Foto Blaco
L’incidentalità stradale, oltre al tributo gravissimo di
vittime e di infortunati, genera una mole di risarcimenti per i danni alle cose
ed alle persone che determinano, altresì, una serie infinita di contenziosi di
ogni genere. Per cercare di mettere ordine alla delicata materia, che ha risvolti
penali, civili ed amministrativi, è stato completamente ridisegnato il quadro
normativo di riferimento, cancellando, addirittura, la legge 990 del 1969, che
aveva introdotto l’obbligo dell’Assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile connessa ai danni causati dalla circolazione stradale. Il nuovo Codice delle Assicurazioni, adottato con D.
L.vo 7 settembre 2005, n. 209, dedica un titolo specifico al settore della
circolazione stradale, abrogando tutta la legislazione precedente ed è
completato da un Regolamento specifico, adottato con D.P.R. 18 luglio 2006,
n. 254. Così, il quadro normativo è completo e dal 1° febbraio 2007 si
cambia completamente procedura. L’impatto della nuova normativa è rivoluzionario non solo
dal punto di vista legislativo ma anche e soprattutto procedurale, introducendo
delle novità di grandissimo rilievo che avranno riflessi dal punto di vista
comportamentale di tutti gli automobilisti., o almeno così si spera. Innanzitutto, sono introdotti concetti nuovi che avranno impatti
notevoli anche sulle legislazioni penali in tema di lesioni o di malattie.
Infatti, l’introduzione del concetto di danno biologico di lieve entità,
che si configura quale “lesione
temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile
di accertamento medico-legale, che implica un’incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
redditi”, porterà ad una rivisitazione del concetto di lesione. Ma la
novità di maggior rilievo è quella che potrebbe portare a rivedere anche le
procedure di intervento delle forze di polizia a seguito di incidente stradale
con solo danni o con lesioni lievi, laddove il legislatore, con gli allegati al
D.P.R. 254/2006, ha previsto come obbligatoria la denuncia alla propria
assicurazione per ogni richiesta di risarcimento, che sarà diretto,
proprio perché sarà garantito dalla propria assicurazione e non da quella della
controparte. Inoltre, per la prima volta, è stata predeterminata una
percentualizzazione della responsabilità civile dei veicoli coinvolti a seconda
delle ipotesi di manovre effettuate e di posizioni occupate.
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In altre parole, il legislatore ha indicato degli schemi
da riportare sulla denuncia relativi alle posizioni assunte dai veicoli e
manovre compiute dai conducenti, per prevedere la percentuali di responsabilità
secondo le quali le compagnie di assicurazione risarciscono i danni
verificatisi. Noi riteniamo che questa scelta sia da condividere, non solo
perché ridurrà i tempi di risarcimento ed i costi degli stessi in quanto non
saranno più gravati dagli oneri di intermediari di qualsiasi genere, ma anche
perché indurrà gli automobilisti ad una minore litigiosità, attraverso
l’assunzione etica e giuridica della responsabilità. Ciò determina anche una
diminuzione dei premi assicurativi con le modalità previste dallo stesso
Regolamento. E le forze di polizia stradale ne trarranno benefici funzionali in
quanto saranno liberate da interventi a volte ridicoli per danni causati da
eventi che è difficile definire incidenti ove si trovano a dover dedicare tempo
prezioso per fatti idonei solo ad alimentare furbizie. L’infortunistica
stradale, infatti, è un settore complesso ove convivono grandi tragedie, per le
quali noi da sempre lottiamo, molte furbizie e qualche illegalità. Con la svolta introdotta, riteniamo che si possa avviare
una riflessione seria anche sulle procedure di intervento, affinché tutti siamo
indirizzati ad applicare la nuova legislazione e ad iniziare una nuova visione
del fenomeno infortunistico affinché le migliori energie siano dedicate a
prevenire le tragedie e non ad
assecondare furbizie.
Giordano
Biserni Presidente
Asaps
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CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA’ IN
FUNZIONE DELLE MANOVRE EFFETTUATE DAI CONDUCENTI E DELLA POSIZIONE STATICA ASSUNTA
DAI VEICOLI.
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SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ SULLA BASE
DELLE CASISTICHE RICORRENTI.
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