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Massime di giurisprudenza - Strade – Cartelli pubblicitari – Lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e strade extraurbane principali – Divieto – valutazione preventiva di pericolosità operata dal legislatore – Sussistenza – Diverso apprezzamento da parte dell’interprete – Esclusione

In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la perentoria previsione del comma 7 dell’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sottende una valutazione preventiva ed opera del legislatore della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario, in qualsiasi forma possibile, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti in concreto da parte dell’interprete (nella specie è stato confermato che l’illecito fosse integrato anche da pubblicità effettuata mediante volantini inseriti in appositi contenitori collocati in adiacenza di caselli autostradali). (Cass. Civ., Sez. I, 2 settembre 2005, n. 17704).


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Sabato, 03 Febbraio 2007
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