Si è rilevato che è
invalso sempre più frequentemente per un costruttore rivolgersi a diversi
Centri Prova Autoveicoli per presentare varie domande di omologazione.
Considerata l’entità del fenomeno, si ritiene opportuno definire in modo più
preciso quali siano le competenze dei C.P.A. interessati dalle suddette domande
del medesimo costruttore e quali siano le disposizioni che quest’ultimo è
tenuto ad osservare nella loro presentazione.
Ciò premesso si riporta di seguito il testo modificato della circolare citata
in oggetto e con i caratteri in italico vengono evidenziati i punti oggetto
della modifica.
In generale possono presentarsi i seguenti casi:
1) Il costruttore che presenta per la prima volta una domanda di omologazione
presso un C.P.A. è tenuto a corredare la sua domanda osservando quanto
prescritto agli articoli 4 e 5 del suddetto decreto. Il C.P.A. che riceve la
domanda procede all’adempimento di tutte le prescrizioni previste per il
rilascio dell’omologazione, ivi inclusa la verifica in fabbrica del sistema di
controllo del processo produttivo, ai fini della conformità della produzione al
tipo omologato.
2.1) Il costruttore, che presenta una domanda di omologazione presso un altro
C.P.A., diverso da quello al quale si è rivolto per la prima volta e da cui ha
ottenuto un’omologazione, al fine di abbreviare i tempi tecnici del
procedimento di omologazione, ha facoltà di presentare direttamente presso
l’ultimo C.P.A. una copia conforme all’originale di tutta la documentazione che
ha depositato la prima volta presso il Centro ove ha avuto inizio il primo
procedimento di omologazione, ivi incluso l’eventuale certificato di idoneità
alla produzione in serie e relativo verbale, ottenuti in seguito alla visita
ispettiva agli impianti di produzione disposta ai sensi di quanto stabilito
dalla Commissione del Controllo di Conformità. L’ultimo C.P.A. che accoglie la
domanda di omologazione è tenuto ad informare questa Sede del cambiamento di
ufficio effettuato dal costruttore.
2.2) Nel caso in cui non si avvale della suddetta facoltà, il costruttore è
tenuto ad indicare nella domanda di omologazione, qual è il C.P.A. di
provenienza presso cui giace la documentazione amministrativa. L’ultimo C.P.A.,
prima di rilasciare l’omologazione, provvede a richiedere al C.P.A. che detiene
la documentazione, una dichiarazione attestante che il costruttore in questione
ha presentato tutta la documentazione amministrativa idonea al rilascio di
un’omologazione di un tipo (veicolo, sistema, componente o entità tecnica) e
che è stata regolarmente acquisita agli atti. In tale dichiarazione, in
particolare, dovrà essere specificata anche la posizione del costruttore
medesimo in ordine alla verifica del sistema di controllo del processo
produttivo, insieme con l’eventuale certificazione di idoneità alla produzione
in serie del tipo omologato (e relativa data di scadenza) rilasciata al
costruttore dallo stesso C.P.A. Il C.P.A. di provenienza è tenuto a trasmettere
senza indugio la suddetta dichiarazione all’ultimo C.P.A., e, contemporaneamente,
a darne comunicazione questa Sede.
Acquisita la suddetta dichiarazione, il C.P.A. interessato procede
all’effettuazione delle verifiche e prove di omologazione, senza richiedere al
costruttore la ripetizione di verifiche già espletate dall’Amministrazione
tramite il C.P.A. di provenienza: ciò vale soltanto nel caso in cui il tipo,
del quale si chiede l’omologazione, è prodotto in una linea di produzione dello
stabilimento, il cui sistema di controllo è stato già verificato e dichiarato idoneo
alla produzione in serie ai fini della conformità sopra indicata.
3) Nel caso di richiesta di omologazione di un tipo, costruito in una linea di
cui non è stata effettuata la verifica del sistema di controllo del processo
produttivo, il C.P.A. che accoglie la domanda di omologazione è tenuto a
procedere all’effettuazione della suddetta verifica prima del rilascio della
relativa omologazione.
4) Nel caso in cui il certificato di idoneità alla produzione in serie non sia
più valido, l’aggiornamento del medesimo avviene con l’intervento del C.P.A.
che lo ha rilasciato per la prima volta o che ha partecipato all’effettuazione
della prima verifica.
5) In tutti gli altri casi che non rientrano tra quelli sopra indicati si
informa che, ogni decisione in merito è di competenza esclusiva di questa Sede.
6) Si fa presente che quanto disposto per il caso di domanda di omologazione,
vale anche per il caso di domanda di estensione di omologazione o di varianti
ovvero di versioni.
Si comunica che la presente annulla e sostituisce la circolare prot. n.
5088/MOT2/C del 18 dicembre 2002 concernente chiarimenti sulle competenze degli
C.P.A. derivanti dal Decreto 2 maggio 2001, n. 277.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)
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