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Ministero dei Trasporti - “Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”

Decreto ministeriale 6 ottobre 2006

 Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2006 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 2006 recante “Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”.

 Tale decreto, che abroga il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1997, ridisegna il quadro normativo di riferimento per il conseguimento del certificato di formazione professionale (CFP) ed attribuisce ai S.I.I.T. - Settore trasporti, salvo quanto riguarda le procedure di competenza del centro elaborazione dati di questa Amministrazione, l’intera attività amministrativa concernente il rilascio dei CFP.

 Con la presente circolare si illustrano le principali novità introdotte dal decreto in oggetto.

a) Certificato di formazione professionale

 La normativa di riferimento per il conseguimento del certificato di formazione professionale rimane quella prevista al capitolo 8.2 dell’ADR; di conseguenza resta in vigore l’attuale modello di certificato tipo TT814/N, nonché le relative procedure informatiche finalizzate al suo rilascio.

b) Organismi idonei per l’effettuazione dei corsi per il conseguimento del CFP

 Il decreto ministeriale 6 ottobre 2006 individua univocamente gli organismi che possono effettuare i corsi. Tali organismi devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal precitato decreto unitamente alla richiesta di approvazione dei corsi.

 Si rammenta che i corsi per il conseguimento dei CFP possono essere svolti (Articolo 4) da:

 a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero;

 b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero;

 c) istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano:

 - di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose, ovvero;

 - di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l’autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

 Inoltre è stato consentito che gli organismi già accreditati ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997, compresi i corpi docenti ad essi già collegati, possano continuare ad operare per un ulteriore periodo di due anni a decorrere dalla data del 20 dicembre 2006.

c) Requisiti dei docenti per la tenuta dei corsi

 Il decreto ministeriale 6 ottobre 2006, analogamente a quanto stabilito per gli organismi che svolgono i corsi di formazione, fissa in maniera univoca i requisiti dei docenti.

 In particolare si rammenta (Articolo 5 comma 2):

 I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell’art. 8.

 I docenti già accreditati ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997 possono continuare a svolgere la loro attività per un ulteriore periodo di due anni a decorrere dalla data del 20 dicembre 2006, anche se non sono in possesso del certificato di qualificazione professionale quale consulente alla sicurezza.

 Inoltre, sino al 20 giugno 2007 è possibile utilizzare docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 15 maggio 1997 anche se non accreditati. Successivamente tali docenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti al comma 2 articolo 5 del decreto ministeriale 6 ottobre 2006.

d) Approvazione dei corsi di formazione

 Ogni corso di formazione professionale deve essere preventivamente approvato dal S.I.I.T. - Settore trasporti territorialmente competente, con riguardo alla sede di svolgimento del corso.

 La richiesta di approvazione del corso deve essere formulata per iscritto dal legale rappresentante dell’organismo e deve contenere tutti gli elementi necessari per la sua approvazione, in particolare:

 - dati anagrafici del legale rappresentante dell’organismo richiedente l’approvazione del corso;

 - qualificazione dell’organismo ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 ottobre 2006;

 - elenco dei docenti con allegati i relativi titoli prodotti nei modi di legge;

 - sede di svolgimento del corso teorico e delle esercitazioni pratiche con l’indicazione dell’esatta tipologia del corso. Inoltre deve essere attestato che le sedi soddisfano le norme in materia di sicurezza e che sono state rilasciate le eventuali autorizzazioni prescritte;

 - materiali didattici e mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche;

 - programma di formazione dettagliato, con la precisazione relativa alle materie insegnate e le indicazioni del piano e dei metodi di insegnamento previsti. Inoltre deve essere indicato il calendario delle esercitazioni pratiche da rapportare con il numero di allievi che seguono il corso di formazione;

 - elenco dei nominativi dei partecipanti al corso, integrabile fino alla data di inizio corso, nel rispetto del numero massimo di partecipanti previsto nell’autorizzazione del locale ritenuto idoneo allo svolgimento del corso;

 - data inizio corso;

 - calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l’indicazione dei rispettivi docenti e del responsabile del corso;

 - impegno da parte dell’organismo a consentire l’accesso nei locali in cui si svolgono lezioni ed esercitazioni pratiche ai funzionari dell’Amministrazione incaricati delle effettuazioni delle ispezioni.

 Alla richiesta di approvazione del corso deve essere allegato il registro delle lezioni secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 6 ottobre 2006.

 L’approvazione dei corsi deve essere concessa per iscritto con riferimento a quanto previsto al capitolo 8.2 dell’ADR.

 I direttori dei S.I.I.T. - Settore trasporti, in relazione alle specifiche esigenze operative e funzionali impartiranno le disposizioni necessarie per l’applicazione del decreto ministeriale in questione, dandone opportuna diffusione all’utenza.

e) Esami per il conseguimento del CFP

 Gli esami per il conseguimento del CFP sono regolati dall’articolo 6 del decreto ministeriale 6 ottobre 2006.

 Rimangono invariati la modalità degli esami, i criteri di valutazione e tutto quanto già stabilito in proposito dal capitolo 8.2 dell’ADR.

 I funzionari abilitati all’espletamento degli esami sono quelli individuati dal Regolamento di attuazione al C.d.S. - articolo 332 tabella IV.1 (5).

 

      IL DIRETTORE GENERALE

   dott. ing. Sergio Dondolini

© asaps.it
Lunedì, 29 Gennaio 2007
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