Con
l’ordinanza che segue il Giudice di Pace di Montepulciano, in data 19 dicembre
2006, accogliendo un’eccezione sollevata dal convenuto, ha trasmetto il
fascicolo di causa alla Corte Costituzionale, non ritenendo manifestatamente
infondata la questione d’incostituzionalità dell’art. 141 del Codice delle
Assicurazioni. In
sostanza il Giudice di Pace, aderendo all’indirizzo dottrinale che ravvisa
nelle norme del Codice delle Assicurazioni relative a tutti i tipi di
risarcimento diretto (quindi, art. 141 per i trasportati, ed art. 149 per gli
altri casi) molteplici profili d’incostituzionalità (si va dall’eccesso di
delega, alla violazione della diritto d’uguaglianza avanti alla legge, al
diritto di difesa) sottopone al vaglio della Consulta detta norma. Si
può prevedere, soprattutto in virtù dell’entrata in vigore del risarcimento
diretto, che questa sia solo la prima di una lunga serie d’eccezioni
d’incostituzionalità che verranno sollevate sul tema.
(Altalex,
5 febbraio 2007. Nota di Fabio Quadri)
Giudice di Pace Montepulciano Ordinanza 19 dicembre 2006
UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE DI MONTEPULCIANO ORDINANZA DI RIMESSIONE ATTI ALLA CORTE
COSTITUZIONALE EX ART.•23 L. 11.03.1957, N. 83
II
Giudice di Pace, di Montepulciano,
letto
il ricorso per risarcimento danni da incidente stradale depositato presso la
Cancellerìa di questo Ufficio in data 25.9.2006, iscritto al n. r.g. 691/06,
con il quale…
omissis
- rilevato
che alla prima udienza il convenuto sollevava eccezione preliminare ai sensi
degli artt. 134 cost. art. 23 L. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
ricorrente dell’art, 141 del D.lgs 07.09.2005 n. 209 per contrasto con gli
artt. 3-24-76 della Costituzione della Repubblica Italiana nella parte in cui
prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato la risarcibilità in capo alla
compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilità di
detto conducente e conseguentemente sospendere il presente giudizio,
provvedendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. -
osservato che ad avviso di questo giudice la menzionata norma - art. 141 del
D.lgs 209/2005 acquista rilievo sotto il profilo dell’incostituzionalità,
riportandosi in diritto integralmente alla memoria difensiva di costituzione
del convenuto G. S. e cioè: Incostituzionalità
dell’art. 141 del decreto Legislativo 7 settembre 2005 n_« 209 Codice delle
Assicurazioni private (G.U. n. 239 del 13.10.2005, Supplemento Ordinarlo) La
ricorrente espone che trovavasi trasportata sull’auto condotta dall’odierno
convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto, essendo pacifica
l’assoluta non responsabilità del vettore (C . sul quale viaggiava, ha agito in
via diretta nei confronti del predetto conducente - vettore e della relativa
compagnia assicurativa mediante la disposizione dell’art. 141 del codice delle
Assicurazioni). Occorre
pertanto soffermarsi prima su detto articolo 141 e dèi relativo iter di
approvazione e sollevare poi, incidentalmente, .eccezione di incostituzionalità
della norma de gua per i motivi che in seguito esporremo non prima di aver
esposto le conseguenze (negative) in capo al terzo trasportato tra il
.passaggio dal vecchio al nuovo modello.
A. Tutela del trasportato sino al 31.12.2005.
Per
verificare appieno la portata involutiva del nuovo codice delle assicurazioni
sull’art. 141 occorre, sinteticamente, ripercorrere come funzionava il sistema
risarcitorio per i terzi trasportati sino al 31.12.2005. Al
terzo trasportato, in caso di sinistri stradali, erano concesse tre vie
risarcitorie alternative : a.) ex art, 1681 qualora vi _fosse un
contratto di trasporto anche a titolo gratuito; b) ex art, 2054 C, C.
contro il soggetto che aveva effettuato il trasporto e, mediante l’art. 1 L.
990/69, nei della compagnia assicurativa del medesimo qualora nel ministro
stradale non fossero coinvolti altri veicoli (il caso di uscita di strada- e
lesioni al trasportato ; e) caso di scontro, mediante l’art. 2054 C.C.,
comma 2° contro l’assicurazione del veicolo antagonista ed il responsabile; d)
in caso di scontro tra veicoli contro tutti i responsabili ed i relativi
istituti assicurativi avvalendosi della presunzione di cui ali’art. 2055 C.C.. Ne
deriva che nel vecchio sistema il terzo trasportato aveva un ventaglio
di possibilità di tutele ovvero una nutrita schiera di debitori solidali.
B. Tutela del trasportato dal 01.01.2006 mediante l’art. 141 Codice
Assicurazioni.
La
situazione sopra descritta muta radicalmente con l’entrata in vigore del nuovo
sistema rappresentato dall’art. 141 dei Codice delle Assicurazioni, già
in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 01/01/2006 in avanti come
quello per cui è scaturito il presente procedimento. La
riforma ha stabilito che il terzo trasportato deve essere risarcito dal vettore
e dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: è fatto salvo il caso fortuito,
inciso questo sul quale torneremo. In sintesi la nuova disciplina prevede che:
a) l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il
trasportato lo risarcisce indipendentemente dalla condotto colposa del
guidatore; b) il terzo trasportato ha azione diretta solo contro
l’assicurazione del vettore. Detta disciplina sopra descritta impone una
riflessione: la trasformazione della tutela del terzo trasportato in un sistema
di no-fault ossia uno schema che prescìnde integralmente dalla colpa od
altrimenti detta responsabilità oggettiva prestando quindi il fianco, almeno
sui risarcimento del danno morale giacché, se è pur vero che la Cassazione è
venuta a superare i limiti di rìsarcibìlità ogni qualvolta siano Stati lesi
beni tutelati dalla Costituzione, è altresì vero che la Consulta, è ferma nel
limitare la risarcibilità di tale danno morale alla colpa presunta ma non alla
responsabilità oggettiva! In
apparenza potrebbe sembrare una notevole semplificazione quella per ottenere il
risarcimento per il trasportato: solo però apparentemente in quanto non è
tutto oro quel che luccica. In
ogni caso, qualora anche vi fosse un quid pluris (in realtà vedremo che
non è così!) rimarrebbe un dato oggettivo ineludìbile": il trasportato è
obbligato a percorrere una determinata via e tale limitazione, così incidente
sul diritto del terzo trasportato, non è stata prevista né in sede di legge
delega in violazione dell’art. 76 Cost. né all’art. 178 dello Schema di decreto
legislativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato e poi al vaglio delle
Commissioni parlamentari che non individuava modifiche rispetto all’ordinario
criterio di individuazione dell’impresa legittimata passiva.
C. Il quadro normativo e l’iter approvativo dell’art. 141 Cod. Ass.
1. La scelta del decreto legislativo.
II
nostro legislatore, per riordinare il settore assicurativo, ha scelto la strada
del decreto legislativo ovvero una nonna dell’ordinamento giuridico con forza
di legge emanato, in via eccezionale, dal Governo su delega del Parlamento;
quest’ultimo ricorre alla delega dell’esercizio del potere legislativo, nei
casi in cui la materia oggetto del decreto sia molto complessa o richieda un
lungo procedimento di formazione della legge; per cui il Governo, che può
avvalersi dell’aiuto di organi consultivi tecnici, appare come il più idoneo a
legiferare. La delega deve essere esercitata in un termine prefissato e nel rispetto
dì principi e criteri direttivi indicati nella legge delega,, così come
previsto dall’articolo 76 della Costituzione: nell’emanare il decreto il
Governo deve rispettare rigorosamente i limiti ed i principi sanciti nella
legge delega. Se ciò non avviene il decreto legislativo è viziato
d’incostituzionalità per eccesso di delega- II procedimento di formazione del
decreto legislativo è disciplinato dall’art.14 della Legge n.400 del 1988 che
configura, appunto, il Governo come soggetto competente ad adottare l’atto.
2. La legge delega.
Nel
caso del Codice delle Assicurazioni o meglio del Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n.259, la legge delega è la nr. 229 del 29 luglio 2003, che ha
riservato al riassetto del settore assicurativo l’art. 4. Ecco
esattamente cosa stabiliva il predetto art, 4: "1.
Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi
e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge,
e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi Internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il
profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell
’informativa, preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e
del processo di liquidazione dei sinistri ? compresi gli aspetti strutturali
tale Servìzio; salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le Imprese fattorizzate all’esercizio
dell’attivita assicurativa in Italia operanti in regime di libertà di
prestazioni di servizi; previsione
di specifici requisiti di accesso e di esercizio le
società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme
comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle
imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa, anche nell
’ipotesi di una loro
appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle
partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse
a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di
distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per
conto di intermediari, svollgono questa attività nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e sulla vigilanza delle imprese
di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa
comunitaria; h) riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in
materia ; 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria
nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo
esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte dì
imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionare dell’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette
attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa
assicurati va; 2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell’ISVAP, a mezzo dei suoi funzionar!, nei
ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6 della
legge 5 marzo 2001, n. 51; i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l’ISVAP e il Governo,
in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di
assicurazione.’’ Non
essendo il Governo riuscito a rispettare il limite temporale di un anno, con la
legge 27 luglio 2004, n.186 si è ampliato il limite temporale a due anni,
rimanendo fermo il resto.
D. I profili e i motivi di incostituzionalità dell’art. 141 Codice
Assicurazioni.
Il
principio introdotto dall’art. 141 è lo stesso che ha condotto il legislatore
delegato a formulare il successivo ai 149 del Codice delle Assicurazioni;
entrambi sono già stati ampiamente commentati da autorevole dottrina che li ha
tacciati di palese incostituzionalità e, in merito all’art. 141 valgono
certamente tutti i palesati dubbi di incostituzionalità che sono già stati
rilevati per l’art, 149. In
esercizio della delega conferita e poi prorogata, il Governo ha emanato il
decreto legislativo del 07 Settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni
private. Per quanto interessa il presente giudizio, l’art. 141 ha introdotto
nell’ordinamento interno il sistema di risarcimento del terzo trasportato,
secondo cui "salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione
del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro
il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto
all’articolo 140, a prescindere dall’accertamenti della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile
civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore
o quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove
nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo
148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei
confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il
danneggiato era a bordo, al momento del Sinistro- nei termini di cui
all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può
intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in guanto compatibili, Je disposizioni del capo 17,
l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha ’ diritto -
di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile
nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150", In
estrema sintesi: il trasportato deve necessariamente rivolgere la
propria richiesta danni al proprio vettore ed alla relativa compagnia
indipendentemente da qualsiasi responsabilità in capo al vettore: vengono
stravolti ed abdicati i canoni classici e tipici della responsabilità civile. Il
danneggiato non ha alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze
risarcitorie alla compagnia del civile responsabile in spregio ed in aperto
contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo, il cui art. 4 quinquies
obbliga gli stati membri a provvedere affinchè le persone lese da un sinistro,
causato da un veicolo assicurato/ possano avvalersi di un’azione diretta nei
confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona
"^responsabile del sinistro,
1) La rilevanza della questione.
Fermo
quanto già detto sulla circostanza che la trasportata si ’trovava sull’auto
condotta dall’odierno convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto,
l’agire della M. G. nei confronti del G. S., che non ha alcuna responsabilità
nella causazione del sinistro, non può che avvenire mediante l’utilizzo della
previsione legislativa dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Nel
caso de guo il collegamento giuridico e non già di mero fatto, tra la res
iuridicancte e la norma di legge ritenuta in contrasto con il dettato
costituzionale si evidenzia ictu oculi ed appare fondamentale ai finì sostanziali,
atteso che, in assenza dì detto articolo, 1’azione sarebbe stata interposta nei
confronti del responsabile del danno e della relativa compagnia assicurativa,
soggetti diversi dagli odierni convenuti e pertanto 1’aderenza o meno al detta
costituzionale di detto* articolo 141 appare indiscutibilmente rilevante ai
fini decisori: infatti ove si ritenesse il suddetto disposto normativo in
contrasto con la Costituzione la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta
al responsabile del sinistro ed alla relativa Compagnia.
2) La non manifesta infondatezza.
Il
(mancato) parere del Consiglio di stato. Il
primo comma dell’art. 4 della L.229/2003 rimanda ai ""principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall’articolo 1 della legge delega in esame, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi": fra questi vi è l’obbligatorietà
della preventiva richiesta di parere al Consiglio di Stato, che, in effetti in
data 14 febbraio 2005, ha emesso il parere n. 11603. Occorre evidenziare che,
al Consiglio di Stato, è stato sottoposto uno schema di codice che era
parzialmente diverso da quello poi emanato e, soprattutto, assolutamente privo
delle norme relative al risarcimento diretto. Ora, non è come chi non veda che,
quando il Governo ha deciso di modificare, radicalmente, il Codice delle
Assicurazioni nserendo i nuovi artt. 141, 149 e 150, in virtù degli artt. 4 e 1
della L,229/2003 ed in applicazione all’art. 76 deÌla Costituzione,
avrebbe dovuto risottoporre al Consiglio di Stato il Codice, onde ottenerne un
nuovo parere. Ma cosi non è stato, anche perché, altrimenti, sarebbe
"scaduta" la delega conferita. E’ evidente, quindi, che già per
questi motivi gli articoli relativi al risarcimento (rectius indennizzo)
del terzo trasportato da ritenersi incostituzionali essendo stati inseriti
all’ultimo momento senza il rigoroso rispetto del dettato della legge delega il
quale richiedeva l’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato.
b) L’eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione ed il
risarcimento del danno.
II
potere normativo delegato, essendo testualmente limitato ad una funzione di
riassetto delle disposizioni vìgenti in materia assicurativa, anche se inteso
non come attività di mera compilazione, non può estendersi sino all’innovazione
sostanziale o all’abrogazione di fatto di norme esistenti, operazione questa
istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento. Già
si è visto come, la mancata richiesta preventiva del parere del Consiglio di
Stato, configuri ipotesi di eccesso di delega. Ora, limitiamoci invece ad
esaminare il contenuto della legge delega, in tema di risarcimento del danno e
liquidazione dei sinistri. Ad
onor del vero, la legge delega in nessun punto entra specificatamente nel
merito del risarcimento dei danni e nella liquidazione dei sinistri, se non
alla lettera b) ove impone al Governo di rispettare i principi e criteri
direttivi a tutela del consumatore e, in generale, dei contraenti più deboli,
limitatamente al profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali,
nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione
del contratto, avendo riguardo anche al processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali di tale servizio. "
E’ chiaro che il legislatore intendeva tutelare due soggetti ben, precisi: il
consumatore ed il contraente più debole e non certo modificare i principi
generali di risarcimento dei danni.. II consumatore, come veniva definito
dall’arti.2 della L.281/1998, altri non è se non la persona fisica che acquista
o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all’’attivìtà
imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Analogamenter
il contraente altri non è se non chi ha contratto una polizza di assicurazioni.
Pertanto, la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e
non extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore
degli assicurati-consumatori-contraenti., L’art. 141, al pari del 149, del
Codice delle Assicurazioni non prende assolutamente in considerazione i
soggetti sopra descritti/ ma bensì i danneggiati o, dando un’altra definizione,
i le vìttime di un sinistro stradale. Il danneggiato in .’ conseguenza di un
sinistro non è nella fattispecie consumatore e tanto meno contraente, ma bensì
controparte di un altro soggetto -col quale non vi è nessun rapporto
contrattuale o di contraerea- il quale commettendo un fatto illecito ha causato
dei danni ingiusti che debbono essere risarciti ai sensi degli , artt. 2043 e
2054 c.c, . In virtù dell’art. 141 i danneggiati, che rientrino in uno dei casi
ivi previsti, sono ora obbligati a chiedere il risarcimento del danno non a chi
è responsabile dello stesso, ai termini del codice civile, ma bensì ad un altro
soggetto; ovvero alla compagnia assicuratrice del proprio vettore
indipendentemente dalla sussistenza o meno in capo allo .stesse di alcuna
responsabilità in capo al vettore anche in via meramente residuale. E’ pertanto
chiaro che il decreto legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia
proceduralmente, i diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla
legge delega. Ma
non solo. Il Codice delle Assicurazioni ha altresì ridotto i doveri anche dei
responsabili dei sinistri stradali datosì che costoro non dovranno più neppure
essere convenuti in giudizio ed in prima persona non saranno più tenuti a
rispondere in solido del danno cagionato. Infatti, l’art. 141 punto 3 prevede
che il danneggiato possa proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, nei soli
confronti dell’impresa di assicurazione del vettore senza far menzione alcuna
anche al responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall’art.
144 dello stesso codice oltre che dei principi generali dell’ordinamento
giuridico) ed ovviamente alla compagnia del civile responsabile. Responsabile
che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi dovrebbe, non aver mai neppure
ricevuto una richiesta di risarcimento visto il richiamo operato all’art. 148. Ciò
posto, tornando all’argomento principe, è evidente che il Parlamento,
conferendo la delega al Governo, voleva tutelare i consumatori-contraenti come
sopra meglio definiti e non agevolare (o favorire) i responsabili dei sinistri
(come avviene con l’indennizzo diretto del terzo trasportato) o modificare
i diritti dei danneggiati. E, comunque, non ha conferito delega alcuna circa
l’eventuale modifica dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti mediante
lo stravolgimento del principio generale del ueminem ledere e del codice civile
(nonché processuale). L’emanazione dell’art. 141 dimostra invece il diverso
comportamento del legislatore delegato e pertanto è evidente come il Governo
sia andato ben oltre alla delega conferita. Non
meno grave è la violazione del diritto comunitario laddove si è, con il
risarcimento diretto, disattesa la V Direttiva, eliminando l’azione diretta nei
confronti dell’impresa del civile responsabile e pertanto, a breve, è facile
prevedere sin da ora anche ricorsi alla Corte Europea.
C) Violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Un
principio fondamentale della nostra carta costituzionale è quello
dell’uguaglianza avanti alla legge. Con
l’introduzione del sistema risarcìtorio previsto dall’art, 141 del Codice delle
Assicurazioni l’indennizzo diretto tale principio viene meno in quanto, per il
medesimo fatto illecito, i cittadini devono sottostare a norme giuridiche,
risarcimento, attribuzione dì responsabilità ed a comportamenti differenti. In
realtà la norma apre un vulnus di tutela in varie ipotesi, che, solo in
via sintetica si può indicare:
-
qualora il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva di un
soggetto non coperto da Rca;’
-
qualora la responsabilità sia ascrivibile, in via concorsuali al vettore del
proprio mezzo nonché all’ente gestore della strada,
È
facile osservare che in dette ipotesi, il terzo trasportato avrà una tutela
maggiore in ambi i casi in quanto potrà contare ed agire nei confronti di più
soggetti od in altri termini avrà più debitori solidali da escutere mentre il
trasportato potrà agire soltanto nei confronti dell’assicuratore del proprio
vettore mentre la disciplina prevista dall’art. 141 prevede un minus di
tutela. Vi è di più. La norma testualmente fa riferimento alla nozione di danno
subito dal terzo trasportato e quindi sembra escludere l’ipotesi di decesso del
passeggero e quindi gli eredi del defunto potranno contare sui principi
generali in materia di responsabilità e trovarsi di fronte più debitori
solidali diversamente dal trasportato macroleso! Ma
le disparità di trattamento e di tutela tra situazioni giuridiche analoghe sono
infinite a dimostrazione della palese incostituzionalità della norma.
d) Violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Il
1° comma dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni esordisce affermando che
l’assicuratore del vettore è tenuto ad indennizzare il terzo trasportato
"salva l’ipotesi di sinistro cagionato”’da caso fortuito". Il
caso fortuito secondo l’opinione condivisa dalla Suprema Corte da oltre mezzo
secolo comprende anche il fatto del terzo: pertanto la responsabilità
dell’assicuratore del vettore è esclusa quando il sinistro è dovuto sia a cause
naturali sia a colpa di altro conducente. Al
di là della contraddizione in termini nell’affermare che l’assicuratore
risponde "salvo il caso fortuito" e l’aggiungere che tale
responsabilità "prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri
conducente, vi è una vera e propria lesione del diritto di difesa in capo alla
compagnia assicurativa del vettore, la quale, non potrà efficacemente tutelarsi
non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità
dell’altro conducente visto e considerato che, detto altro conducente qualora
operi l’art. 149 Codice Assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia.
In altre parole la compagnia del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare
la colpa esclusiva dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività
dell’art. 141; -
considerato pertanto che la questione appare, rilevante ai fini della decisione
nel giudizio per sospetta incostituzionalità, la cui decisione scaturirà dalla
decisione che la Corte Costituzionale darà alla questione, visto l’art. 23,
comma 3, L. 11.3.1957, n. 3 solleva la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 141 del decreto legislativo 1 settembre 2005 n. 209,per
contrasto con gli artt. 3-24-76 della Costituzione,
per i motivi di cui alla presente ordinanza, sospende il presente giudizio in corso, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
in Roma, ordina alla cancelleria dì notificare con urgenza la presente
ordinanza alle parti in causa e al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché di comunicarla al Sig. Presidente del Senato della Repubblica e al Sig.
Presidente della Camera dei Deputati.
Montepulciano,
19.12.2006 Il
Giudice
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