Nella vigenza della disciplina del codice della strada fissata dall’art. 59, D.P.R. n. 393 del 1959, in caso di compravendita di un autoveicolo, l’aggiornamento della carta di circolazione, mediante l’annotazione delle generalità dell’acquirente, doveva essere effettuato dal PRA e non dalla Motorizzazione civile e doveva ritenersi avvenuto nel caso di rilascio da parte del PRA del certificato di proprietà aggiornato con il tagliando apposto sul retro del documento, recante l’indicazione della variazione. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, ritenendo necessaria la variazione operata dalla Motorizzazione civile). |
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