Art. 198,
c. 2°, codice della strada (d.lgs.30.4.1992, n. 285).
CIRCOLAZIONE
STRADALE - INOSSERVANZA DEI DIVIETI DI ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
-TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN CASO DI PIÙ VIOLAZIONI DELLA STESSA DISPOSIZIONE
- POTERE DEL GIUDICE DI IRROGARE UNA SOLA SANZIONE, SIA PURE AUMENTATA FINO AL
TRIPLO - ESCLUSIONE.
(manifesta
infondatezza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 198,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice di pace di
Milano, nel procedimento civile vertente tra Nonnis Marzano Alighiero e il
Comune di Milano, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell’11
ottobre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che nel corso di un giudizio di
opposizione a due verbali di accertamento di infrazioni all’art. 7, comma 14,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per circolazione
in zona a traffico limitato, promosso da Nonnis Marzano, il Giudice di pace di
Milano, con ordinanza 10 maggio 2006, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 198, comma 2, dello stesso decreto legislativo, per
violazione del principio di ragionevolezza;
che
l’accertamento delle due infrazioni, secondo il giudice rimettente, era
avvenuto in Milano, Corso Garibaldi, alla stessa data (29 febbraio 2004), a
distanza di 31 secondi; che, dovendosi
comminare al trasgressore, in base all’art. 198, comma 2, del codice della
strada, una sanzione per ogni violazione accertata, in deroga al principio di
cui al comma 1, secondo il quale, per più violazioni della stessa disposizione,
la sanzione è unica e può essere aumentata fino al triplo, ritiene il
rimettente di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma
indicata, nella parte in cui non consente al giudice di applicare, comunque,
per più violazioni di una stessa disposizione, la sanzione prevista dalla
legge, sia pure aumentata fino al triplo;
che la
disposizione censurata contrasterebbe con il principio costituzionale di
ragionevolezza, mancando la proporzionalità tra le sanzioni da applicare e la
gravità delle violazioni commesse, conseguendone un trattamento ingiusto e
irrazionale; che, quanto alla
rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, nella vigenza della
norma impugnata, il ricorso in opposizione ai verbali di accertamento dovrebbe
essere rigettato, e che le sanzioni irrogabili, dello stesso o di diverso
importo, sarebbero comprese tra € 68,25 e € 275,10, laddove, se la norma
venisse dichiarata illegittima, la sanzione da irrogare sarebbe unica, e
aumentata fino al triplo
che nel giudizio
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di
inammissibilità e comunque la pronuncia di infondatezza della questione
sollevata.
Considerato che
il Giudice di pace di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’art.
198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a
traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della
stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al
triplo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della
Costituzione; che il giudice
rimettente, in una fattispecie in cui le violazioni sono state accertate, sulla
stessa strada, a distanza di 31 secondi l’una dall’altra, non ha in alcun modo
motivato sull’applicabilità o meno del principio contenuto nell’art. 8-bis,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
secondo cui «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono
valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati
e riconducibili ad una programmazione unitaria»; che proprio la
contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti
lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo
presupposto interpretativo, affermando la necessità dell’applicazione, nella
fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le
quali non si ritiene potersi configurare non solo un’unica condotta, ma anche
un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di
costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve
necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la
circolazione in zona vietata) di durata; che tale vizio
dell’ordinanza determina, sulla base della costante giurisprudenza di questa
Corte, la manifesta infondatezza della questione (ordinanze nn. 118, 54 e 1 del
2005). Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.
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