Dall’influenza
aviaria al codice del consumo, dalla produzione di olio d’oliva
all’omologazione dei veicoli a motore e alle condizioni dei lavoratori. Sono
molti i temi di cui si occupa la Comunitaria 2006 approvata con la legge n. 13
del 6 febbraio 2007. In
particolare, le direttive che il Governo dovrà recepire entro 12 mesi
riguardano alcune materie principali:
(Altalex, 19 febbraio 2007) LEGGE
6 febbraio 2007, n.13 Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee - Legge comunitaria 2006. (GU n. 40 del 17-2-2007- Suppl.
Ordinario n.41)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Capo
I
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il
termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è
ridotto a sei mesi. 2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su
di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni. 4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono
essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si
applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30
settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre
2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006. 5. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1,
fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata
di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento
nazionale con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto
disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le
procedure ivi previste. 7. In relazione a quanto disposto
dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005. 8. Il Ministro per le politiche
europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per
la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo.
Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle
direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di
loro competenza. 9. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione,
i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere. Art.
2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali: a) le amministrazioni direttamente
interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative; b) ai fini di un migliore
coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle
discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) al di fuori dei casi previsti
dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena
dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella
dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere
previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del
giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono
determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o all’ente
nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da
leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a
carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro; e) all’attuazione di direttive che
modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo
si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia
regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti
legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega; g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i
princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili. Art.
3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie
vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o
amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c). 3. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi
3 e 9 dell’articolo 1. Art.
4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli) 1. In relazione agli oneri per
prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Le entrate derivanti dalle
tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all’attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle
da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Art.
5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme
legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa. 2. I testi unici di cui al comma 1
riguardano materie o settori omogenei. 3. Per le disposizioni adottate ai
sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell’articolo
1. Art.
6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato) 1. Il Governo è autorizzato a dare
attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C con uno o
più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei
competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorso il
predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la
finanza pubblica. Capo
II INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA
1. Dopo l’articolo 15 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti: "Art. 15-bis. - (Informazione
al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti
l’Italia). Art. 15-ter. - (Relazione
trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l’Unione europea). Capo
III PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
1. Sono princìpi fondamentali, nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria
competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti
comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela e
sicurezza del lavoro", i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni
volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato
"tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo
all’esercizio dei poteri sanzionatori; b) possibilità per le regioni e le
province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario,
nell’ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla
materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di
intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli
fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione
perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale. 2. Sono princìpi fondamentali, nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria
competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti
comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela
della salute", i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni
volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato
"salute", con particolare riguardo all’esercizio dei poteri
sanzionatori; b) limitazione degli interventi
regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le
scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona
interessata, qualora l’opzione normativa non risulti fondata sull’elaborazione
di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e
delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali
o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica; c) possibilità per le regioni e le
province autonome di introdurre, nell’ambito degli atti di recepimento di norme
comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di
intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati
dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della
salute perseguiti dalla legislazione statale. 3. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome danno attuazione o assicurano l’applicazione degli atti
comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione. 4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Capo
IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
1. Dopo l’articolo 26
della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente: "Art. 26-bis.
- (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli). 2. All’articolo 1, comma
4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: "2004/113/CE"
sono inserite le seguenti: ", 2005/14/CE". Art.
10.
(Introduzione dell’articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari) 1. Dopo l’articolo 9 della legge
18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del
Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). 2. Ai fini del recepimento della
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l’esercizio della delega previsto
dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31
gennaio 2007. r) s) octies t) u) v) z) 3. Dopo il comma 1 dell’articolo
25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito
il seguente: 4. All’articolo 78 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "3-bis. L’attività di organizzazione e gestione dei
sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti
abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione
dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati
su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono
scambi di fondi interbancari". 5. La disposizione di cui al comma
4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma
1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati. Art.
11
(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica) 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio,
del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per
l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che
la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del
paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano. Art.
12.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio,
del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il
richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide,
vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di
origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo
che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle
circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi
possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti
riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese
d’origine o di provenienza e non costituenti reato per l’ordinamento italiano. Art.
13.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l’esercizio della professione di odontoiatra) Mercoledì, 21 Febbraio 2007 email
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