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L’incidentalità stradale, oltre al tributo gravissimo di vittime e di infortunati, genera una mole di risarcimenti per i danni alle cose ed alle persone che determinano, altresì, una serie infinita di contenziosi di ogni genere. Per cercare di mettere ordine alla delicata materia, che ha risvolti penali, civili ed amministrativi, è stato completamente ridisegnato il quadro normativo di riferimento, cancellando, addirittura, la legge 990 del 1969, che aveva introdotto l’obbligo dell’Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile connessa ai danni causati dalla circolazione stradale.
Il nuovo Codice delle Assicurazioni, adottato con D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209, dedica un titolo specifico al settore della circolazione stradale, abrogando tutta la legislazione precedente ed è completato da un Regolamento specifico, adottato con D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254. Così, il quadro normativo è completo e dal 1° febbraio 2007 si cambia completamente procedura.
L’impatto della nuova normativa è rivoluzionario non solo dal punto di vista legislativo ma anche e soprattutto procedurale, introducendo delle novità di grandissimo rilievo che avranno riflessi dal punto di vista comportamentale di tutti gli automobilisti., o almeno così si spera.
Innanzitutto, sono introdotti concetti nuovi che avranno impatti notevoli anche sulle legislazioni penali in tema di lesioni o di malattie. Infatti, l’introduzione del concetto di danno biologico di lieve entità, che si configura quale “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che implica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre redditi”, porterà ad una rivisitazione del concetto di lesione. Ma la novità di maggior rilievo è quella che potrebbe portare a rivedere anche le procedure di intervento delle forze di polizia a seguito di incidente stradale con solo danni o con lesioni lievi, laddove il legislatore, con gli allegati al D.P.R. 254/2006, ha previsto come obbligatoria la denuncia alla propria assicurazione per ogni richiesta di risarcimento, che sarà diretto, proprio perché sarà garantito dalla propria assicurazione e non da quella della controparte. Inoltre, per la prima volta, è stata predeterminata una percentualizzazione della responsabilità civile dei veicoli coinvolti a seconda delle ipotesi di manovre effettuate e di posizioni occupate.
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In altre parole, il legislatore ha indicato degli schemi da riportare sulla denuncia relativi alle posizioni assunte dai veicoli e manovre compiute dai conducenti, per prevedere la percentuali di responsabilità secondo le quali le compagnie di assicurazione risarciscono i danni verificatisi. Noi riteniamo che questa scelta sia da condividere, non solo perché ridurrà i tempi di risarcimento ed i costi degli stessi in quanto non saranno più gravati dagli oneri di intermediari di qualsiasi genere, ma anche perché indurrà gli automobilisti ad una minore litigiosità, attraverso l’assunzione etica e giuridica della responsabilità. Ciò determina anche una diminuzione dei premi assicurativi con le modalità previste dallo stesso Regolamento. E le forze di polizia stradale ne trarranno benefici funzionali in quanto saranno liberate da interventi a volte ridicoli per danni causati da eventi che è difficile definire incidenti ove si trovano a dover dedicare tempo prezioso per fatti idonei solo ad alimentare furbizie. L’infortunistica stradale, infatti, è un settore complesso ove convivono grandi tragedie, per le quali noi da sempre lottiamo, molte furbizie e qualche illegalità. Con la svolta introdotta, riteniamo che si possa avviare una riflessione seria anche sulle procedure di intervento, affinché tutti siamo indirizzati ad applicare la nuova legislazione e ad iniziare una nuova visione del fenomeno infortunistico affinché le migliori energie siano dedicate a prevenire le tragedie e non ad assecondare furbizie.
Giordano Biserni Presidente Asaps
© asaps.itCRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA’ IN FUNZIONE DELLE MANOVRE EFFETTUATE DAI CONDUCENTI E DELLA POSIZIONE STATICA ASSUNTA DAI VEICOLI. - schema 1 - schema 2 - schema 3 SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI - schema 1
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