REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 9566 del 2005, proposto dalla T.t. s.p.a. (già T. F. s.p.a.), in
persona del procuratore generale dott. L. T., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giovanni Lovelli e Pietro Cavasola con domicilio eletto presso il
secondo in Roma, via A. De Pretis n. 86;
CONTRO
il
Comune di Marsciano, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Mario Rampini ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo n. 180, presso l’avv.
Paolo Giuseppe Fiorilli;
e
nei confronti
della
società E. spa, in persona del presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ferretti con domicilio
eletto presso l’avv. Claudia Salustri in Roma, via Filippo Ermini n. 68 ;
per
la riforma
della
sentenza del TAR dell’Umbria 3 ottobre 2005 , n. 454;
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della
parte appellata; Esaminate le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 23 giugno 2006
il Consigliere Aldo Fera; Uditi per le parti gli avv.ti Cavasola, Rampini e
Ferretti come indicato nel verbale d’udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO
Oggetto dell’appello proposto dalla T. I. s.p.a. è
la sentenza n. 454 del 3 ottobre 2005, con la quale il Tar dell’Umbria ha
respinto due ricorsi riuniti, proposti dalla dante causa Total Fina s.p.a. ,
per l’annullamento :
quanto al primo (ric. n. 581/2004):
- del bando
di gara per licitazione privata indetto dal Comune di Marsciano – Settore
Tecnico Manutentivo-, in data 3 luglio 2004 e pubblicato all’Albo Pretorio
dello stesso Comune e sul B.U.R. dell’Umbria in data 13 luglio 2004,
limitatamente alla parte in cui prevede la realizzazione e la gestione di una
stazione di servizio carburanti;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto,
connesso o conseguente, ivi compresa l’eventuale successiva aggiudicazione e
stipula del contratto di concessione di costruzione e gestione.
quanto al secondo ( ricorso n. 12/2005) :
a) della deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Marsciano n. 341 del 26 ottobre 2004;
per quanto occorra e sempre limitatamente alla
parte in cui i sottoindicati provvedimenti prevedono “la realizzazione e la
gestione di una stazione di servizio carburanti”:
b) della deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Marsciano n. 307 del 9 settembre 2003;
c) della deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Marsciano n. 159 del 27 aprile 2004;
d) della Bozza di Convenzione per la realizzazione
e gestione delle opere relative alla viabilità di P.R.G. di collegamento tra
Piazzale Europa e Via Tuderte del Comune di Marsciano;
e) della determinazione dirigenziale n. 509 del 2
luglio 2004 a firma del Responsabile di settore del Comune di Marsciano;
f) del progetto preliminare relativo alla “concessione di realizzazione e gestione
delle opere relative alla viabilità di PRG di collegamento tra Piazzale Europa
e Via Tuderte del Comune di Marsciano” presentato per conto del Promotore
EdilTevere.
nonché
g) di ogni altro provvedimento presupposto,
connesso o conseguente ivi compresa la successiva convenzione avente ad oggetto
la concessione di progettazione, costruzione delle opere relative alla
viabilità di P.R.G. di collegamento tra Piazzale Europa e Via Tuderte
eventualmente sottoscritta dal Comune di Marsciano, limitatamente alla parte in
cui essa prevede “la realizzazione e la
gestione di una stazione di servizio carburanti”.
Il primo giudice motiva la propria decisione con la ritenuta infondatezza delle censure
proposte dalla ricorrente che aveva dedotto i vizi di violazione di legge ed
eccesso di potere sotto vari profili: a) per violazione delle norme regionali
che prescrivono il rispetto di distanze minime tra impianti che non siano
situati su “viabilità di interesse
regionale”; b) per violazione della normativa nazionale che prescrive una “fascia di rispetto” tra la costruenda
stazione di servizio ed il torrente “Fossatone” che corre in posizione quasi
parallela all’area prevista per detta stazione; c) per violazione delle norme del codice della strada e
relativo regolamento che fanno divieto di ubicare le pertinenze stradali (fra
le quali rientrano anche le stazioni di servizio per il rifornimento carburanti
ed il ristoro degli utenti) in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate
di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata e
che impongono la realizzazione di corsie di decelerazione e accelerazione (in
questo caso non previste e comunque non realizzabili); d) per violazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici, essendo stata omessa da parte
dell’Amministrazione appaltante la verifica preventiva degli elementi che
potrebbero risultare ostativi alla realizzazione dell’opera.
L’appellante contesta di motivazioni contenute
nella sentenza, ribadendo le censure disattese dal primo giudice, in
particolare: 1.sull’inosservanza delle distanze minime previste
per gli impianti di distribuzione di carburanti dai istallare nelle zone FM
(2000 m); 2. sull’inosservanza della fascia di rispetto
previste per il torrente Fossatore (150 m); 3. sulla
collocazione dell’impianto in violazione del codice della strada (nelle
immediate vicinanze di un incrocio); 4. sulla mancanza della perizia attestante la
conformità delle opere al codice della strada e ad altre norme; 5. sull’omessa verifica preventiva della
fattibilità del progetto in questione. l’appellante inoltre denuncia l’omessa pronuncia
del primo giudice su di un capo specifico della domanda con il quale si denunciava la violazione
degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dei principi generali in materia di
concorrenza. Conclude quindi chiedendo l’annullamento della
sentenza appellata e, per l’effetto, del ricorso di primo grado. E’ costituito in giudizio il Comune di Marsciano,
che controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello. E’ altresì costituita in giudizio la società
Ediltevere spa, che controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
Il
ricorso proposto dalla Total Italia s.p.a., per la riforma della sentenza
specificata in epigrafe, è infondato. Oggetto
dell’impugnazione proposta in primo grado sono una serie di atti e
provvedimenti adottati dal Comune di Marsciano per la realizzazione, con lo
strumento della finanza di progetto di cui agli artt. 37 bis e seguenti della
legge n. 109 del 1994, della viabilità
di collegamento tra piazzale Europa e via Tudente, nella parte in cui prevedono
la realizzazione e l’affidamento in gestione di una stazione di servizio
carburanti, nonché l’aggiudicazione della relativa gara alla Ediltevere spa. I
motivi di ricorso, riproposti in secondo grado, sia pur costruiti intorno alla
violazione di norme di natura diversa, sono tutti concentrati sulla ubicazione
del nuovo impianto di distribuzione di carburanti, che la Total assume arrecare
pregiudizio sotto il profilo commerciale ad un proprio impianto ubicato a
distanza inferiore a 1500 mt. Con
il primo motivo, l’appellante denuncia che l’impianto sarebbe ubicato ad una
distanza inferiore a quella minima di 2000 mt., prevista dalla normativa
regionale ( deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2003, n. 1505) per
la zona 3 concernente “ le parti del
territorio destinate prevalentemente a nuovi o preesistenti insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate
prevalentemente ad attrezzature ed impianti di interesse generale.” Secondo
il primo giudice, il quale fa una lettura sostanziale della disciplina
regionale, va invece affermato “che
l’area in questione debba correttamente ricomprendersi nell’ambito territoriale
omogeneo classificato come “zona 2”. Infatti l’area medesima risulta
pacificamente inserita (senza contestazione alcuna sul punto) in un territorio
più vasto che il vigente P.R.G. ha destinato al completamento ed alla
espansione dell’edilizia residenziale e non invece agli insediamenti industriali ovvero soltanto alle attrezzature
ed agli impianti di interesse generale.” L’appellante
sostiene che tale affermazione sarebbe errata e comunque, in presenza di
perizie contrastanti, il giudice avrebbe dovuto procedere all’espletamento di
incombenti istruttori. L’assunto
non può essere condiviso. A
parte l’ovvia considerazione che l’esercizio dei poteri istruttori è rimesso al
prudente apprezzamento del giudice, il quale vi ricorre allorché non sia in
grado di ricostruire la situazione di fatto sulla base dei documenti acquisiti
agli atti del giudizio, sta per certo che, nel caso di specie, non vi era alcun
bisogno di procedere a nuove perizie potendo la situazione essere accertata
sulla base dei documenti ufficiali provenienti dall’amministrazione. Documenti
che non sono stati contestati dalle parti, le quali, in realtà, ne danno una
diversa lettura che scaturisce da una diversa ricostruzione del quadro
normativo. Secondo la ricorrente, l’inclusione dell’area nella zona 3 di cui
alla disciplina regionale in materia di distanze tra impianti di distribuzione
di carburanti discenderebbe ex se dalla disciplina urbanistica del lotto, che
colloca l’area medesima in zona urbanistica F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.
144, che appunto prevede "attrezzature
per servizi della mobilità del tipo stazioni ferroviarie e scalo merci,
autostazione, autoparchi, ricoveri e officine di mezzi pubblici, aree di
servizio stradali, distributori". Ora,
come argomentato dal giudice di primo grado, l’impostazione è errata, per
l’assorbente considerazione che, dovendo i nuovi impianti di distribuzione di carburanti
essere realizzati necessariamente nelle aree a ciò destinate dagli strumenti
urbanistici, ciò renderebbe di fatto inapplicabile la distinzione operata dalla
disciplina regionale, la quale invece si fonda dal diverso concetto. Più
precisamente sui "bacini di utenza
quali ambiti territoriali omogenei", articolando la distanza minima
tra i impianti in relazione alle prevedibili esigenze degli utenti. È questo il
motivo per cui la normativa regionale stabilisce la distanza minima per gli
impianti ricadenti nelle zone industriali ( zona 3) in 2000 mt., mentre la stessa è di appena 1000 mt. nelle zone
destinate a nuovi complessi insediativi ( zona 2), dove la concentrazione di
utenti è presumibilmente maggiore. Nel
caso di specie, l’assunto dell’appellante non considera che il bacino d’utenza
sul quale insiste il nuovo impianto presenta una connotazione residenziale,
come affermato, senza essere smentito, dal Comune di Marsciano, secondo il
quale la zona è stata ed è tuttora "luogo
di importanti lottizzazioni residenziali, ciò determinando uno degli ambiti più
densamente popolati del comune". Con
il secondo motivo, l’appellante denuncia la violazione della normativa
nazionale ( artt. 134 e 142 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42), che prescrive
una “fascia di rispetto” di 150 mt. tra
la costruenda stazione di servizio ed il torrente “Fossatone” che scorre in
posizione quasi parallela all’area prevista per detta stazione. Anche
a voler ignorare che l’area in questione è assoggettata alla disciplina del
piano territoriale di coordinamento paesistico provinciale, l’assunto non
considera che l’assoggettamento alle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio dei torrenti
"per una fascia di 150 m", di
cui all’articolo 142, n. 1, del medesimo non implica l’inedificabilità
assoluta, ma solo l’assoggettamento dell’intervento alla verifica di
compatibilità dell’opera in relazione alla tutela del paesaggio. Cosa che, nel
caso di specie, è positivamente avvenuta con il parere favorevole espresso
dalla locale soprintendenza in sede di conferenza dei servizi. Con
il terzo motivo, l’appellante denuncia violazione dell’art. 24 del codice della
strada ( D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285) e dell’art. 60 del relativo regolamento
di attuazione, in quanto la stazione di erogazione di carburanti è ubicata in una curva, nelle immediate
vicinanze di un incrocio. Occorre precisare che la censura, inizialmente
diretta contro la scelta effettuata in sede di progetto preliminare, è stata
trasferita, con motivo aggiunto, nei confronti del progetto definitivo, che,
proprio per ovviare ai limiti normativi, ha adottato una diversa soluzione
costituita dalla previsione di una rotatoria con immissione diretta
dell’impianto sulla rotatoria medesima. Sotto
il profilo strettamente giuridico, la tesi dell’appellante è che le norme
concernenti le intersezioni stradali sarebbero applicabili anche alle
rotatorie, poiché queste costituirebbero solo un tipo di incrocio. La tesi,
oltre a non essere suffragata da un chiaro supporto normativo, appare
incoerente, in quanto è del tutto evidente che le rotatorie costituisco una
soluzione tecnica per ovviare proprio agli inconvenienti dalle intersezioni
stradali e da quelle condizioni che ostacolano la visibilità da parte degli
utenti della strada. Tale diversa natura, pertanto, impedisce che, ai fini
dell’applicazione delle regole sulla costruzione e sicurezza delle strade, le
rotatorie vengano assimilate, in via di applicazione analogica, agli incroci. Con
il quarto motivo, l’appellante denuncia la mancanza della perizia giurata, di
cui all’art. 16 del regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12, attestante la
conformità delle opere agli standards urbanistici ed al codice della strada,
nonché alle norme di sicurezza, sanitarie in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti. Posto
che la censura si limita a contestare solo l’aspetto procedurale della vicenda
senza affermare la violazione delle norme sostanziali il cui rispetto avrebbe
dovuto essere asseverato dalla perizia giurata e che, comunque quest’ultima
risulta acquisita agli atti del Comune in data 1 marzo 2005; per cui un
eventuale accoglimento del ricorso sotto tale profilo non porterebbe in ogni
caso alla rinnovazione del procedimento con esito diverso da quello attuale. A
ciò si aggiunga come l’acquisizione della perizia in questione è, comunque,
inserita nel percorso procedimentale relativo alla domanda di autorizzazione
per l’esercizio dell’impianto; cioè in una fase diversa e successiva rispetto a
quella oggetto del presente giudizio. Con
il quinto motivo, l’appellante denuncia la violazione dell’art. 37 della legge n. 109 del 1994, sotto il profilo
della mancata verifica preventiva della fattibilità del progetto in questione. La censura, oltre ad esprimere più un giudizio
di valore che un vizio del procedimento, non considera che, come esattamente
argomentato dal primo giudice, che tale verifica è stata puntualmente
effettuata nel corso della conferenza di servizio cui hanno partecipato tutte
le autorità coinvolte nella vicenda. Con
l’ultimo motivo, l’appellante sostiene che, comunque, la presenza nello stesso
comune ed in un tratto stradale limitato di ben tre distributori si porrebbe “ in posizione oggettivamente concorrenziale”.
Premesso che la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti è
regolata da apposite norme e che non possono di certo ritenersi illeciti i
comportamenti dei privati conformi al dettato normativo, la censura non
considera che il valore giuridico che tutela la concorrenza va nella direzione
dell’ampliamento del numero dei produttori e non in quella della sua
restrizione. L’appello,
per tali ragioni, pertanto va respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in
complessivi € 4.000. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2006 Depositata
in Segreteria l’ 8 gennaio 2007
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