Com’è
noto l’immatricolazione di un veicolo già circolante in un paese membro della CE
è subordinata, tra l’altro, alla consegna della carta di circolazione estera
valida all’atto della richiesta di nazionalizzazione, con l’eccezione,
eventualmente, della scadenza del controllo tecnico periodico e/o
dell’annullamento del documento stesso in relazione all’esportazione dal paese
di origine.
Secondo tale principio questa Sede, su richiesta di alcuni UMC, aveva espresso
parere negativo sulla possibilità di procedere alla nazionalizzazione di
veicoli cancellati dalla circolazione in Germania da oltre 18 mesi.
Ciò in quanto sul certificato di cancellazione “Abmeldung” è riportato che,
trascorsi 18 mesi dalla sospensione, la riammissione in circolazione, nello
stesso Paese d’origine, è subordinata ad una nuova immatricolazione a seguito
di ispezione tecnica da parte dell’autorità competente.
Tuttavia, al fine di adottare procedure alternative per ridurre il prevedibile
disagio per l’utenza interessata, si è provveduto a contattare l’Autorità
tedesca.
A seguito dei chiarimenti ricevuti da tale Autorità, si ritiene di poter
autorizzare l’immatricolazione dei veicoli in oggetto, subordinatamente
all’esito favorevole della visita e prova (art. 75), effettuata presso il
competente Ufficio di questa Amministrazione. Tale formalità trova
applicazione, ove ricorra il caso di cui trattasi, anche per veicoli
appartenenti alle categorie M1 ed L. In sede di visita e prova dovrà, tra
l’altro, essere accertata la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la
circolazione e di silenziosità, come pure il rispetto dei limiti previsti dalla
normativa vigente per le emissioni inquinanti.
Come previsto la visita e prova suddetta assorbe l’eventuale obbligo di
revisione ricadente nel medesimo anno solare.
Ai fini del computo dello scadere dei 18 mesi, la data di sospensione dalla
circolazione in Germania può essere desunta dall’“Abmeldung”, per i veicoli
dotati di tale documento, mentre, negli altri casi, è riportata dall’Autorità
tedesca sul “Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)” o sul
“Farhzeugschein”.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente, rimangono applicabili le
istruzioni fornite con la circolare prot. n. 5553-5938/M362 del 12 dicembre
2005.
Si comunica, infine, che sarebbe imminente una modifica delle procedure di
sospensione dalla circolazione in Germania, con conseguente eliminazione delle
annotazioni in questione sui documenti tedeschi. Tale eliminazione comporterà
l’automatico superamento delle disposizioni recate dalla presente, significando
che, in assenza di annotazioni del tipo evidenziato sulla carta di circolazione
tedesca, l’immatricolazione di un veicolo cancellato da oltre 18 mesi in
Germania non presenta difficoltà particolari e deve essere trattata secondo la
normale procedura applicabile. Questo anche con riferimento alla possibile
applicazione, nei casi previsti, delle procedure “STA cooperante”, di cui alla
circolare prot. n. 5981/M352 del 02.12.2005 e successive, da ritenere comunque
esclusa, invece, per i veicoli in oggetto, in quanto da sottoporre a visita e
prova.
IL
DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)
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