Con la pronuncia in epigrafe, il Giudice di Pace di
Mesagne, anticipando l’intervento legislativo sulla questione di diritto
sottesa alla decisione in esame [1] risolutivo della diatriba dottrinale
concernente l’applicabilità dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. anche
alle persone fisiche, esclude che, in capo a quest’ultime, la mancata
comunicazione dei dati del conducente comporti l’irrogazione della sanzione
pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S. Il Giudice di merito ritiene che in forza di
interpretazione letterale del disposto normativo di cui all’art. 126 bis,
comma 2, C.d.S. così come reinterpretato alla luce di una recente pronuncia
della Corte delle Leggi (Corte costituzionale, sentenza 24 gennaio 2005 n. 27) [2] la sanzione de qua sia
applicabile unicamente alle persone giuridiche. Consegue, pertanto, per il
principio nullum crimen sine lege - in forza del quale nessuno può
essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge
vigente - l’illegittimità e l’annullamento dei verbali emessi dall’Autorità
procedente in danno delle persone fisiche. Tale corretta interpretazione - in riferimento al tempus
commissi delicti - non potrà farsi valere nei giudizi di opposizione ai
verbali di accertamento elevati dall’Autorità amministrativa procedente
relativamente ad un’infrazione commessa a partire dal 4 ottobre 2006; potrà
continuare, a contrario, ad eccepirsi efficacemente nei ricorsi promossi
avverso verbali di accertamento concernenti infrazioni commesse sino al 3
ottobre 2006. Quindi, a sommesso avviso di chi scrive, prima di proporre
ricorso ex art. 22 Legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso sanzione
amministrativa elevata ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., è
importante valutare se il momento consumativo [3] dell’illecito amministrativo sia
anteriore o posteriore al 04 ottobre 2006 (data di entrata in vigore
del citato D.L. 262/2006, successivamente convertito in Legge 286/2006). IL CASO La Polizia Municipale di Mesagne contestava a Tizio
la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S., con sanzione prevista
dall’art. 180, comma 8, C.d.S., poiché nella qualità di proprietario del
veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del
conducente al momento della commessa violazione. Tale obbligo discendeva da un precedente
verbale elevato a Tizio per violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. e nel
quale si leggeva che la mancata comunicazione dei dati del conducente nel
termine di 30 gg. avrebbe comportato l’irrogazione della sanzione prevista
dall’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. Tizio proponeva ricorso eccependo l’illegittimità e
l’inapplicabilità della sanzione irrogata; che ad ogni modo, l’oblazione della
sanzione prevista confermava implicitamente la sua colpevolezza e che pertanto
alcuna comunicazione era dovuta all’Autorità procedente. Il Giudice accoglieva
il ricorso per i motivi di cui in sentenza. (Altalex, 26 gennaio 2007. Nota di Stefano
Bardaro) [1] L’art. 2, comma 164, D.L.
3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n.
286, ha modificato l’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. puntualizzato che il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art.
196, sia esso persona fisica o giuridica che ometta, senza
giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente il veicolo
al momento della commessa violazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 250 a 1000. Si badi bene che a seguito di tale
intervento normativo, i verbali elevati a partire dal 4 ottobre 2006
dall’Autorità amministrativa in danno di persone fisiche saranno legittimi e
produttivi di ogni effetto di legge. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN MESAGNE nella persona del dott. Luigi Dore ha
pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in prima istanza al n…………
R.G. avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa TRA ..., residente in ..., rappresentato
e difeso, in virtù di procura stesa a margine del ricorso, dall’Avv...., ed
entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Mesagne,
presso lo studio dell’Avv. … RICORRENTE CONTRO COMUNE di MESAGNE, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dal suo Funzionario, Mar. di P.M.,…, in forza di
apposita delega in atti CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO …, con ricorso depositato in data 3 maggio 2006,
proponeva opposizione avverso il verbale, notificatogli il 10 aprile 2006,
dalla Polizia Municipale di Mesagne, che gli contestava la violazione dell’art.
126/bis co. 2, con sanzione prevista dall’art. 180 co. 8 del C.d.S., poiché “in
qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e
della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione”. Tale obbligo discendeva dal verbale n…. elevato al
ricorrente per violazione dell’art. 142/8 C.d.S in data 4 agosto 2005. Deduceva l’opponente che in data 8 novembre 2005
aveva regolarmente eseguito il pagamento della sanzione pecuniaria comminatagli
con quest’ultimo verbale e riteneva con ciò, quale reo confesso, di aver
implicitamente confermato di essere l’autore della violazione; eccepiva,
comunque, il mancato rispetto dei termini all’uopo previsti nell’emissione del
provvedimento impugnato. Concludeva, pertanto, chiedendo l’accoglimento del
ricorso, e l’annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese e
competenze. Disposta la comparizione delle parti il Comune di
Mesagne si costituiva in giudizio con un proprio funzionario, depositava la
documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81 e chiedeva il
rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. La causa veniva, quindi, all’udienza del 5 luglio
2006, immediatamente decisa, sulla base della documentazione agli atti, come da
dispositivo letto in udienza e riservata per la sola motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE La giurisprudenza costituzionale e di legittimità
hanno concordemente ritenuto che, in materia di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al codice della strada, il ricorso al Prefetto
avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. non costituisce
presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo
esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo
l’interessato avvalersi, nei sessanta giorni dalla contestazione della
violazione o dalla notificazione del relativo verbale, di un ventaglio di
possibilità: pagamento in misura ridotta della sanzione, proposizione del
ricorso al prefetto, proposizione dell’opposizione davanti all’autorità
giudiziaria. Nessun dubbio può nutrirsi, pertanto, in ordine
alla giurisdizione dell’ A.G.O. nè, dopo la pubblicazione del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, sulla competenza di quest’ Ufficio a
decidere la causa. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del
presente ricorso, attesa l’illegittimità costituzionale dell’art. 204 bis del
vigente Codice della Strada, nella parte in cui prevede, all’atto del deposito
del detto ricorso, il versamento di una cauzione. Può quindi passarsi al merito della causa. La decisione della controversia involge, in via
preliminare ed assorbente delle ulteriori doglianze, la risoluzione della
questione concernente la legittimità della contestazione fatta ai sensi
dell’art. 126 bis, co. 2. Orbene la 2^ parte del detto articolo recitava “
…nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che
procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire
gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall’art. 180, co.8”. E’ evidente che gli ultimi due periodi di questo
articolo si riferiscono al caso di intestazione del veicolo a persone
giuridiche, altrimenti il legislatore avrebbe prodotto così una norma
ovviamente incostituzionale prevedendo una doppia sanzione a carico delle
persone fisiche e una sola a carico delle persone giuridiche. Quindi, la sanzione della decurtazione dei punti si
riferiva, quale sanzione accessoria, alle persone fisiche, mentre, non
potendosi applicare ovviamente alle persone giuridiche alcuna decurtazione di
punti, alle stesse era applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 180 del
C.d.S. In detta sentenza, seguivano, poi, alcuni
suggerimenti su come avrebbe dovuto formularsi la norma perché non fosse in
contrasto con i principi costituzionali. Il legislatore accoglieva tali suggerimenti e con
l’art. 1 del D.L. 21.09.2005 modificava il comma 2 dell’art. 126 bis e,
prevedendo un illecito omissivo applicabile a tutti i proprietari,
generalizzava l’obbligo di comunicazione. Sennonché tale decreto non veniva convertito e
quindi decadeva, ripristinando il vuoto che la sentenza della Corte
Costituzionale aveva creato con la sua decisione. Al momento va, quindi, interpretato l’art. 126 bis
C.d.S. nel testo originario, laddove, a seguito della citata sentenza, nel caso
in cui non sia stato identificato il responsabile, a carico del proprietario
persona fisica, non è prevista alcuna decurtazione di punti per la sua
omissione di comunicare i dati richiesti, mentre la reticenza del proprietario
- persona giuridica - è punita con la sanzione ex art. 180, co. 8. Consegue, per il principio di legalità - nullum
crimen sine lege nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se
non in forza di una legge vigente - l’illegittimità e l’annullamento del
provvedimento impugnato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate
le spese di giudizio, alla luce delle normative e sentenze che hanno reso
problematico per l’interprete e, a maggior ragione, per l’utente il districarsi
in prescrizioni contraddittorie e poco chiare. P. Q. M. Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda
presentata con ricorso depositato in data 3 maggio 2006 da… annulla il verbale di contestazione di violazione di norme
del Codice della Strada n…. - Prot. nr. …, elevato in data 29 marzo 2006 dalla
Polizia Municipale di Mesagne nei confronti del ricorrente e notificatogli il
10 aprile successivo, nonché tutti gli atti dal verbale medesimo dipendenti; compensa le spese di giudizio. Così deciso in Mesagne, il 5 luglio 2006 IL GIUDICE DI PACE dott. Luigi Dore |
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