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Articoli 01/02/2007

Le nuove norme in materia di autotrasporto

da "il Centauro"
Le nuove norme in materia di autotrasporto
di Pietro Marturano - Fabio Di Mita*

 


L’articolo illustra le principali novità introdotte dalle recenti modifiche alla normativa sull’autotrasporto delle merci, gli effetti della liberalizzazione, i riflessi sul Codice della Strada e sulla sicurezza della circolazione. Si analizza infine la responsabilità delle parti e le nuove procedure dei controlli su strada.

Dal 24 gennaio scorso ha preso il via la liberalizzazione nel settore dell’autotrasporto delle merci, grazie all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 286/2005. I primi effetti di questo provvedimento si sono avuti con la realizzazione della libera contrattazione dei prezzi di trasporto, in quanto dal 28 febbraio è stata abolita l’applicazione obbligatoria delle così dette tariffe a forcella. Pertanto non vale più il sistema di calcolo usato sino ad ora per stabilire il costo necessario per far trasportare una merce, basato sull’oscillazione dei valori tra un’apertura di forcella (massima - minima del 23% ed una chiusura di forcella (minima - massima del 29%) entro cui era stabilito il prezzo base di trasporto, posto al centro della forcella, bensì saranno le parti (committenti e vettori), di volta in volta, a stabilire il costo del trasporto stesso. La grande novità è quella che nel caso di stipula di accordi scritti, la parti dovranno garantire l’applicazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, ed in tal modo contribuendo a garantire la sicurezza sulle strade in modo diretto ovvero indiretto - in base al contratto se stipulato in forma scritta oppure non scritta -. A tal riguardo, il Decreto stabilisce in modo preciso le responsabilità di cui si devono far carico ciascuna delle parti coinvolte in caso d’autotrasporto di cose, cioè il proprietario della merce, il vettore, il committente (cioè l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore) ed il caricatore (cioè l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto. Vediamo di approfondire analizzando la normativa di riferimento quando e per cosa sono responsabili i soggetti sopra richiamati. Cominciamo a dire che il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 29 e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività d’autotrasporto, le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso d’idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate. Gli organi di Polizia stradale, di cui all’articolo 12 del Codice della strada, procederanno pertanto al sequestro della merce trasportata. Alla presenza di un contratto di trasporto di merci su strada, stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati, in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del CdS e successive modificazioni. Alla luce della nuova normativa, sono nulli e quindi privi di effetti tutti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione. Quando il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5 del Decreto in esame, in caso d’accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’art. 142 del CdS o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’art.174 del medesimo Codice, a richiesta degli organi di Polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non sia fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5 del D.Lgs. n.285/2005, sono rilevanti le violazioni di seguito riportate contemplate dal Codice della strada:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove sia accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. Ma questo concorso di responsabilità è veramente accertabile da un punto di vista giuridico? Inoltre, sarà effettivamente possibile applicare senza alcun problema le sanzioni previste dal Codice della strada e richiamate dal D.Lgs. n. 285/2005? Ipotizziamo il caso che un verbale d’accertamento sia viziato da un punto di vista formale - per esempio la mancanza della firma dell’agente accertatore - in tal caso il ricorso da parte di uno dei soggetti corresponsabili bloccherebbe la procedura sanzionatoria nei confronti degli altri soggetti. Ma il caso che va approfondito in particolar modo è quello che si verifica nel caso sia utilizzato un contratto di trasporto non in forma scritta, senza richiamare alcun accordo di diritto privato ai sensi dell’art. 5 del Decreto. In tal caso, si rischia di avere le medesime condizioni nonché gli effetti giuridici che hanno caratterizzato i contratti di trasporto fino ad oggi, con l’autotrasportatore che viene ad essere la parte contrattuale più debole. Infatti, in tale situazione, non è chiaro quale tipo di documentazione - dalla quale dovrebbero emergere le istruzioni trasmesse al vettore per il rispetto del CdS - potrebbe comprovare realmente un’eventuale compartecipazione di responsabilità del committente in caso di infrazione stradale commessa dal trasportatore, poiché non è formalmente indicata la natura ovvero la tipologia di tale documentazione. Per esempio, ci si chiede se sia sufficiente che tali istruzioni siano riportate nella bolla di trasporto, ovvero sia necessaria un’ulteriore documentazione. Tale situazione comporterebbe che “l’onere della prova” rimanga addebitata all’autotrasportatore, il quale difficilmente potrà dimostrare una compartecipazione attiva da parte degli altri eventuali soggetti responsabili. Tra l’altro risulta alquanto complessa l’eventuale procedura di controllo prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto in parola. Difatti, tale articolo prevede che in caso di mancanza del contratto scritto e qualora dalla restante documentazione non fosse possibile accertare l’eventuale responsabilità dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3 , del decreto - Committente, Vettore, Caricatore, Proprietario della merce - l’autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione della
xxxxxxxxxxxxx 22 Novembre-Dicembre documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art.7; in caso di mancata presentazione entro 30 giorni della documentazione richiesta, si applica la sanzione prevista per il trasporto abusivo. Pertanto, da tale disposizione emerge che l’autorità competente, e per rendere efficace la procedura, dovrà attivare ben quattro procedimenti nei confronti dei soggetti interessati. Non è chiaro se tutte le parti hanno l’obbligo di inviare la documentazione richiesta, ovvero se è sufficiente ottenere tale verifica solamente da una delle parti. Nel primo caso si potrebbero verificare scenari del tipo: ”il committente invia la documentazione, il conduttore non invia la documentazione, il proprietario della merce impugna il provvedimento, ecc.”, circostanze certamente piuttosto complesse e di non facile risoluzione. Per quanto sopra, appare inconfutabile che il problema non è riconducibile all’aver richiamato il concorso di responsabilità tra più soggetti (tutti gli attori coinvolti nell’attività di trasporto per conto terzi), ma semmai nel rendere effettivamente praticabile e certa l’eventuale procedura sanzionatoria nei confronti degli stessi. Tra l’altro risulta controverso il fatto di applicare la sanzione per il “trasporto abusivo” in caso di non presentazione della documentazione richiesta, quando sarebbe stato sufficiente applicare le disposizioni previste all’art. 185, comma 8, del Codice della strada, considerato che i soggetti in concorso di responsabilità sono sanzionati proprio per le infrazioni stradali precedentemente elencate e previste dal CdS. Non privi di problemi appaiono poi i controlli da effettuare, tra i documenti del conducente, sul possesso della “patente professionale”. Da un’attenta analisi sulle modifiche al Codice della strada introdotte dal D.Lgs 285/2005, si evince che tale procedura appare complicata nel sanzionare coloro che ne saranno privi. Tale assunto trova il fondamento logico e giuridico sulla base delle considerazioni di seguito esposte. In via preliminare, è opportuno evidenziare come le nuove disposizioni abbiano apportato alcune modifiche a norme del CdS e le relative sanzioni. Gli articoli modificati sono: - l’art. 116, il cui comma 15 è stato sostituito per inserire tra i documenti di guida anche la “carta di qualificazione del conducente” che in pratica è stato posto sullo stesso piano del certificato d’abilitazione professionale (C.A.P.) per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi. Di conseguenza la mancanza di esso equivale alla guida senza il C.A.P.; - l’art. 126, nel quale è stato sostituito il comma 7 onde prevedere la sanzionabilità della guida con carta di qualificazione del conducente scaduta di validità, alla pari della guida con patente scaduta; - l’art. 216, in cui è stato inserito sia nella rubrica che nel comma 1 il preciso riferimento alla carta di qualificazione del conducente, insieme agli altri documenti già previsti, per le modalità di applicazione della sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione ove ciò è previsto. Proprio ed in particolar modo su tale ultima modifica,  documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art.7; in caso di mancata presentazione entro 30 giorni della documentazione richiesta, si applica la sanzione prevista per il trasporto abusivo. Pertanto, da tale disposizione emerge che l’autorità competente, e per rendere efficace la procedura, dovrà attivare ben quattro procedimenti nei confronti dei soggetti interessati. Non è chiaro se tutte le parti hanno l’obbligo di inviare la documentazione richiesta, ovvero se è sufficiente ottenere tale verifica solamente da una delle parti. Nel primo caso si potrebbero verificare scenari del tipo: ”il committente invia la documentazione, il conduttore non invia la documentazione, il proprietario della merce impugna il provvedimento, ecc.”, circostanze certamente piuttosto complesse e di non facile risoluzione. Per quanto sopra, appare inconfutabile che il problema non è riconducibile all’aver richiamato il concorso di responsabilità tra più soggetti (tutti gli attori coinvolti nell’attività di trasporto per conto terzi), ma semmai nel rendere effettivamente praticabile e certa l’eventuale procedura sanzionatoria nei confronti degli stessi. Tra l’altro risulta controverso il fatto di applicare la sanzione per il “trasporto abusivo” in caso di non presentazione della documentazione richiesta, quando sarebbe stato sufficiente applicare le disposizioni previste all’art. 185, comma 8, del Codice della strada, considerato che i soggetti in concorso di responsabilità sono sanzionati proprio per le infrazioni stradali precedentemente elencate e previste dal CdS. Non privi di problemi appaiono poi i controlli da effettuare, tra i documenti del conducente, sul possesso della “patente professionale”. Da un’attenta analisi sulle modifiche al Codice della strada introdotte dal D.Lgs 285/2005, si evince che tale procedura appare complicata nel sanzionare coloro che ne saranno privi. Tale assunto trova il fondamento logico e giuridico sulla base delle considerazioni di seguito esposte. In via preliminare, è opportuno evidenziare come le nuove disposizioni abbiano apportato alcune modifiche a norme del CdS e le relative sanzioni. Gli articoli modificati sono: - l’art. 116, il cui comma 15 è stato sostituito per inserire tra i documenti di guida anche la “carta di qualificazione del conducente” che in pratica è stato posto sullo stesso piano del certificato d’abilitazione professionale (C.A.P.) per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi. Di conseguenza la mancanza di esso equivale alla guida senza il C.A.P.; - l’art. 126, nel quale è stato sostituito il comma 7 onde prevedere la sanzionabilità della guida con carta di qualificazione del conducente scaduta di validità, alla pari della guida con patente scaduta; - l’art. 216, in cui è stato inserito sia nella rubrica che nel comma 1 il preciso riferimento alla carta di qualificazione del conducente, insieme agli altri documenti già previsti, per le modalità di applicazione della sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione ove ciò è previsto. Proprio ed in particolar modo su tale ultima modifica, è parso che l’emendamento non sia stato formulato con compiutezza. Infatti, mentre nel testo del comma 1 sopra citato sono previste anche le autorità a cui devono essere inviati i documenti richiesti dagli organi di Polizia all’atto dell’accertamento, per quanto attiene invece la carta di qualificazione del conducente, non è stato stabilito il ritiro immediato, nell’ipotesi in cui ciò è previsto in via generale dal CdS, nè è stata indicata l’autorità a cui inviarla, così come per gli altri documenti, con l’inevitabile conseguenza che la procedura sanzionatoria prevista non può essere applicata nei confronti dell’autotrasportatore, che quindi rischia di poter continuare a viaggiare privo della “carta professionale” - quindi in modo illegittimo - per la lacuna sopra evidenziata. Tale possibilità è comprovata anche dal fatto che nell’art. 216 del Codice della strada risulterebbe la mancata previsione della sanzione principale e di quella accessoria che, a norma del comma 6 di detto articolo, si applicano a chi guida durante il periodo in cui il documento di guida è ritirato, non essendo stata prevista anche la carta di qualificazione del conducente tra i documenti ai quali si applica il ritiro nei casi previsti. Si potrebbe tuttavia desumere che, trattandosi di un documento di guida, esso debba essere considerato alla pari della patente, stante la competenza del Ministero e non della Prefettura quando si tratta di ritiro ex art. 126, in pratica perché scaduta di validità, ma certamente non si possono eseguire controlli sul possesso di tale titolo in conformità ad un’interpretazione forzata della norma.

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Attivita’ di autotrasporto e patente a punti
Altra importante modifica introdotta riguarda il sistema della detrazione dei punti previsto all’art. 126-bis del CdS. E’ stato, infatti, stabilito che la detrazione si applica anche alla carta di qualificazione del conducente, oltre che al certificato d’abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’art. 311 del regolamento CdS. Merita qui precisare che la decurtazione del punteggio si applica sulla carta di qualificazione solo quando il conducente commette l’infrazione alla guida dell’autoveicolo per il quale è necessario tale documento e nell’esercizio dell’attività professionale. La carta di qualificazione del conducente segue la stessa sorte della patente di guida in caso di perdita totale del punteggio (1)

 Conclusioni
In definitiva, appare chiaro come sia difficile condizionare alla regolare e funzionale procedura di controllo i risultati positivi di una riforma del settore trasporti che, come abbiamo sopra evidenziato, è caratterizzata da alcuni “punti neri” che meritano di essere chiarificati. L’attuale sistema, inoltre, non sembra possa riuscire a garantire un equilibrio contrattuale tra le parti, non assicurando di conseguenza quella sicurezza per la circolazione stradale - richiesta e perseguita ormai da tempo sia in ambito nazionale sia a livello comunitario - che gli operatori del settore, come principali utenti della strada, dovrebbero assicurare nell’interesse di tutti gli automobilisti.

*Dr. Ing. Pietro Marturano Coordinatore sistemi informatici e dati incidenti stradali Docente di sicurezza stradale Ministero dei trasporti - Dip. trasporti terrestri - D.G. Motorizzazione - Div.9 Prevenzione e sicurezza stradale

(1) L’articolo 126-bis del Codice della Strada, che disciplina l’istituto della patente a punti, in caso di detrazioni di punteggio dalla patente di guida, non prevede un’immediata afflizione per conducente, né di tipo personale, né tantomeno di tipo patrimoniale. Al contrario, si implementa una misura di carattere cautelare che monitorizza grado di idoneità tecnica dei conducenti. Quando il conducente perde tutti i punti associati alla propria patente di guida, allora sorge la fondata presunzione che lo stesso abbia perso le conoscenze sufficienti a garantire una guida sicura e corretta, per cui viene sottoposto ad esame di revisione al fine di valutare la sua idoneità ad essere ancora titolare di patente di guida. 


 Alcune fasi delle verifiche con i CMR

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da "il Centauro n. 108" 


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di Pietro Marturano – Fabio Di Mita

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Giovedì, 01 Febbraio 2007
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