La decurtazione dei punti può
avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali
è prescritta la titolarità della patente. Pertanto la violazione dell’art. 146,
comma terzo, c.d.s, passaggio con il semaforo rosso, determina la perdita di 6
punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motoveicolo o di un
autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una
bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persone titolari di patente
di guida. (nella specie un carabiniere dopo aver contestato al conducente di
ciclomotore 50 c.c. la violazione di cui sopra, aveva provveduto erroneamente
alla decurtazione di 6 punti del medesimo).
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