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Circolari 24/01/2007

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Nazionalizzazione di veicoli sospesi dalla circolazione in Germania da oltre 18 mesi, la cui carta di circolazione tedesca prevede l’obbligo di una nuova immatricolazione al fine della riammissione in circolazione.

Circolare Prot. Div6 6301/23/28 del 22 gennaio 2007

Com’è noto l’immatricolazione di un veicolo già circolante in un paese membro della CE è subordinata, tra l’altro, alla consegna della carta di circolazione estera valida all’atto della richiesta di nazionalizzazione, con l’eccezione, eventualmente, della scadenza del controllo tecnico periodico e/o dell’annullamento del documento stesso in relazione all’esportazione dal paese di origine.
Secondo tale principio questa Sede, su richiesta di alcuni UMC, aveva espresso parere negativo sulla possibilità di procedere alla nazionalizzazione di veicoli cancellati dalla circolazione in Germania da oltre 18 mesi.
Ciò in quanto sul certificato di cancellazione “Abmeldung” è riportato che, trascorsi 18 mesi dalla sospensione, la riammissione in circolazione, nello stesso Paese d’origine, è subordinata ad una nuova immatricolazione a seguito di ispezione tecnica da parte dell’autorità competente.
Tuttavia, al fine di adottare procedure alternative per ridurre il prevedibile disagio per l’utenza interessata, si è provveduto a contattare l’Autorità tedesca.
A seguito dei chiarimenti ricevuti da tale Autorità, si ritiene di poter autorizzare l’immatricolazione dei veicoli in oggetto, subordinatamente all’esito favorevole della visita e prova (art. 75), effettuata presso il competente Ufficio di questa Amministrazione. Tale formalità trova applicazione, ove ricorra il caso di cui trattasi, anche per veicoli appartenenti alle categorie M1 ed L. In sede di visita e prova dovrà, tra l’altro, essere accertata la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità, come pure il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le emissioni inquinanti.
Come previsto la visita e prova suddetta assorbe l’eventuale obbligo di revisione ricadente nel medesimo anno solare.
Ai fini del computo dello scadere dei 18 mesi, la data di sospensione dalla circolazione in Germania può essere desunta dall’“Abmeldung”, per i veicoli dotati di tale documento, mentre, negli altri casi, è riportata dall’Autorità tedesca sul “Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)” o sul “Farhzeugschein”.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente, rimangono applicabili le istruzioni fornite con la circolare prot. n. 5553-5938/M362 del 12 dicembre 2005.
Si comunica, infine, che sarebbe imminente una modifica delle procedure di sospensione dalla circolazione in Germania, con conseguente eliminazione delle annotazioni in questione sui documenti tedeschi. Tale eliminazione comporterà l’automatico superamento delle disposizioni recate dalla presente, significando che, in assenza di annotazioni del tipo evidenziato sulla carta di circolazione tedesca, l’immatricolazione di un veicolo cancellato da oltre 18 mesi in Germania non presenta difficoltà particolari e deve essere trattata secondo la normale procedura applicabile. Questo anche con riferimento alla possibile applicazione, nei casi previsti, delle procedure “STA cooperante”, di cui alla circolare prot. n. 5981/M352 del 02.12.2005 e successive, da ritenere comunque esclusa, invece, per i veicoli in oggetto, in quanto da sottoporre a visita e prova.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)

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Mercoledì, 24 Gennaio 2007
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