Sembrava che il Governo stesse per cedere. Ma su alcuni
aspetti le misure anticipate dalla stampa nei giorni scorsi dopo la tragica
morte di Filippo Raciti sono state confermate. Niente pubblico per gli stadi
che non rispondono alle norme di sicurezza. Si tratta della disposizione più
eclatante che viene confermata nel testo del decreto-legge contro la violenza
negli stadi, messo a punto dai Ministri dell’Interno, della Giustizia e delle
Politiche giovanili, approvato nel Consiglio dei Ministri convocato in via
eccezionale mercoledì 7 febbraio 2007.
Il provvedimento che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione sulla GU,
interviene su più fronti: sarà il prefetto che, in base alle indicazioni
fornite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, deciderà in quali
stadi si dovranno svolgere le partite di calcio senza pubblico, perché non a
norma con le misure di sicurezza; viene inoltre vietata la vendita di blocchi
di biglietti per i tifosi in trasferta; vengono poi inasprite le pene per
coloro che lanciano razzi e petardi e utilizzano mazze e bastoni in occasione
di partite di calcio, sia allo stadio che nelle immediate vicinanze, ai quali
può essere comminata la pena della reclusione fino a quattro anni; viene
trasformato in delitto il reato contravvenzionale di mero possesso di razzi o
petardi o mazze e bastoni in prossimità degli stadi, prevedendo la specifica
sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni; entrambe le ipotesi vengono
applicate sia nel corso degli eventi sportivi che nelle 24 ore antecedenti o
successive le partite; verranno utilizzate misure di prevenzione personale o
patrimoniale contro associazioni o club nei quali sono evidenti i
favoreggiamenti di tifosi violenti; infine viene dilatata fino a 48 ore, dalle
attuali 36, il periodo di cosiddetta “quasi flagranza”: il tempo entro il quale
le forze dell’ordine possono procedere all’arresto dei responsabili delle
condotte illegali dopo la verifica di filmati e così via.
Il testo del provvedimento che viene presentato è quello proposto al Consiglio
dei ministri ed è soggetto a modifiche, in ogni momento, fino al momento della
pubblicazione in gazzetta ufficiale. Successivamente il decreto dovrà andare
all’esame delle Camere per la conversione. (07
febbraio 2007)
DECRETO-LEGGE RECANTE : ”MISURE URGENTI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI
AGONISTICHE” (7 febbraio 2007)
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione
VISTA la legge 13 dicembre 1989 n. 40, e successive
modificazioni;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di
interventi volti a contrastare gli episodi di violenza in occasione di
manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i
comportamenti particolarmente pericolosi;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del ………….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio, del Ministro
dell’interno, del Ministro della Giustizia e del Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Misure per la sicurezza degli
impianti sportivi)
1. Fino all’esecuzione degli interventi strutturali ed
organizzativi richiesti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti,
le competizioni riguardanti il gioco del calcio possono essere svolte
esclusivamente "a porte chiuse". Le determinazioni in proposito sono
assunte dal prefetto competente per territorio in conformità alle indicazioni
definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui
all’articolo 1-octies del medesimo decreto legge n. 28 del 2003.
2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. E’ fatto divieto alle società organizzatrici
di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o
cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società
sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti
sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano. E’, altresì,
fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa
persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di
violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste
dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.."
3. I divieti di cui al comma 2 si applicano alle
competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di
accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 6 e
6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
sono apportate le seguenti modifiche:
- al
comma 1:
- le parole:
"e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2 " sono sostituite dalle
seguenti: "ed agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter ";
- è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al
presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla
base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata
alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa
di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza
pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
- al
comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata
inferiore a tre mesi e superiore a tre anni".
- al
comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a
lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a
tre anni e con la multa fino a 10.000 euro".
- al
comma 7, le parole: "da due mesi a due anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da 6 mesi a sette anni" e le parole: "il
giudice può disporre" con le seguenti: "il giudice dispone
altresì."
2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei confronti delle
società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone
prive dei requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è
irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono od
in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 a 100.000 euro."
Art. 3
(Modifiche all’articolo 6-bis e 6-ter della legge 13
dicembre 1989, n. 401)
1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre
1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle
immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo
per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per
l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero bastoni, mazze, materiale
imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati
alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i
fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto
deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto
deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva."
2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre
1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle
immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali,
petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero di bastoni,
mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque,
atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 500 a 2000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime
o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle
ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione
sportiva.".
Art. 4
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis
della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
sono apportate le seguenti modifiche:
- al
comma 1-bis, le parole: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, e
all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, all’articolo
6-ter e all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non
accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6.
L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione della pena
accessoria di cui al comma 7 dell’articolo 6."
- al
comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono
soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla quale" e le parole "entro le trentasei
ore" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto ore".
2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.
28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre
1989, n. 401, dopo le parole: "nell’articolo 6-bis commi 1 e 2, "
sono inserite le parole "nell’articolo 6-ter".
Art. 5
(Integrazione del sistema
sanzionatorio
per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)
1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto
il seguente periodo: "Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al
contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni".
Art. 6
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo
7-bis è inserito il seguente:
Art. 7-ter
(Misure di prevenzione)
1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti
delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso
parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere
altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità
dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di
chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di
polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è
convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, ultimo periodo, della
legge n. 575 del 1965.
Art. 7
(Aggravante ad effetto speciale
per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)
1.All’articolo 339 del codice penale le parole "della
reclusione da tre a quindici anni" sono sostituite con le parole "da
cinque a quindici anni".
2.All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo
comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente
si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in
cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di
corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici
pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone."
Art. 8
(Divieto di agevolazioni nei
confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- E’
vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o
indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati,
anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni
di qualsiasi natura ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito
di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E’ parimenti vietato alle
società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad
associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell’associazione
facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero soggetti che siano stati, comunque,
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità
di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti
ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società
sportive interessate.
- Le
associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società
sportive sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura
comunicano alle società medesime l’elenco dei propri aderenti.
- Fermi
restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla
normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre
anni la documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle
facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi
e gli elenchi di cui al comma 2.
- Alle
società sportive che non osservano i divieti e le prescrizioni di cui ai
commi 1 e 2 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha
sede legale, al quale l’organo che effettua l’accertamento presenta il
relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 20.000 a 120.000 euro.
- Salvo
che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che
non ottemperano all’obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
- Per
quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9
(Nuove prescrizioni per le società
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)
1. E’ fatto divieto alle società organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio responsabili della emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al Decreto del
Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli
di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti
ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive
interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al
comma 1 è irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha sede
legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a
100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10
(Adeguamento degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del decreto
legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
"5 bis. All’adeguamento
degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici
degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai
fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al
rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della
relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una
conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive
ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio
del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta".
Art. 11
(Iniziative per promuovere i valori della cultura
sportiva)
1. Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività
Sportive, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, predispone un programma di iniziative
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l’obiettivo di
promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali
della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il
Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, assicura, insieme al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, la definizione delle opportune forme di intesa con le
Regioni e gli Enti Locali e promuove la realizzazione di specifiche azioni ed
iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute
e sostenute dalle Organizzazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.
Art. 12
(Piano nazionale per l’impiantistica sportiva destinata all’esercizio della pratica calcistica)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno convoca
un tavolo di concertazione per definire, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, il piano
nazionale straordinario per l’impiantistica destinata all’esercizio della
pratica calcistica al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate
esigenze di sicurezza fruibilità, apertura, redditività della gestione
economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture,
il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il
C.O.N.I., i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni
sportive.
Art. 13
Modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n, 177
1. All’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il
seguente comma:
"6 bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici,
sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codici di
autoregolamentazione recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori
di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire
fenomeni di violenza o turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento
di manifestazioni sportive".
2.All’articolo 35, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis In caso di inosservanza delle disposizioni dei
codici adottati ai sensi del comma 6 bis dell’art. 34 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo".
3.All’articolo 35, comma 2, le parole "per un periodo
da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a
trenta giorni"."
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