In materia di
violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal C.d.S., l’infrazione
va contestata immediatamente solo se accertata con strumenti che consentono il
rilievo a congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti,
in quanto l’utilizzazione di apparecchiature del tipo degli autovelox rientra
per tipizzazione nell’art. 384 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. tra le
ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego
costituisce valida ragione della mancata contestazione immediata.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo
Con sentenza
del 6 settembre 2001, il Tribunale di Potenza, compensando le spese di causa,
ha rigettato l’opposizione di M. A. alla ordinanza ingiunzione del locale
Prefetto notificata il 27 maggio 1999, per il pagamento di £. 1.221.000 a
titolo di sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 142, comma 8, del D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità
consentita, come rilevato da verbale di accertamento della Polstrada di
Potenza. L’opponente
aveva dedotto tra l’altro l’erronea motivazione della contestazione differita
ai sensi dell’art. 384 lett. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (da ora
Regolamento d’esecuzione C.d.S.), perché, nel caso, l’impossibilità di
contestazione immediata era derivata solo dalla disorganizzazione degli
accertatori, che non avevano predisposto una unità operativa collocata dopo
l’apparecchio autovelox, per poter procedere alla identificazione del
trasgressore, cui poteva subito contestarsi l’infrazione. Secondo il
Tribunale adito, l’ordinanza doveva ritenersi motivata per relationem con il verbale, che aveva richiamato l’art. 384 lett. e del
citato Regolamento di esecuzione e affermato che l’accertamento era avvenuto
attraverso apparecchio rilevatore-autovelox, non potendosi fermare il veicolo
in tempo utile e nei modi regolamentari, precisando altresì: "Non è stato
possibile procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto
l’apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell’illecito
dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di
accertamento". La stessa
sentenza aggiunge, a pag. 6 della motivazione, che l’apparecchio di rilevazione
era un autovelox mod. 104 C/2 "caratterizzato dal fatto che la
determinazione dell’illecito implica il preventivo sviluppo della pellicola
fotografica, sicché l’infrazione può essere solo accertata in epoca successiva
al passaggio dell’autoveicolo". Per la
cassazione di tale sentenza, notificata l’11 ottobre 2001, propone ricorso il
M. con unico motivo e la Prefettura di Potenza si difende con controricorso. Motivi della decisione
1.1. Il ricorso del M. censura la sentenza,
per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 lett. e del Regolamento di
esecuzione del C.d.S. e per contraddittorietà della motivazione su punto
decisivo della controversia, relativo alla giustificazione a verbale
dell’omessa contestazione immediata. Erroneamente
il tribunale ha ritenuto che l’autovelox mod 104/C "consente solo in epoca
successiva la rilevazione dell’infrazione", in violazione della citata
norma regolamentare e con motivazione contraddittoria, in quanto tale
apparecchio rilevatore è dotato di un video sistema che consente l’immediata
rilevazione della violazione, come emerge dal decreto ministeriale di omologa
dello stesso. In tale
contesto nessuna querela di falso di quanto attestato a verbale è necessaria e
la sentenza del Tribunale di Potenza deve essere cassata, essendo fondata su un
chiaro errore in ordine al funzionamento dell’apparecchio rilevatore usato
nella fattispecie. Il
controricorrente si difende deducendo che la contestazione differita si
giustifica ogni volta che l’accertamento dell’eccesso di velocità avvenga con
una apparecchiatura che consente "la rilevazione dell’infrazione in epoca
successiva ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di
accertamento", rientrando la fattispecie tra quelle tipizzate dalla norma
regolamentare citata, come quelle nelle quali è impossibile fermare il
trasgressore, dovendosi negare ogni censura sull’organizzazione del servizio da
parte del giudice ordinario, come indebita ingerenza di questo nei poteri della
P.A. 2. Il
ricorso è infondato e deve rigettarsi. Sia pure
avendo affermato erroneamente che l’autovelox in concreto usato imponeva lo
sviluppo della foto successivo al rilievo e pertanto non consentiva la
contestazione immediata, la sentenza di merito riporta testualmente il motivo
del differimento della contestazione nel verbale della Polstrada, che
esattamente afferma che "l’apparecchiatura di rilevazione" aveva
"consentito la determinazione dell’illecito" e la contestazione della
violazione solo "dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a
distanza dal posto di accertamento". Ciò
evidenzia con chiarezza la ragione per la quale, come risulta dalla sentenza
del Tribunale, non si è accolta l’opposizione del M. che aveva dedotto
inammissibilmente che nel caso il differimento della contestazione era dipeso
dalla disorganizzazione del servizio della Polstrada per non essersi posta un
seconda pattuglia a breve distanza dal posto di rilevazione che potesse fermare
il veicolo subito dopo che l’autovelox aveva accertato l’eccesso di velocità. Il ricorso è
quindi infondato, perché, come affermato più volte da questa Corte, "in
materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal C.d.S.,
l’infrazione va contestata immediatamente solo se accertata con strumenti che
consentono il rilievo a congrua distanza prima del transito del veicolo davanti
agli agenti, in quanto l’utilizzazione di apparecchiature del tipo degli
autovelox rientra per tipizzazione nell’art. 384 del Regolamento di esecuzione
del C.d.S. tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del
loro impiego costituisce valida ragione della mancata contestazione
immediata" (Cass. 4 maggio 2006 n. 10253, 28 aprile 2006 n. 9924, 27
gennaio 2006 n. 1752, 24 novembre 2005 n. 24835, 27 ottobre 2005 n. 20873, tra
molte). Nel caso di
specie la sussistenza della mancata contestazione immediata per essere il
veicolo oggetto del rilievo con l’autovelox a distanza dal punto di
accertamento, al momento in cui è stata rilevata l’infrazione sul visore
dell’apparecchio e determinato l’illecito amministrativo, risulta quindi
veritiera e giustificatrice del differimento e della notifica successiva del verbale
di contestazione ai sensi dell’art. 201 C.d.S., dovendosi negare la violazione
della norma regolamentare di cui al motivo di ricorso. Deve anche
escludersi la denunciata contraddittorietà della motivazione, non apparendo
decisivo il fatto che l’apparecchio rilevatore nel caso consente di accertare
l’infrazione al passaggio del veicolo, in rapporto alla ragione giustificatrice
del differimento indicata nel verbale di contestazione e riportata nella
sentenza impugnata con ratio decidendi
aggiuntiva e diversa da quella censurata, per la quale comunque nel caso la
contestazione poteva avvenire solo dopo il passaggio del veicolo all’altezza
della apparecchiatura di rilevazione, giustificando per la fattispecie
dell’art. 384 lett. e del Regolamento citato il differimento che il ricorrente
denuncia come illegittimo. In
conclusione, il ricorso deve rigettarsi e le spese di questa fase devono porsi
a carico del ricorrente per la soccombenza nella misura che si liquida nel
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente
le spese di questa fase che liquida in euro 450,00 per onorari, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso
nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile il 29 settembre 2006.
Depositato
in Cancelleria il 6 novembre 2006
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