In
materia di infrazione al codice della strada ed in tema di contestazione della
violazione, la disciplina speciale di cui all’art. 200 c.s., derogando a quella
generale dettata dall’art. 14 L. 689/1981, prevede che è legittima la
contestazione successiva delle violazioni, semprechè siano indicati i motivi
che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui enumerati a titolo
esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e
per l’appunto costituiti dall’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato
a velocità eccessiva e dall’accertamento della relativa violazione a mezzo di
autovelox. Infatti, il rilevamento dell’eccesso di velocità tramite
apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell’illecito in
tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di
accertamento, configura un’ipotesi normativamente determinata di esonero della
contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di
organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non
sono sindacabile da parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si
verificherebbe una inammissibile ingerenza nel modus operandi dell’Amministrazione. |