Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.4.1994, recante
"Disposizioni generali sull’immatricolazione dei mezzi D.P.C. e nel
rilascio delle patenti D.P.C", all’art. 7 ammette la conversione in
patente civile ai sensi dell’art. 138 CdS delle patenti rilasciati dal
Dipartimento della protezione civile.
Pertanto, esaminata la documentazione trasmessa a questo Ufficio dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e
verificate le condizioni tecniche e giuridiche, in particolare la sussistenza
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, si può dar luogo; senza esami
e previo accertamento dei requisiti psicofisici ai sensi dell’articolo 119 CdS,
alla conversione della patente di guida, così come previsto dal comma 11
dell’articolo 138 CdS e secondo le modalità indicate al comma 5 dello stesso
articolo, in conformità alla tabella di equipollenza allegata alla presente
circolare (All. 1).
Si specifica che le patenti rilasciate dal Dipartimento della protezione civile
constano di un libretto con copertina azzurra, formato 11 x 7,5 cm. (documento
chiuso) - 11 x 22,5 cm. (documento aperto), il cui modello è allegato alla
presente circolare (All. 2).
Allegato
1 alla circolare 18.1.2007 prot. n. 23/18/10 - 5526
TABELLA DI EQUIPOLLENZA
PATENTE D.P.C.
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PATENTE CIVILE
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A
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A
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B
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B
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C
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C
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D
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D
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E
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B + E
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C + E
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D + E
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E/a
NON CONVERTIBILE
Non vi è corrispondenza con le categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE
E/c NON CONVERTIBILE
Non vi è corrispondenza con le categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE
(Si omette l’allegato 2)
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