Il permesso di soggiorno CE è concesso agli stranieri in
possesso di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni con reddito non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale. Questi possono richiedere il permesso
di soggiorno CE per sé e per i loro familiari, previa verifica di un reddito
congruo e di un alloggio idoneo, a meno che non soggiornino nel paese per
motivi di studio o per asilo politico. Nei confronti del titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione può essere
disposta per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Il
titolare di un permesso di soggiorno della Comunità Europea – così come
stabilisce il 8 gennaio 2007, n. 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 del
30 gennaio 2007 – può chiedere di soggiornare in un paese dell’Unione europea
diverso da quello dove ha ricevuto il permesso di soggiorno per esercitare attività
economica o frequentare corsi di studio o di formazione professionale. Per
permettere in atto tale decreto è prevista una spesa di 1 milione di euro per
l’anno 2006 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a carico del
bilancio dello Stato. (02 febbraio
2007)
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 3 Attuazione
della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76[1] e 87[2] della Costituzione; Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo; Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n.
62[3], recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro della solidarietà sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di
seguito denominato: decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286[4], sono apportate le
seguenti modifiche: a) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9.
Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un
permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un
reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri
indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità
igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo
29, comma 1. 2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
stranieri che: a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale; b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta; c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una
decisione definitiva circa tale richiesta; d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione
di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza
degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere
universale. 4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene
conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero
di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo
380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non
colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un
provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero. 5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non
si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed
e) del comma 3. 6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non
interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo
del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non
superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da
gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il
rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa
comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei
anni. 8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di
soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con
le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui
al comma 1, è ridotto a tre anni. 9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba
essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro
tipo in applicazione del presente testo unico. 10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione può essere disposta: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato; b) nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155; c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie
indicate all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all’articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. 11. Ai fini dell’adozione del provvedimento di espulsione
di cui al comma 10, si tiene conto anche dell’età dell’interessato, della
durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con
il Paese di origine. 12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo può: a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di
visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 6; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente
riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del
contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di
previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria,
scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a
disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente
disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul
territorio nazionale; d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e
nei limiti previsti dalla vigente normativa. 13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale
dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1
che non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato. b) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
Articolo 9-bis
Stranieri in possesso di un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione
europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: a) esercitare un’attività economica in qualità di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e
26. Le certificazioni di cui all’articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello
unico per l’immigrazione; b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa; c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione
di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo
superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per
il periodo del soggiorno. 2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione. 3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido
titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari
del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 29, comma 3. 4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di
cui ai commi 1 e 3 si applica l’articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto
periodo. 5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito
l’ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di rilascio del
nulla osta di cui all’articolo 22. 6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è
rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene
conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per
i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice.
Nell’adottare il provvedimento si tiene conto dell’età dell’interessato, della
durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con
il Paese di origine. 7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettera b), e l’allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell’Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, l’espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno e l’allontanamento è effettuato fuori dal territorio
dell’Unione europea. 8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Dell’avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Articolo 2.
Disposizioni transitorie
1. All’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole: ", ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui all’articolo 9," sono soppresse. 2. Agli stranieri già titolari di carta di soggiorno si
applicano le norme del presente decreto. 3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall’articolo 1. 4. Il Ministero dell’interno provvede all’individuazione
del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli
Stati membri dell’Unione europea in applicazione del presente decreto.
Articolo 3.
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1,
valutato in 1 milione di euro per l’anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007, si provvede per l’anno 2006 mediante utilizzo delle
risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, che, a tale fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del
bilancio dello Stato e per gli anni successivi mediante corrispondente
riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n.183[5]. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. 2. Il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al
monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministro dell’economia
e delle finanze, ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti correttivi
di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468[6], e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o nelle more
dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative. 3. Gli uffici competenti provvedono all’applicazione del
presente decreto, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 4.
Norma finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400[7],
e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione del presente decreto, nonché alla revisione ed armonizzazione
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
|