Nel procedimento penale davanti al giudice di pace,
il meccanismo di cui all’art. 35 D.L.vo 28agosto 2000 n. 274, che prevede
l’estinzione del reato allorquando l’imputato dimostri di avere proceduto,
prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal
reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile nei confronti dei
reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiano oggettivamente
incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né sono in
grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona
offesa. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione
di guida sotto l’influenza dell’alcool, potessero valere, ai fini e per gli
effetti del meccanismo estintivo suddetto, l’avvenuta sottoposizione
dell’imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione e il
versamento di una somma in favore dell’Associazione alcolisti anonimi). (Cass.
Pen., Sez. IV, 6 ottobre 2005, n. 36366) |
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