In tema
di tassa prevista, per effetto dell’immatricolazione dell’autoveicolo, dai
commi da trentaduesimo e sessantesimo dell’art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, il
soggetto obbligato verso il fisco è, ai sensi del comma trentaduesimo, colui
che risulta proprietario dal PRA; conseguentemente, in caso di vendita di
autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al PRA, il compratore ha
l’obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il
venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, ha diritto di ottenere
dall’acquirente la restituzione di quanto pagato, senza che assuma rilievo
l’eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti
il primo compratore può agire in rivalsa. |