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Corte di Cassazione 15/02/2007

Giurisprudenza di legittimità - È sufficiente che nel verbale sia indicata la condotta materiale che ha determinato la violazione
Multa valida anche se manca la sanzione

(Cassazione 1412/2007)
 
Nel verbale è sufficiente sia indicata la condotta materiale che integra la violazione del precetto, questo il succo della sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso del prefetto di Massa Carrara avverso a una sentenza in senso contrario del Giudice di Pace.
Secondo la Suprema Corte le multe per violazioni del Codice della Strada sono valide anche se nel verbale manchi l’indicazione della sanzione. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che annullato con rinvio una sentenza del Giudice di Pace di Carrara che aveva accolto il ricorso presentato da due automobilisti contro una multa che nel relativo verbale non indicava l’importo da pagare. I giudici in ermellino, accogliendo il ricorso presentato dal prefetto di Massa Carrara, hanno infatti spiegato che, per quanto riguarda la sanzione da pagare, nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore, il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata la condotta materiale che integra la violazione del precetto, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, poiché “gli elementi mancanti possono essere conosciuti dal trasgressore con l’uso della normale diligenza”.


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.1412/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario SPADONE - Presidente –
Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere –

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

 

PREFETTO M. C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende opelegis;

- ricorrente -

Contro

B.N. , B.F.

- intimati -

 
 

Avverso la sentenza n. 224/02 del Giudice di pace di CARRARA, depositata il 10/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO

Il giudice di Pace di Carrara, con sentenza n. 224 del 20 maggio 2002, ha accolto l’opposizione proposta da B.N. e B.F. , rispettivamente conducente e proprietario dell’autovettura TG BS304LV, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Massa Carrara per la violazione dell’art. 196 c. 6 c.d.s. accertata dalla Polizia Municipale di Carrara. L’opposizione è stata accolta sul rilievo che il verbale successivamente notificato agli interessati (non essendovi stata contestazione immediata) non recava la indicazione dell’importo della sanzione e che ciò comportava la nullità del verbale stesso e degli atti successivi e consequenziali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Massa Carrara con unico motivo. Non si sono costituiti gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 200 C.d.S. e 383 delD.P.R. 495/1992 [1] sul rilievo che l’art. 383 del Regolamento al C.d.S. non prescrive che sul verbale contestato al contravventore sia indicato l’importo della sanzione da corrispondente e che, in ogni caso nella specie il pagamento in misura ridotta non era ammesso essendo stata contestata la violazione dell’art. 192 commi 1 e 6 del C.d.S. non essendosi il conducente del veicolo fermato all’alt intimatogli dagli agenti accertatori.
Il ricorso è fondato per le ragioni che si diranno.
1.Per quanto concerne la mancata comunicazione della somma necessaria per effettuare il pagamento in misura ridotta, l’art. 202 c. 1 del C.d.S. dispone che per le violazioni, per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il comma terzo dello stesso articolo non consente il pagamento in misura ridotta al trasgressore che, tra l’altro, non abbia ottemperato all’invito di fermarsi.
1.a. Il collegio deve stabilire se la impossibilità del pagamento in misura ridotta sia riferita solo alle infrazioni diverse da quella nella specie accertata ovvero se, qualunque sia l’infrazione punita con sanzione pecuniaria (eccettuate, ovviamente, quelle indicate nel comma 3-bis che non lo consentono in considerazione del tipo della violazione commessa), il pagamento in misura ridotta non sia consentito a chi abbia violato l’obbligo di arrestare veicolo all’invito degli agenti.
Ritiene il Collegio che sia colui il quale commette una infrazione per cui si ammette il pagamento in misura ridotta e non si arresti all’alt intimatogli dagli agenti accertatori sia colui il quale, senza aver commesso (o senza che gli sia contestata) altra infrazione, abbia omesso semplicemente di fermarsi all’invito degli agenti, non possano accedere al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 c. 2 C.d.S. poiché non vi sarebbe ragione di trattare piu’ gravemente (non ammettendolo al pagamento in misura ridotta) colui il quale, avendo commesso altra infrazione, anche piu’ lieve di quella di cui all’art. 192 c. 6 C.d.S., non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi rispetto a colui che non abbia arrestato la marcia del veicolo laddove gli agenti operatori gli abbiano intimato l’alt per effettuare la contestazione di un illecito possibilmente piu’ grave.
1.b. Non essendo, quindi, il ricorrente ammesso al pagamento in misura ridotta, egli non aveva interesse a ricevere un verbale con la indicazione della somma dovuta per tale titolo, pur essendo – contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato - prescritto dall’art. 383 c. 3 Regolamento del C.d.S. che, all’atto della notifica successiva del verbale di accertamento, siano forniti al trasgressore ragguagli circa la modalità di pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare.
2. Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso delle normale diligenza.
La sentenza deve essere, in conclusione, cassata con rinvio, risultando dallo stesso ricorso che l’opposizione era fondata anche su ragioni di merito che dovranno essere valutate nella successiva fase.
Il giudice di rinvio – che si individua nel Giudice di Pace di Carrara, altro magistrato – provvederà anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 u.p. c.p.c.).

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Carrara.

Così deciso in Roma addì 13 dicembre 2006

Il Consigliere Estensore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 23 GENNAIO 2007

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Giovedì, 15 Febbraio 2007
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