In particolare, la richiamata sentenza si segnala,
da un lato, per la completezza con cui il GdP salentino ha ribadito importanti
principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di merito, afferenti al
problema della corretta utilizzazione delle apparecchiature elettroniche
necessarie ad accertare le infrazioni al Codice della Strada e, dall’altro, per
l’enucleazione di nuovi importanti principi. Quanto ai citati principi confermati dal Giudice
adito, questi sono: · l’onere in capo alla P.A. circa la prova della
perfetta funzionalità ed omologazione dell’apparecchiatura elettronica
utilizzata, essendo insufficiente la sola documentazione fotografica a
costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 146, comma 3, del CdS,
con conseguente applicazione dell’art. 23, penultimo comma, della L. 689/81,
che impone l’accoglimento dell’opposizione quando non ci sono prove sufficienti
della responsabilità dell’opponente; · la necessità che l’apparecchiatura sia installata
in posizione protetta e non manomettibile; · la presenza di almeno due fotografie, una scattato
dopo il superamento della linea di arresto, che deve essere visibile, e l’altra
quando il mezzo è al centro dell’incrocio; · la necessità che sulle foto debbano essere indicati
anche i secondi, poiché l’omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo
ed il secondo scatto. Quanto, invece, ai nuovi principi statuiti dal
Giudice leccese, il riferimento è: · alla inidoneità dello strumento utilizzato per
misurare la velocità (nella specie “velomatic”) a rilevare il passaggio
con la luce rossa; · alla nullità del verbale di contestazione - per
violazione delle norme del CdS
che, nelle ipotesi di mancata contestazione immediata, impongono una serie di
attività (per nulla dimostrate nel corso del procedimento) - nel caso di
assenza di sottoscrizione dello stesso, inviato a mezzo posta, prestampato e,
pertanto, predeterminato nella sua motivazione. (Altalex, 21 febbraio 2007. Nota di Alfredo Matranga) Giudice di Pace Lecce Sentenza 9 gennaio 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI LECCE Avv. Anna Maria Aventaggiato ha pronunciato la
seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del ruolo
generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa
e passata in decisione all’udienza del 18.122006, promossa da: ……….., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo
studio dell’avv.to V. Matranga, che la rappresenta e difende come da mandato in
atti, RICORRENTE CONTRO Comune di Surbo, in persona del Sindaco pro
tempore, RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10.07.2006 ……………
proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. PH 466/2006,
rilevato dalla Polizia Municipale di Surbo il 27.022006 e notificato il
9.06.2006, per violazione dell’art 146 co.3° del C.d.S., per aver proseguito la
marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa. Infrazione accertata a mezzo apparecchio Photored
FTR., senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo. Eccepiva la ricorrente la nullità del verbale impugnato
per carenza di diversi elementi e dati richiesti a favore del cittadino per
garantire la perfetta utilizzazione degli strumenti elettronici, in particolare
mancata omologazione e taratura, con mancanza delle condizioni prescritte per
l’utilizzo della strumentazione elettronica senza la presenza dell’organo di
polizia. Concludeva per l’accoglimento del ricorso e per
l’annullamento del verbale opposto. Disposta la comparizione delle parti per l’udienza
del 18.12.06, ricorso e decreto venivano regolarmente notificati alla
ricorrente ed al Comune di Surbo il quale rimetteva a questo Giudice la
documentazione relativa all’illecito amministrativo di cui trattasi. Alla suddetta udienza, fissata anche per la
discussione, le parti si riportavano ai propri scritti, chiedendone
l’accoglimento ed il Giudicante decideva la causa dando lettura in udienza del
dispositivo. Motivi della decisione Il ricorso proposto da ……… avverso il verbale PH n°
466/06, elevato dalla Polizia Municipale di Surbo, è fondato e va, pertanto,
accolto. Il verbale oggetto del presente ricorso e
l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze
dell’apparecchiatura elettronica F.T.R. e pertanto, non vi è prova certa sulla
responsabilità dell’opponente atteso che al momento del rilevamento
dell’infrazione non vi era in (loco alcun vigile preposto al controllo e lo
strumento elettronico utilizzato era ancora omologato ai sensi del precedente
decreto del 27 gennaio 2000 - Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici, per
i! quale era richiesta necessariamente la presenza dell’operatore di Polizia
Municipale ed erano omologati solo come “ausilio a vigile in servizio” per la
lettura e la trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione e che
fosse in funzione, oltre l‘incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione
del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale
dell’apparecchio fotografico. In merito, pertanto, si precisa che, in deroga al
principio generale della contestazione immediata (che è la regola generale che
può essere derogata solo in presenza di determinate condizioni), potrebbe
essere ammissibile la contestazione non immediata dell’infrazione, in assenza
dell’organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di
apparecchiature debitamente omologate e previa l’applicazione ed osservanza
delle prescrizione imposte come ad es. che l’apparecchiatura sia installata in
posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica
dell’incrocio con il semaforo o l’altra lanterna dopo l’incrocio, devono essere
scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di
arresto,’ che deve essere visibile e l’altra quando il mezzo è al centro
dell’incrocio; inoltre, proprio perché l’omologazione prevede un lasso di tempo
tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano
essere indicati anche i secondi. Ebbene, in merito a tanto, nulla la P. A. ha
provato in ordine alla perfetta funzionalità ed omologazione dell’apparecchiatura
elettronica utilizzata che, peraltro, per quel che risulta dalla fotografie in
atti, è un “velomatic”, idoneo a rilevare la velocità e non il passaggio con la
luce rossa. Per le considerazioni innanzi esposte è evidente
l’insufficienza della sola documentazione fotografica a costituire piena prova
dell’avvenuta violazione dell’art. 146 comma 3 del C.d.S., con
conseguente applicazione dell’art. 23, penultimo comma della L. 689/81, che
impone l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità dell’ opponente. Ed invero, l’esame dei verbale di accertamento e
contestazione inviato al ricorrente per mezzo posta, prestampato, privo di
sottoscrizione e, pertanto, predeterminato nella sua motivazione, non può
ritenersi rispettoso delle norme del C.d.S., le quali, nelle ipotesi di mancata
contestazione immediata, impongono una serie di attività per nulla dimostrate
nel corso del procedimento. Il verbale de quo è stato, pertanto,
illegittimamente emesso e conseguentemente il ricorso è fondato e deve essere
accolto. In ragione della materia trattata, ritiene il
Giudicante che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Lecce: - accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il
verbale n° PH 466/06 della Polizia Municipale di Surbo con ogni conseguenza di
legge. Spese compensate. Così deciso in Lecce,il 18.12.O6 Avv. Anna Maria Aventaggiato |
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