Il veicolo che posteggiato irregolarmente a filo binario, in violazione dell’art. 158, lett. a), c.s., abbia interrotto il servizio di trasporto pubblico tranviario, produce non un danno diretto ed immediato al mezzo tranviario, per l’assenza di collisione tra i due veicoli, bensì un danno indiretto corrispondente alla lesione di un diritto soggettivo all’utilizzazione del suolo comunale, in generale, e della sede preferenziale dei binari, in particolare. Tale danno rappresentando una conseguenza normale ed ordinaria dell’evento, seppure non immediata e diretta, è risarcibile da parte del conducente del veicolo. (Giudice di pace Civile di Torino, 4 ottobre 2004). |
|
|
© asaps.it |