Corte di Cassazione Civile Sez. I, 7 giugno 2005, n. 11797
Depenalizzazione – Accertamento delle violazione amministrative –
Contestazione – Verbale – Opposizione – Violazione comportante sanzioni non
pecuniarie – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie in tema di sospensione
della patente di guida in stato di ebbrezza
In tema di opposizione all’applicazione di sanzione amministrative, il
verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sé,
lesivo di situazione giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la
violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito
un’attività istruttoria destinata a concludersi, ove l’autorità competente
ritenga la sussistenza dell’infrazione contestata, con l’emanazione del
provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede
giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Il
riconoscimento della possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di
accertamento delle violazione del codice della strada, le quali comportino
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo presupposto
nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla
disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore
ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della
persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma al di fuori di tale ambito,
e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale
di accertamento, ancorché riferito a violazione del codice della strada, è
privo di una siffatta particolare efficacia giuridica, e la tutela delle
posizioni lese non può dunque che
esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione
è inflitta. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto inammissibile l’opposizione
proposta davanti al giudice di pace avverso un verbale di accertamento della
violazione dell’art. 186, secondo comma, del codice della strada per guida in
stato di ebbrezza, dato che la prevista sospensione della patente non è
sanzione amministrativa pecuniaria).
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