L’articolo illustra le principali
novità introdotte dalle recenti modifiche alla normativa sull’autotrasporto
delle merci, gli effetti della liberalizzazione, i riflessi sul Codice della
Strada e sulla sicurezza della circolazione. Si analizza infine la
responsabilità delle parti e le nuove procedure dei controlli su strada.
Dal 24
gennaio scorso ha preso il via la liberalizzazione nel settore
dell’autotrasporto delle merci, grazie all’entrata in vigore del Decreto
legislativo n. 286/2005. I primi effetti di questo provvedimento si sono avuti
con la realizzazione della libera contrattazione dei prezzi di trasporto, in
quanto dal 28 febbraio è stata abolita l’applicazione obbligatoria delle così
dette tariffe a forcella. Pertanto non vale più il sistema di calcolo usato
sino ad ora per stabilire il costo necessario per far trasportare una merce, basato sull’oscillazione dei
valori tra un’apertura di forcella (massima - minima del 23% ed una chiusura di
forcella (minima - massima del 29%) entro cui era stabilito il prezzo base di
trasporto, posto al centro della forcella, bensì saranno le parti (committenti
e vettori), di volta in volta, a stabilire il costo del trasporto stesso. La
grande novità è quella che nel caso di stipula di accordi scritti, la parti
dovranno garantire l’applicazione delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale, ed in tal modo contribuendo a garantire la sicurezza
sulle strade in modo diretto ovvero indiretto - in base al contratto se
stipulato in forma scritta oppure non scritta -. A tal riguardo, il Decreto
stabilisce in modo preciso le responsabilità di cui si devono far carico
ciascuna delle parti coinvolte in caso d’autotrasporto di cose, cioè il
proprietario della merce, il vettore, il committente (cioè l’impresa o la
persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il
contratto di trasporto con il vettore) ed il caricatore (cioè l’impresa o la
persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la
sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto.
Vediamo di approfondire analizzando la normativa di riferimento quando e per cosa
sono responsabili i soggetti sopra richiamati. Cominciamo a dire che il vettore
è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a
tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e
risponde della violazione di tali disposizioni. Ferma restando l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno
1974, n. 29 e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che
esercitano abusivamente l’attività d’autotrasporto, le sanzioni di cui
all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il
servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo
abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso
prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso d’idoneo
titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di
trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle merci trasportate. Gli organi di Polizia
stradale, di cui all’articolo 12 del Codice della strada, procederanno pertanto
al sequestro della merce trasportata. Alla presenza di un contratto di
trasporto di merci su strada, stipulato in forma scritta, laddove il conducente
del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme
sulla sicurezza della circolazione stradale, il vettore, il committente, nonché
il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano
fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono
obbligati, in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del
CdS e successive modificazioni. Alla luce della nuova normativa, sono nulli e quindi
privi di effetti tutti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul
vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al
caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle
norme sulla sicurezza della circolazione. Quando il contratto di trasporto non
è stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto
privato concluso ai sensi dell’articolo 5 del Decreto in esame, in caso
d’accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato
effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’art. 142 del CdS o
di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’art.174 del
medesimo Codice, a richiesta degli organi di Polizia stradale che hanno
accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono
tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle
istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della
specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è
stata accertata la violazione. Qualora non sia fornita tale documentazione, il
vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della
violazione Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1
a 5 del D.Lgs. n.285/2005, sono rilevanti le violazioni di seguito riportate
contemplate dal Codice della
strada:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche
nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e cose).
Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove sia accertata la violazione
delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di
quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei
citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. Ma questo concorso
di responsabilità è veramente accertabile da un punto di vista giuridico? Inoltre,
sarà effettivamente possibile applicare senza alcun problema le sanzioni
previste dal Codice della strada e richiamate dal D.Lgs. n. 285/2005?
Ipotizziamo il caso che un verbale d’accertamento sia viziato da un punto di
vista formale - per esempio la mancanza della firma dell’agente accertatore -
in tal caso il ricorso da parte di uno dei soggetti corresponsabili
bloccherebbe la procedura sanzionatoria nei confronti degli altri soggetti. Ma
il caso che va approfondito in particolar modo è quello che si verifica nel
caso sia utilizzato un contratto di trasporto non in forma scritta, senza
richiamare alcun accordo di diritto privato ai sensi dell’art. 5 del Decreto.
In tal caso, si rischia di avere le medesime condizioni nonché gli effetti
giuridici che hanno caratterizzato i contratti di trasporto fino ad oggi, con
l’autotrasportatore che viene ad essere la parte contrattuale più debole.
Infatti, in tale situazione, non è chiaro quale tipo di documentazione - dalla
quale dovrebbero emergere le istruzioni trasmesse al vettore per il rispetto
del CdS - potrebbe comprovare realmente un’eventuale compartecipazione di
responsabilità del committente in caso di infrazione stradale commessa dal
trasportatore, poiché non è formalmente indicata la natura ovvero la tipologia
di tale documentazione. Per esempio, ci si chiede se sia sufficiente che tali
istruzioni siano riportate nella bolla di trasporto, ovvero sia necessaria
un’ulteriore documentazione. Tale situazione comporterebbe che “l’onere della
prova” rimanga addebitata all’autotrasportatore, il quale difficilmente potrà
dimostrare una compartecipazione attiva da parte degli altri eventuali soggetti
responsabili. Tra l’altro risulta alquanto complessa l’eventuale procedura di
controllo prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto in parola. Difatti, tale
articolo prevede che in caso di mancanza del contratto scritto e qualora dalla
restante documentazione non fosse possibile accertare l’eventuale
responsabilità dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3 , del decreto - Committente,
Vettore, Caricatore, Proprietario della merce - l’autorità competente, entro 15
giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la
presentazione della xxxxxxxxxxxxx 22 Novembre-Dicembre documentazione
di cui ai commi 4 e 5 dell’art.7; in caso di mancata presentazione entro 30
giorni della documentazione richiesta, si applica la sanzione prevista per il
trasporto abusivo. Pertanto, da tale disposizione emerge che l’autorità
competente, e per rendere efficace la procedura, dovrà attivare ben quattro
procedimenti nei confronti dei soggetti interessati. Non è chiaro se tutte le
parti hanno l’obbligo di inviare la documentazione richiesta, ovvero se è
sufficiente ottenere tale verifica solamente da una delle parti. Nel primo caso
si potrebbero verificare scenari del tipo: ”il committente invia la
documentazione, il conduttore non invia la documentazione, il proprietario
della merce impugna il provvedimento, ecc.”, circostanze certamente piuttosto
complesse e di non facile risoluzione. Per quanto sopra, appare inconfutabile
che il problema non è riconducibile all’aver richiamato il concorso di
responsabilità tra più soggetti (tutti gli attori coinvolti nell’attività di
trasporto per conto terzi), ma semmai nel rendere effettivamente praticabile e
certa l’eventuale procedura sanzionatoria nei confronti degli stessi. Tra
l’altro risulta controverso il fatto di applicare la sanzione per il “trasporto
abusivo” in caso di non presentazione della documentazione richiesta, quando
sarebbe stato sufficiente applicare le disposizioni previste all’art. 185,
comma 8, del Codice della strada, considerato che i soggetti in concorso di
responsabilità sono sanzionati proprio per le infrazioni stradali
precedentemente elencate e previste dal CdS. Non privi di problemi appaiono poi
i controlli da effettuare, tra i documenti del conducente, sul possesso della
“patente professionale”. Da un’attenta analisi sulle modifiche al Codice della
strada introdotte dal D.Lgs 285/2005, si evince che tale procedura appare
complicata nel sanzionare coloro che ne saranno privi. Tale assunto trova il
fondamento logico e giuridico sulla base delle considerazioni di seguito
esposte. In via preliminare, è opportuno evidenziare come le nuove disposizioni
abbiano apportato alcune modifiche a norme del CdS e le relative sanzioni. Gli
articoli modificati sono: - l’art. 116, il cui comma 15 è stato sostituito per
inserire tra i documenti di guida anche la “carta di qualificazione del
conducente” che in pratica è stato posto sullo stesso piano del certificato
d’abilitazione professionale (C.A.P.) per i conducenti dei veicoli adibiti al
trasporto di merci per conto terzi. Di conseguenza la mancanza di esso equivale
alla guida senza il C.A.P.; - l’art. 126, nel quale è stato sostituito il comma
7 onde prevedere la sanzionabilità della guida con carta di qualificazione del
conducente scaduta di validità, alla pari della guida con patente scaduta; -
l’art. 216, in cui è stato inserito sia nella rubrica che nel comma 1 il
preciso riferimento alla carta di qualificazione del conducente, insieme agli
altri documenti già previsti, per le modalità di applicazione della sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione ove ciò è previsto. Proprio
ed in particolar modo su tale ultima modifica, documentazione di cui ai commi 4
e 5 dell’art.7; in caso di mancata presentazione entro 30 giorni della
documentazione richiesta, si applica la sanzione prevista per il trasporto
abusivo. Pertanto, da tale disposizione emerge che l’autorità competente, e per
rendere efficace la procedura, dovrà attivare ben quattro procedimenti nei
confronti dei soggetti interessati. Non è chiaro se tutte le parti hanno
l’obbligo di inviare la documentazione richiesta, ovvero se è sufficiente
ottenere tale verifica solamente da una delle parti. Nel primo caso si
potrebbero verificare scenari del tipo: ”il committente invia la
documentazione, il conduttore non invia la documentazione, il proprietario
della merce impugna il provvedimento, ecc.”, circostanze certamente piuttosto
complesse e di non facile risoluzione. Per quanto sopra, appare inconfutabile
che il problema non è riconducibile all’aver richiamato il concorso di
responsabilità tra più soggetti (tutti gli attori coinvolti nell’attività di
trasporto per conto terzi), ma semmai nel rendere effettivamente praticabile e
certa l’eventuale procedura sanzionatoria nei confronti degli stessi. Tra
l’altro risulta controverso il fatto di applicare la sanzione per il “trasporto
abusivo” in caso di non presentazione della documentazione richiesta, quando
sarebbe stato sufficiente applicare le disposizioni previste all’art. 185,
comma 8, del Codice della strada, considerato che i soggetti in concorso di
responsabilità sono sanzionati proprio per le infrazioni stradali precedentemente
elencate e previste dal CdS. Non privi di problemi appaiono poi i controlli da
effettuare, tra i documenti del conducente, sul possesso della “patente
professionale”. Da un’attenta analisi sulle modifiche al Codice della strada
introdotte dal D.Lgs 285/2005, si evince che tale procedura appare complicata
nel sanzionare coloro che ne saranno privi. Tale assunto trova il fondamento
logico e giuridico sulla base delle considerazioni di seguito esposte. In via
preliminare, è opportuno evidenziare come le nuove disposizioni abbiano
apportato alcune modifiche a norme del CdS e le relative sanzioni. Gli articoli
modificati sono: - l’art. 116, il cui comma 15 è stato sostituito per inserire
tra i documenti di guida anche la “carta di qualificazione del conducente” che
in pratica è stato posto sullo stesso piano del certificato d’abilitazione
professionale (C.A.P.) per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di
merci per conto terzi. Di conseguenza la mancanza di esso equivale alla guida
senza il C.A.P.; - l’art. 126, nel quale è stato sostituito il comma 7 onde
prevedere la sanzionabilità della guida con carta di qualificazione del
conducente scaduta di validità, alla pari della guida con patente scaduta; -
l’art. 216, in cui è stato inserito sia nella rubrica che nel comma 1 il
preciso riferimento alla carta di qualificazione del conducente, insieme agli
altri documenti già previsti, per le modalità di applicazione della sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione ove ciò è previsto. Proprio
ed in particolar modo su tale ultima modifica, è parso che l’emendamento non sia stato formulato con
compiutezza. Infatti, mentre nel testo del comma 1 sopra citato sono previste
anche le autorità a cui devono essere inviati i documenti richiesti dagli
organi di Polizia all’atto dell’accertamento, per quanto attiene invece la
carta di qualificazione del conducente, non è stato stabilito il ritiro
immediato, nell’ipotesi in cui ciò è previsto in via generale dal CdS, nè è
stata indicata l’autorità a cui inviarla, così come per gli altri documenti,
con l’inevitabile conseguenza che la procedura sanzionatoria prevista non può
essere applicata nei confronti dell’autotrasportatore, che quindi rischia di
poter continuare a viaggiare privo della “carta professionale” - quindi in modo
illegittimo - per la lacuna sopra evidenziata. Tale possibilità è comprovata
anche dal fatto che nell’art. 216 del Codice della strada risulterebbe la
mancata previsione della sanzione principale e di quella accessoria che, a norma
del comma 6 di detto articolo, si applicano a chi guida durante il periodo in
cui il documento di guida è ritirato, non essendo stata prevista anche la carta
di qualificazione del conducente tra i documenti ai quali si applica il ritiro
nei casi previsti. Si potrebbe tuttavia desumere che, trattandosi di un
documento di guida, esso debba essere considerato alla pari della patente,
stante la competenza del Ministero e non della Prefettura quando si tratta di
ritiro ex art. 126, in pratica perché scaduta di validità, ma certamente non si
possono eseguire controlli sul possesso di tale titolo in conformità ad
un’interpretazione forzata della norma.
Attivita’
di autotrasporto e patente a punti
Altra
importante modifica introdotta riguarda il sistema della detrazione dei punti
previsto all’art. 126-bis del CdS. E’ stato, infatti, stabilito che la
detrazione si applica anche alla carta di qualificazione del conducente, oltre
che al certificato d’abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’art.
311 del regolamento CdS. Merita
qui precisare che la decurtazione del punteggio si applica sulla carta di
qualificazione solo quando il conducente commette l’infrazione alla guida
dell’autoveicolo per il quale è necessario tale documento e nell’esercizio
dell’attività professionale. La carta di qualificazione del conducente segue la
stessa sorte della patente di guida in caso di perdita totale del punteggio (1)
Conclusioni
In
definitiva, appare chiaro come sia difficile condizionare alla regolare e
funzionale procedura di controllo i risultati positivi di una riforma del
settore trasporti che, come abbiamo sopra evidenziato, è caratterizzata da
alcuni “punti neri” che meritano di essere chiarificati. L’attuale sistema,
inoltre, non sembra possa riuscire a garantire un equilibrio contrattuale tra
le parti, non assicurando di conseguenza quella sicurezza per la circolazione
stradale - richiesta e perseguita ormai da tempo sia in ambito nazionale sia a
livello comunitario - che gli operatori del settore, come principali utenti
della strada, dovrebbero assicurare nell’interesse di tutti gli automobilisti.
*Dr. Ing. Pietro Marturano Coordinatore sistemi informatici e dati incidenti
stradali Docente di sicurezza stradale Ministero dei trasporti - Dip. trasporti
terrestri - D.G. Motorizzazione - Div.9 Prevenzione e sicurezza stradale
(1)
L’articolo 126-bis del Codice della Strada, che disciplina l’istituto della
patente a punti, in caso di detrazioni di punteggio dalla patente di guida, non
prevede un’immediata afflizione per conducente, né di tipo personale, né
tantomeno di tipo patrimoniale. Al contrario, si implementa una misura di
carattere cautelare che monitorizza grado di idoneità tecnica dei conducenti.
Quando il conducente perde tutti i punti associati alla propria patente di
guida, allora sorge la fondata presunzione che lo stesso abbia perso le
conoscenze sufficienti a garantire una guida sicura e corretta, per cui viene
sottoposto ad esame di revisione al fine di valutare la sua idoneità ad essere
ancora titolare di patente di guida.
Alcune fasi delle verifiche con i CMR
{foto3c} {foto4c} {foto5c} da "il Centauro n.
108"
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