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Decreti Legge 21/02/2007

Da oggi operativa la proroga dell’obbligo di installazione delle strisce retroriflettenti sui veicoli industriali - Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti

Dal I° maggio p.v. tutti gli atc (oltre 35 q.) già in circolazione si devono dotare dei dispositivi.
DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n. 14 (GU n. 42 del 20 febbraio 2007)
testo in vigore dal: 21-2-2007

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.
(GU n. 42 del 20 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per consentire l’adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Il comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».


Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella


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Mercoledì, 21 Febbraio 2007
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