Ha diritto al risarcimento del danno lo studente che,
rimasto ferito a seguito di un incidente stradale, e’ stato costretto a
trascurare la scuola e dunque perde l’anno, ritardando cosi’ anche una futura
attivita’ lavorativa. Lo ha sancito la Cassazione annullando con rinvio una
sentenza della Corte d’appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari),
secondo cui, pur riconoscendo il diritto di una studentessa al risarcimento del
danno per "sinistro stradale", aveva respinto la domanda legata al
danno per la bocciatura a scuola rilevando che "non sussistono elementi
per calcolare una diminuzione reale della specifica capacita’ di guadagno, che
all’epoca l’infortunata non possedeva". La Suprema Corte (terza sezione civile,
sentenza n.3949) ha invece accolto il ricorso della ragazza: l’affermazione dei
giudici di merito, secondo gli ’ermellini’, "non solo e’ viziata da
difetto di motivazione ma, soprattutto, contrasta con un principio ormai
consolidato nella giurisprudenza di legittimita’". Tale principio, si
legge nella sentenza, stabilisce che "il danno patrimoniale da lucro
cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi
permanenti in conseguenza a un fatto illecito altrui, configura un danno
futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo
apprezzamento del caso concreto". I giudici d’appello, quindi, dovranno
riconsiderare il caso adeguandosi al suddetto principio di diritto e procedere
all’accertamento e alla liquidazione del risarcimento del danno da mancato
guadagno. Quest’ultima "va svolta sulla previsione della sua futura
attivita’ lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni,
rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia - conclude la Suprema
Corte - oppure, nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata,
adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo
che il figlio esercitera’ la medesima professione del genitore".
Da Repubblica.it |
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