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Decreti Legge 10/02/2007

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8

Testo in vigore dell’8 febbraio 2007

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8
Misure urgenti  per  la  prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

(GU n. 32 del 8-2-2007) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare  gli  episodi  di  violenza  in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  per  le  politiche  giovanili  e le attività sportive, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi

  1.    Fino   all’attuazione   degli   interventi   strutturali   ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 aprile  2003,  n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni  riguardanti  il  gioco  del  calcio,  negli stadi non a norma,  sono  svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono  assunte  dal prefetto competente per territorio, in conformità alle   indicazioni   definite   dall’Osservatorio   nazionale   sulle manifestazioni  sportive  di  cui  all’articolo 1-octies del medesimo decreto-legge  n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l’accesso di coloro  che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data  anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non  destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre  1989,  n. 401, allorché l’impianto sportivo risulterà almeno  munito  degli  specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1,  2 e 4 dell’articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

  2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con  modificazioni, dalla  legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

  «7-bis.  È fatto divieto alle società organizzatrici  di competizioni  nazionali  riguardanti  il gioco del calcio di porre in vendita  o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata,titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano  agli  impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano)(1), riservati ai sostenitori della stessa. È,altresì,fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente  comma si applicano  le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.».

  3.  I divieti di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis,  del  citato decreto-legge  n.  28  del  2003,  come  introdotto  dal  comma  2,  si applicano  alle competizioni  sportive  riguardanti il gioco del calcio programmate  per i giorni successivi  alla data di entrata in  vigore del   presente   decreto.  I titoli  di  accesso   ceduti  o   venduti anteriormente non possono essere utilizzati.  

Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401

  1.  All’articolo 6  della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1)   le  parole:  «e  all’articolo 6-bis,  commi 1  e    sono sostituite  dalle  seguenti:  «ed  all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter»;

      2)  è  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui  al  presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di  chi,  sulla  base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta  finalizzata alla partecipazione attiva  ad  episodi  di violenza  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre  in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;

    b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;

    c) al  comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;

    d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

  «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi  di  cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando  di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente  indicate  per  un periodo da sei mesi a sette anni, e può  disporre la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».

  2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

  «1-bis.   Nei   confronti   delle  società  sportive  che  abbiano incaricato  dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali  previsti  dall’articolo 11  del  testo  unico  delle leggi di pubblica  sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono,   ovvero   in  cui  hanno  la  sede  legale,  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

Art. 3.
Modifiche  agli  articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401

  1.  Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

  «1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati  alla  sosta,  al  transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,nelle immediate  adiacenze  di essi,  lancia o utilizza, in modo da creare  un  pericolo  per  le persone,  razzi,  bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti  per  l’emissione  di fumo o di gas visibile,  ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione  da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in   cui   si  svolgono  manifestazioni  sportive  ovvero  in  quelli interessati  alla  sosta,  al transito, o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque, nelle  immediate  adiacenze  di  essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro  ore  precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione  sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,  l’interruzione  o  la cancellazione  della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».

  2.  Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

  «1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi  in  cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati  alla  sosta,  al tran-sito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o,comunque, nelle immediate  adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala,  fuochi  artificiali,  petardi, strumenti per l’emissione di fumo  o  di  gas  visibile,  ovvero  di  bastoni,  mazze,  materiale imbrattante  o  inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere,  è  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la  multa  da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze  di  essi,  i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento  della manifestazione sportiva.».

Art. 4.
Modifiche  agli  articoli 8  e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401

  1.  All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma 1-bis,  le parole: «di  cui  all’articolo  6-bis, comma 1,  e  all’articolo 6,  commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  all’articolo 6-bis,  comma 1, all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto  non  accompagnato  dalla  prescrizione di cui al comma 2 del medesimo  articolo 6.  L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione  del  divieto  di  accedere  ai  luoghi  dove  si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6»;

    b) al  comma 1-ter,  le  parole:  «o di altri elementi oggettivi» sono   soppresse;  le  parole:  «dai  quali»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «dalla  quale»  e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;

    c) al  comma 1-quater,  dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive  previsto  dal  comma  7 dell’articolo 6,».

  2.  L’articolo 1-bis del  decreto-legge  24 febbraio  2003, n. 28, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

  3.  Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401,  dopo  le  parole:  «nell’articolo 6-bis,  commi 1  e  2,»  sono inserite le seguenti: «nell’articolo 6-ter».

Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per  la  violazione 
del regolamento d’uso degli impianti

  1.  All’articolo 1-septies,  comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003,  n.  28,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ipotesi di  cui  al  periodo  precedente,  al  contravventore  possono essere applicati  il  divieto  e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge  13 dicembre  1989,  n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

Art. 6.
Misure di prevenzione

  1.  Alla  legge  13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:

  «Art.  7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di  cui  alle  leggi  27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575,  possono  essere  applicate  anche  nei  confronti delle persone indiziate  di  avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte

attiva,  in  più  occasioni,  alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

  2.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1 può essere altresì  applicata  la  misura  di  prevenzione  patrimoniale  della confisca,  di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni,   nella  disponibilità  dei  medesimi  soggetti,  che  possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a  fatti  di  violenza  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni sportive.  Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato  a  norma  dell’articolo 2-ter,  secondo  comma,  secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».

Art. 7.
Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza
a pubblico ufficiale

  1.  Al secondo comma dell’articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre  a  quindici  anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».

  2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine,  il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si  applicano  anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato,  nel caso in cui la  violenza  o  la minaccia sia commessa mediante  il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti  ad  offendere,  compresi gli  artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

Art. 8.
Divieto  di  agevolazioni  nei  confronti di soggetti destinatari dei
provvedimenti  di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

  1.  È  vietato  alle  società sportive corrispondere in qualsiasi forma,  diretta  o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di  cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati,  comunque,  condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati  commessi  in  occasione  o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni,  contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi natura, ivi inclusa  l’erogazione  a  prezzo  agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti  o  titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive  corrispondere  contributi,  sovvenzioni,  facilitazioni  di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto con il Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attività sportive, sono definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le modalità di verifica, attraverso la questura, della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi  di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

  3.  Alle società  sportive  che non osservano i divieti di cui al comma 1  è  irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha  sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

  4.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 1 è consentito alle società  sportive  stipulare  con associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 12   del   codice   civile,  aventi  tra  le  finalità statutarie  la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della  cultura  sportiva  e  della  non  violenza  e  della  pacifica convivenza,   come   sanciti   dalla   Carta  olimpica,  contratti  e convenzioni  in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.

  5.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9.
Nuove  prescrizioni  per  le  società organizzatrici di competizioni
riguardanti il gioco del calcio

  1.  È  fatto  divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti  il  gioco  del  calcio,  responsabili  della  emissione, distribuzione,  vendita  e  cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto  del  Ministro dell’interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del 30 giugno 2005, di emettere, vendere  o  distribuire  titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari  di  provvedimenti  di  cui  all’articolo 6  della  legge 13 dicembre  1989,  n.  401,  ovvero  a  soggetti  che  siano  stati, comunque,  condannati,  anche  con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto con il Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attività sportive, sono definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le modalità di verifica, attraverso la questura, della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi  di  cui  al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

  3.  Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata  dal  prefetto  della  provincia  in cui la società ha sede legale  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da 20.000   a  100.000  euro.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente articolo si  applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10.
Adeguamento degli impianti

  1. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis.  All’adeguamento  degli  impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell’adeguamento   dell’impianto   alle prescrizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi,  l&rsquo

Sabato, 10 Febbraio 2007
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