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Notizie brevi 22/02/2007

CASSAZIONE: VA RISARCITO STUDENTE BOCCIATO DOPO INCIDENTE STRADALE

 

Ha diritto al risarcimento del danno lo studente che, rimasto ferito a seguito di un incidente stradale, e’ stato costretto a trascurare la scuola e dunque perde l’anno, ritardando cosi’ anche una futura attivita’ lavorativa. Lo ha sancito la Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari), secondo cui, pur riconoscendo il diritto di una studentessa al risarcimento del danno per "sinistro stradale", aveva respinto la domanda legata al danno per la bocciatura a scuola rilevando che "non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacita’ di guadagno, che all’epoca l’infortunata non possedeva". La Suprema Corte (terza sezione civile, sentenza n.3949) ha invece accolto il ricorso della ragazza: l’affermazione dei giudici di merito, secondo gli ’ermellini’, "non solo e’ viziata da difetto di motivazione ma, soprattutto, contrasta con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimita’". Tale principio, si legge nella sentenza, stabilisce che "il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza a un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto". I giudici d’appello, quindi, dovranno riconsiderare il caso adeguandosi al suddetto principio di diritto e procedere all’accertamento e alla liquidazione del risarcimento del danno da mancato guadagno. Quest’ultima "va svolta sulla previsione della sua futura attivita’ lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia - conclude la Suprema Corte - oppure, nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata, adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio esercitera’ la medesima professione del genitore".

 

Da Repubblica.it


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Giovedì, 22 Febbraio 2007
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