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Trasporto 22/02/2007

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: 4 LEGGI IN UNA

 


ROMA - Un provvedimento unico per comprendere e razionalizzare i quattro che disciplinano attualmente il trasporto delle merci pericolose su strada e ferrovia e introdurre nuove regole per quello su acqua. E’ l’ intento di una proposta di direttiva presentata dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio Ue.
In questo modo l’Esecutivo e’ sicuro di contribuire a fare chiarezza e semplificare la materia relativa alla trasposizione comunitaria delle regole internazionali in materia di trasporto internazionale delle merci pericolose su strada su ferrovia e per vie navigabili applicate dalle direttive 94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce, 2000/18/Ce.
L’armonizzazione delle quattro direttive in un unico quadro di misure e’ stato deciso anche in previsione della prevista entrata in vigore entro il 2009 dell’Accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili.
Le norme europee in materia costituiscono una derivazione di accordi internazionali fondati su raccomandazioni delle Nazioni Unite, accordi che hanno trovato attuazione mediante 3 distinti provvedimenti, ossia: l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada(ADR), il Regolamento riguardante il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
In applicazione dei provvedimenti su ADR e RID sono poi stati emanate dall’Ue la direttiva 94/55/Ce (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada); la direttiva 96/49/Ce (trasporto di merci pericolose per ferrovia); la direttiva 96/35/Ce (designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose); la direttiva 2000/18/Ce (prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose).
Dalla direttiva in cantiere saranno infine abrogate le decisioni 2005/263/Ce e 2005/180/Ce relative al regime delle deroghe, e l’ articolo 6 della direttiva 82/714/Cee sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Da ANSA


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Giovedì, 22 Febbraio 2007
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