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Articoli 07/02/2007

Titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti

da "il Centauro"
Titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti

di Franco Medri*

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Il dettato normativo riconducibile al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” prescrive al capo IV “Autorizzazioni e Iscrizioni”, con riferimento all’articolo 208, che “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica”.
L’autorizzazione deve riportare una serie di condizioni e prescrizioni di cui:
• i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
• i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
• le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
• la localizzazione dell’impianto da autorizzare;
• il metodo di trattamento e di recupero;
• le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
• le garanzie finanziarie richieste che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto;
• la data di scadenza dell’autorizzazione;
• i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

PRESCRIZIONI
: L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile; infatti almeno centottanta giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda periodo senza che il titolare adempia a quanto disposto nell’atto di diffida, l’autorizzazione dell’impianto è revocata). Una peculiare attenzione deve essere posta all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 agosto 1987 n. 361 e convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 441, che richiede una apposita iscrizione per particolari svolgimenti di attività dirette alla gestione dei rifiuti. Così pure l’articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 dispone che “E’ costituito, presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, l’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano” (i componenti durano in carica 5 anni). I commi 5 e 6 dell’articolo 212 prescrivono che l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di:
• raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
• raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
• bonifica dei siti;
• bonifica dei beni contenenti amianto;
• commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
• gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
• gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. L’iscrizione all’Albo ha una validità di 5 anni e costituisce titolo per l’esercizio di attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; mentre per le altre attività, l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione. Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che sono annoverate anche una serie di esenzioni riguardanti l’iscrizione all’Albo, ovvero non sono soggette a tale obbligo le organizzazioni (a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative) di cui agli articoli:
221 “obblighi dei produttori e degli utilizzatori”, comma 3, lettera:
a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema;
223
“Consorzi”
224 “Consorzio nazionale imballaggi”
228 “Pneumatici fuori uso”
233 “Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli
  alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. Quando non sono rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nell’atto autorizzativo, quest’ultimo viene sospeso, previo diffida, per un periodo massimo di 12 mesi (decorso tale oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”
234 “Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”
235 “Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi”
236 “Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati” L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti rilascia un apposito documento attestante il numero di iscrizione dell’impresa che ne ha fatto richiesta, nonché una serie di particolari prescrizioni (variabili) a cui la stessa impresa è tenuta ad osservare tra cui:
a) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica o copia conforme ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del presente provvedimento di iscrizione, nonché dal formulario di identificazione di cui agli articoli 193 e 258 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
b) I veicoli impegnati per il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono essere idonei ad impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, nonché a garantire la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche periodiche e, comunque, prima di essere adibiti da altri tipi di trasporto; è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Per il trasporto dei rifiuti pericolosi i veicoli impiegati nel trasporto devono essere idonei a impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste nonché a garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici.
d) I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto rifiuti, pericolosi e non, destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti devono essere sottoposti a trattamento di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti.
e) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti ed inoltre devono essere provvisti di:
• idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
• accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
• mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
f) E’ vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi che risultino tra loro incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi. g) Sui contenitori dei rifiuti pericolosi, colli o mezzi di trasporto, oltre alle etichettature previste dalle vigenti norme che disciplinano il trasporto delle merci pericolose su strada, devono essere apposti:
• sui veicoli, una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera Rdi colore nero alta cm. 20, larga cm. 15, con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
• sui colli, un’etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera Rdi colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
• I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche delle norme UNI.
• I rifiuti devono essere accompagnati dalle schede di rischio relative alle sostanze e/o preparati pericolosi contenuti nei rifiuti e da istruzioni circa le procedure da adottare in caso di incidenti, rilasciate dal produttore del rifiuto.
j) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
k) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
l) All’impresa è fatto obbligo di sincerarsi dell’accettazione del rifiuto da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto, e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve, accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. La violazione di una delle prescrizioni riportate nel provvedimento attestante l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è sanzionata penalmente dagli articoli 212 e 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Infatti l’articolo 256, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recita: “Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con
 l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi
”. Il comma 4 dell’articolo 256 dispone che le pene di cui al comma 1 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.




OSSERVAZIONI

 Una particolare osservazione deve essere posta sulla inosservanza delle prescrizioni riportate nel provvedimento attestante l’iscrizione dell’impresa all’Albo; infatti con la contestazione dell’articolo 212 e 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, generalmente possono anche concorrere altre violazioni facenti capo allo stesso dispositivo normativo o ad altre norme complementari. Un esempio pratico potrà meglio chiarire il concetto in questione. La mancanza del formulario di identificazione obbligatorio per una determinata tipologia di trasporto di rifiuti comporta la violazione dell’articolo 193 e 258 del D. Lgs. 152/2006, ma se la stessa impresa è soggetta ad iscrizione all’Albo e tra le prescrizioni da ottemperare vi è l’obbligo dell’accompa-gnamento del predetto documento, si deve congiuntamente contestare anche gli articoli 212 e 256 del D. Lgs. 152/2006. Inoltre si rappresenta che oltre l’inosservanza delle prescrizioni riportate sul titolo autorizzativo (iscrizione all’Albo) possono concorre anche violazioni alle norme sanitarie, ovvero all’articolo 168 del Codice della Strada per quanto riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi in regime A.D.R.

NOTA
: Si precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all’articolo 216 (operazioni di recupero) del D. Lgs. 152/2006 ed effettivamente avviati alle operazioni di recupero sono iscritte all’Albo previa comunicazione di inizio attività che deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, alla sezione regionale territorialmente competente.
* Ispettore Superiore della Polizia Stradale

da "il Centauro n. 108" 


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Mercoledì, 07 Febbraio 2007
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