Gentile redazione, vorrei sapere se avendo montate le gomme termiche invernali (da neve), è comunque obbligatorio avere in macchina le catene. E’ sanzionabile? Mail-Genova
***
L’articolo 6, comma 4, lettera e) prescrive che "L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 3: e)prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio". L’articolo 192, comma 3, dispone che "I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: …..omissis…… ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele". Tanto premesso, nessuna sanzione è applicabile nel caso in cui risultino montati pneumatici da neve che, secondo il significato della segnaletica sopra riportata, sono alternativi alle catene. Nessuna sanzione è applicabile per la mancanza di catene a bordo, giacché nessuna norma del codice, né alcuna particolare segnaletica vigente, ne prevede la presenza a bordo. Le sanzioni sono applicabili solo nel caso in cui, in presenza della prevista segnaletica Fig. II 87 Art. 122, il veicolo stia circolando sprovvisto di catene montate ovvero degli stessi pneumatici da neve, ovvero circoli in violazione delle eventuali disposizioni impartite in loco dagli organi di polizia stradale in relazione a situazioni contingenti che impongano l’uso delle catene anche in presenza di pneumatici da neve montati. Per assurdo gli organi di polizia potrebbero, in talune situazioni limite, impedire il proseguimento anche con catene montate, magari perché in un passo, più in alto, la neve non è stata ancora spalata. Si segnala, infine, che l’eventuale ordinanza dell’ente proprietario della strada va resa nota mediante l’installazione dell’apposita segnaletica; segnaletica che altri non è quella di cui alla Fig. II 87 Art. 122. |