodurre o utilizzare il logo di cui all’art. 1, ovvero riprodurre o utilizzare emblemi o stemmi le cui caratteristiche siano uguali, analoghi o simili a quello della Guardia costiera. Art. 3. Utilizzo del logo Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e’ riconosciuta la possibilità di disporre l’utilizzo del logo o del segno distintivo della Guardia costiera al fine di conferire maggiore impulso all’immagine del Corpo e di promuoverne una più ampia diffusione anche attraverso l’utilizzo controllato da parte di terzi. Roma, 27 dicembre 2006 Il Ministro: Bianchi Vedi allegato |
|
|
© asaps.it |