Come è noto
sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2006 è stato pubblicato il
decreto ministeriale 6 ottobre 2006 recante “Attuazione delle norme concernenti
la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”. Tale
decreto, che abroga il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1997, ridisegna
il quadro normativo di riferimento per il conseguimento del certificato di
formazione professionale (CFP) ed attribuisce ai S.I.I.T. - Settore trasporti,
salvo quanto riguarda le procedure di competenza del centro elaborazione dati
di questa Amministrazione, l’intera attività amministrativa concernente il
rilascio dei CFP. Con la
presente circolare si illustrano le principali novità introdotte dal decreto in
oggetto. a) Certificato di
formazione professionale La
normativa di riferimento per il conseguimento del certificato di formazione
professionale rimane quella prevista al capitolo 8.2 dell’ADR; di conseguenza resta
in vigore l’attuale modello di certificato tipo TT814/N, nonché le relative
procedure informatiche finalizzate al suo rilascio. b) Organismi idonei
per l’effettuazione dei corsi per il conseguimento del CFP Il decreto
ministeriale 6 ottobre 2006 individua univocamente gli organismi che possono
effettuare i corsi. Tali organismi devono dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dal precitato decreto unitamente alla richiesta di approvazione dei
corsi. Si rammenta
che i corsi per il conseguimento dei CFP possono essere svolti (Articolo 4) da: a) autoscuole abilitate alla effettuazione di
corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti
ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero; b) enti di diritto pubblico operanti nel
settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente
delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attività
di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero;
c) istituti di formazione il cui statuto
preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto di
merci pericolose su strada, a condizione che siano: - di diretta emanazione o partecipazione di
associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione di merci
pericolose, ovvero; - di diretta emanazione o partecipazione di
associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci
pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l’autotrasporto
di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. Inoltre è
stato consentito che gli organismi già accreditati ai sensi del decreto
ministeriale 15 maggio 1997, compresi i corpi docenti ad essi già collegati,
possano continuare ad operare per un ulteriore periodo di due anni a decorrere
dalla data del 20 dicembre 2006. c) Requisiti dei
docenti per la tenuta dei corsi Il decreto
ministeriale 6 ottobre 2006, analogamente a quanto stabilito per gli organismi
che svolgono i corsi di formazione, fissa in maniera univoca i requisiti dei
docenti. In
particolare si rammenta (Articolo 5 comma 2): I docenti
devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria, nonché del
certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza
dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, relativo alla modalità stradale
e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo
quanto disposto al comma 2 dell’art. 8. I docenti
già accreditati ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997 possono
continuare a svolgere la loro attività per un ulteriore periodo di due anni a
decorrere dalla data del 20 dicembre 2006, anche se non sono in possesso del
certificato di qualificazione professionale quale consulente alla sicurezza. Inoltre,
sino al 20 giugno 2007 è possibile utilizzare docenti in possesso dei requisiti
previsti dal decreto ministeriale 15 maggio 1997 anche se non accreditati.
Successivamente tali docenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei
requisiti prescritti al comma 2 articolo 5 del decreto ministeriale 6 ottobre
2006. d) Approvazione dei
corsi di formazione Ogni corso
di formazione professionale deve essere preventivamente approvato dal S.I.I.T.
- Settore trasporti territorialmente competente, con riguardo alla sede di
svolgimento del corso. La
richiesta di approvazione del corso deve essere formulata per iscritto dal
legale rappresentante dell’organismo e deve contenere tutti gli elementi
necessari per la sua approvazione, in particolare: - dati anagrafici del legale rappresentante dell’organismo
richiedente l’approvazione del corso; - qualificazione dell’organismo ai sensi dell’articolo 4 del
decreto ministeriale 6 ottobre 2006; - elenco dei docenti con allegati i relativi titoli prodotti nei
modi di legge; - sede di svolgimento del corso teorico e delle esercitazioni
pratiche con l’indicazione dell’esatta tipologia del corso. Inoltre deve essere
attestato che le sedi soddisfano le norme in materia di sicurezza e che sono
state rilasciate le eventuali autorizzazioni prescritte; - materiali didattici e mezzi messi a disposizione per le
esercitazioni pratiche; - programma di formazione dettagliato, con la precisazione
relativa alle materie insegnate e le indicazioni del piano e dei metodi di
insegnamento previsti. Inoltre deve essere indicato il calendario delle
esercitazioni pratiche da rapportare con il numero di allievi che seguono il
corso di formazione; - elenco dei nominativi dei partecipanti al corso, integrabile
fino alla data di inizio corso, nel rispetto del numero massimo di partecipanti
previsto nell’autorizzazione del locale ritenuto idoneo allo svolgimento del
corso; - data inizio corso; - calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l’indicazione
dei rispettivi docenti e del responsabile del corso; - impegno da parte dell’organismo a consentire l’accesso nei
locali in cui si svolgono lezioni ed esercitazioni pratiche ai funzionari dell’Amministrazione
incaricati delle effettuazioni delle ispezioni. Alla
richiesta di approvazione del corso deve essere allegato il registro delle
lezioni secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto
ministeriale 6 ottobre 2006. L’approvazione
dei corsi deve essere concessa per iscritto con riferimento a quanto previsto al
capitolo 8.2 dell’ADR. I direttori
dei S.I.I.T. - Settore trasporti, in relazione alle specifiche esigenze
operative e funzionali impartiranno le disposizioni necessarie per l’applicazione
del decreto ministeriale in questione, dandone opportuna diffusione all’utenza. e) Esami per il
conseguimento del CFP Gli esami
per il conseguimento del CFP sono regolati dall’articolo 6 del decreto
ministeriale 6 ottobre 2006. Rimangono
invariati la modalità degli esami, i criteri di valutazione e tutto quanto già
stabilito in proposito dal capitolo 8.2 dell’ADR. I funzionari abilitati all’espletamento degli esami sono quelli individuati dal Regolamento di attuazione al C.d.S. - articolo 332 tabella IV.1 (5). IL DIRETTORE
GENERALE dott. ing.
Sergio Dondolini |
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