Nel
verbale è sufficiente sia indicata la condotta materiale che integra la
violazione del precetto, questo il succo della sentenza della Cassazione che ha
accolto il ricorso del prefetto di Massa Carrara avverso a una sentenza in
senso contrario del Giudice di Pace.
Secondo
la Suprema Corte le multe per violazioni del Codice della Strada sono valide
anche se nel verbale manchi l’indicazione della sanzione. Lo ha stabilito la
Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che annullato con rinvio una
sentenza del Giudice di Pace di Carrara che aveva accolto il ricorso presentato
da due automobilisti contro una multa che nel relativo verbale non indicava
l’importo da pagare. I giudici in ermellino, accogliendo il ricorso presentato
dal prefetto di Massa Carrara, hanno infatti spiegato che, per quanto
riguarda la sanzione da pagare, nessuna norma ne impone la comunicazione al
trasgressore, il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla
mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che
prevede il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata la condotta
materiale che integra la violazione del precetto, anche nel caso in cui sia
stata erroneamente indicata la norma applicabile, poiché “gli elementi mancanti
possono essere conosciuti dal trasgressore con l’uso della normale
diligenza”.
Suprema
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.1412/2007
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Mario SPADONE - Presidente –
Dott.
Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere –
Ha
pronunciato la seguente
S E N T E
N Z A
Sul
ricorso proposto da: PREFETTO
M. C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende opelegis;
-
ricorrente -
Contro
B.N. ,
B.F.
- intimati
-
Avverso
la sentenza n. 224/02 del Giudice di pace di CARRARA, depositata il 10/06/02; udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal
Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO; udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
Il
giudice di Pace di Carrara, con sentenza n. 224 del 20 maggio 2002, ha accolto
l’opposizione proposta da B.N. e B.F. , rispettivamente conducente e
proprietario dell’autovettura TG BS304LV, avverso l’ordinanza-ingiunzione
emessa dal Prefetto di Massa Carrara per la violazione dell’art. 196 c. 6
c.d.s. accertata dalla Polizia Municipale di Carrara. L’opposizione è stata
accolta sul rilievo che il verbale successivamente notificato agli interessati
(non essendovi stata contestazione immediata) non recava la indicazione
dell’importo della sanzione e che ciò comportava la nullità del verbale stesso
e degli atti successivi e consequenziali. Avverso
detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Massa Carrara
con unico motivo. Non si sono costituiti gli intimati.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 200 C.d.S. e 383 delD.P.R.
495/1992 [1] sul rilievo che l’art. 383 del Regolamento al C.d.S. non prescrive
che sul verbale contestato al contravventore sia indicato l’importo della
sanzione da corrispondente e che, in ogni caso nella specie il pagamento in
misura ridotta non era ammesso essendo stata contestata la violazione dell’art.
192 commi 1 e 6 del C.d.S. non essendosi il conducente del veicolo fermato
all’alt intimatogli dagli agenti accertatori. Il
ricorso è fondato per le ragioni che si diranno. 1.Per
quanto concerne la mancata comunicazione della somma necessaria per effettuare
il pagamento in misura ridotta, l’art. 202 c. 1 del C.d.S. dispone che per le
violazioni, per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o
dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il
comma terzo dello stesso articolo non consente il pagamento in misura ridotta
al trasgressore che, tra l’altro, non abbia ottemperato all’invito di fermarsi. 1.a. Il
collegio deve stabilire se la impossibilità del pagamento in misura ridotta sia
riferita solo alle infrazioni diverse da quella nella specie accertata ovvero
se, qualunque sia l’infrazione punita con sanzione pecuniaria (eccettuate,
ovviamente, quelle indicate nel comma 3-bis che non lo consentono in
considerazione del tipo della violazione commessa), il pagamento in misura
ridotta non sia consentito a chi abbia violato l’obbligo di arrestare veicolo
all’invito degli agenti. Ritiene
il Collegio che sia colui il quale commette una infrazione per cui si ammette
il pagamento in misura ridotta e non si arresti all’alt intimatogli dagli
agenti accertatori sia colui il quale, senza aver commesso (o senza che gli sia
contestata) altra infrazione, abbia omesso semplicemente di fermarsi all’invito
degli agenti, non possano accedere al pagamento in misura ridotta di cui
all’art. 202 c. 2 C.d.S. poiché non vi sarebbe ragione di trattare piu’
gravemente (non ammettendolo al pagamento in misura ridotta) colui il quale,
avendo commesso altra infrazione, anche piu’ lieve di quella di cui all’art.
192 c. 6 C.d.S., non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi rispetto a colui
che non abbia arrestato la marcia del veicolo laddove gli agenti operatori gli
abbiano intimato l’alt per effettuare la contestazione di un illecito
possibilmente piu’ grave. 1.b.
Non essendo, quindi, il ricorrente ammesso al pagamento in misura ridotta, egli
non aveva interesse a ricevere un verbale con la indicazione della somma dovuta
per tale titolo, pur essendo – contrariamente a quanto sostenuto
dall’Avvocatura dello Stato - prescritto dall’art. 383 c. 3 Regolamento del
C.d.S. che, all’atto della notifica successiva del verbale di accertamento,
siano forniti al trasgressore ragguagli circa la modalità di pagamento in
misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da
pagare. 2. Per
quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da
corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne
impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in
concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente
prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale
siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta
materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui sia stata
erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; cass. 11475/2993;
Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi
mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso delle normale diligenza. La
sentenza deve essere, in conclusione, cassata con rinvio, risultando dallo
stesso ricorso che l’opposizione era fondata anche su ragioni di merito che
dovranno essere valutate nella successiva fase. Il
giudice di rinvio – che si individua nel Giudice di Pace di Carrara, altro
magistrato – provvederà anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 u.p.
c.p.c.).
PQM
La
Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, al Giudice di Pace di Carrara.
Così
deciso in Roma addì 13 dicembre 2006
Il
Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
ROMA 23
GENNAIO 2007
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