ROMA - Un
provvedimento unico per comprendere e razionalizzare i quattro che disciplinano
attualmente il trasporto delle merci pericolose su strada e ferrovia e
introdurre nuove regole per quello su acqua. E’ l’ intento di una proposta di
direttiva presentata dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio Ue. In questo modo l’Esecutivo e’ sicuro di contribuire a fare
chiarezza e semplificare la materia relativa alla trasposizione comunitaria
delle regole internazionali in materia di trasporto internazionale delle merci
pericolose su strada su ferrovia e per vie navigabili applicate dalle direttive
94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce, 2000/18/Ce. L’armonizzazione delle quattro direttive in un unico
quadro di misure e’ stato deciso anche in previsione della prevista entrata in
vigore entro il 2009 dell’Accordo europeo relativo al trasporto delle merci
pericolose per vie navigabili. Le norme europee in materia costituiscono una derivazione
di accordi internazionali fondati su raccomandazioni delle Nazioni Unite,
accordi che hanno trovato attuazione mediante 3 distinti provvedimenti, ossia:
l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose
su strada(ADR), il Regolamento riguardante il trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia (RID) e l’Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). In applicazione dei provvedimenti su ADR e RID sono poi
stati emanate dall’Ue la direttiva 94/55/Ce (concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose
su strada); la direttiva 96/49/Ce (trasporto di merci pericolose per ferrovia);
la direttiva 96/35/Ce (designazione e alla qualificazione professionale dei
consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via
navigabile di merci pericolose); la direttiva 2000/18/Ce (prescrizioni minime
applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada,
per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose). Dalla direttiva in cantiere saranno infine abrogate le decisioni
2005/263/Ce e 2005/180/Ce relative al regime delle deroghe, e l’ articolo 6
della direttiva 82/714/Cee sui requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna. Da ANSA
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