Notevoli i vantaggi per i consumatori. Il CTCU (Centro
Tutela Consumatori Utenti) fa chiarezza sulla normativa in vigore da oggi e
stila i consigli per usufruire della procedura Cosa
prevede la normativa?
Il D.P.R. prevede che per gli incidenti stradali verificatisi dall’ 01.02.2007,
divenga obbligatorio per le compagnie d’assicurazioni l’applicazione «dell’indennizzo diretto». L’assicurato danneggiato e che ha ragione viene risarcito,
sia per i danni materiali (danni al veicolo) che per quelli fisici direttamente
dalla propria compagnia assicurativa. Il
nuovo indennizzo
In caso di incidente, l’assicurazione può offrire al suo assistito che ha
ragione un indennizzo. L’ammontare dell’indennizzo è di discrezione
dell’assicurazione. L’agenzia viene compensata dalla Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici (CONSAP) solo con una somma a forfait che viene stabilita
di anno in anno (al momento ammonta a Euro 2.000 per danni materiali). Nuovi
obblighi per le assicurazioni
Le agenzie assicurative devono aiutare il danneggiato in modo che possa
usufruire in pieno del suo diritto di indennizzo. Ciò significa che la propria
assicurazione/agenzia è corresponsabile per la corresponsione dell’indennizzo.
Questo fatto può generare una responsabilità contrattuale con conseguente
diritto al risarcimento del danno patito a favore dell’assicurato. Il
«Malus» può essere evitato comunque
L’assicurato mantiene il diritto di potere rimborsare il danno
all’assicurazione alla fine dell’anno assicurativo e quindi non viene applicato
il «Malus». In futuro si dovrà perciò essere oculati per evitare che le
assicurazioni individuino una correità, facendo cadere entrambi gli incidentati
nel «Malus». La richiesta per l’avvenuto pagamento del danno sarà da
indirizzare al CONSAP (anche tramite la propria agenzia di assicurazione). Sul
sito del Centro Tutela Consumatori Utenti potete trovare il calcolatore «Bonus-
Malus» utile per decidere se conviene pagare di tasca propria per evitare di
cadere nella penale o far pagare all’assicurazione. (www.centroconsumatori.it) La
nuova procedura
1) Consegnate (facendoVi rilasciare una conferma scritta di ricevimento) o
spedite (mediante raccomandata A.R. o fax) alla Vostra assicurazione, il più
presto possibile, il modulo blu di constatazione amichevole.
2) Precisate all’assicurazione dove si trova il veicolo per l’accertamento dei
danni. 3) La Vostra assicurazione deve farVi un’ offerta di
risarcimento:
a) entro 30 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione
amichevole è stato sottoscritto da entrambi i
conducenti,
b) entro 60 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione
amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
c) entro 90 giorni per i danni alle persone. 4) Se il danneggiato non è
soddisfatto dell’offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa,
può fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla propria assicurazione:
a) personalmente
b) tramite un’ associazione di consumatori (p. es. il Centro Tutela Consumatori
Utenti). Trascorsi rispettivamente 30 (a)
o 15 (b) giorni senza ottenere risposta si può chiedere la conciliazione come
previsto dall’intesa ANIA/ associazioni dei consumatori. Nel caso in cui la
conciliazione non dia esito positivo il danneggiato potrà adire le vie legali. Consigli
Compilate sempre il modulo europeo di constatazione amichevole anche se
intervengono le Forze dell’Ordine, anche se sono coinvolti veicoli stranieri:
avrete così raccolto i dati necessari per un corretto pagamento del danno.
Firmate il modulo blu solo se i dati riportati sono esatti. Incidente,
che fare?
1) Provvedere immediatamente a rendere sicuro il luogo dell’incidente: attivare
le quattro frecce, indossare l’apposito giubbotto e collocare il segnale mobile
di pericolo (triangolo) ad almeno 50 metri dall’incidente ed in posizione
visibile da almeno 100 metri.
2) Allontanarsi dalla zona di pericolo.
3) Chiamare le forze di pronto intervento emergenza 118. Prima di chiamare
verificare la situazione: dove è avvenuto esattamente l’incidente? Cosa è
accaduto? Ci sono feriti? Quanti sono i veicoli coinvolti?
4) Prestare il primo soccorso solo se si possiedono le necessarie nozioni;
altrimenti limitarsi a prestare assistenza psicologica parlando al ferito fino
all’arrivo dei soccorsi.
5) In caso di danni limitati sgomberare al più presto la carreggiata. Se
l’incidente è grave dello sgombero si occuperanno i Vigili del fuoco o il
soccorso stradale.
6) Compilate il modulo europeo di constatazione amichevole di incidente.
Da Help Consumatori
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