Com’è
noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell’art. 72, comma
2-ter, del Codice della strada ricorre l’obbligo, per talune categorie di
veicoli, di installare dispostivi antispruzzi, con le caratteristiche indicate
nel D.M. 7 agosto 2006.
In sostanza, con le richiamate norme sono state rese obbligatorie, per
l’omologazione e la prima immatricolazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e
dei rimorchi delle categorie O3 ed O4, le disposizioni contenute nella
direttiva 91/226/CE del 27 marzo 1991, relativa ai dispostivi antispruzzi.
Pertanto, si ritiene che anche in questo caso possa essere consentita
l’immatricolazione in deroga, a norma dell’art. 8, del D.M. 8 maggio 1995 e
successive modifiche ed integrazioni, dei veicoli omologati privi dei
dispositivi antispruzzi, secondo la procedura di “fine serie” e nei limiti in
seguito indicati.
La deroga sarà concessa, a richiesta del costruttore, secondo uno dei due
criteri di cui all’allegato XII, lettera B, della direttiva 2001/116/CE e sarà
operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di sei mesi.
I costruttori interessati alla descritta procedura dovranno presentare apposita
domanda, redatta secondo le consuete procedure per le richieste di deroga per
l’immatricolazione di fine serie.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI) |