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Consiglio di Stato 24/02/2007

Da Altalex - Strada vicinale: circostanze e requisiti per l’attribuzione del carattere pubblico

Consiglio di Stato , sez. V, decisione 01 dicembre 2006 n° 7081 (Alessandro Del Dotto)

La iscrizione di una strada vicinale nell’elenco delle strade di uso pubblico del Comune comporta una presunzione di pubblicità della strada stessa che può essere superata solo con l’accertamento in sede giudiziaria civile della sua natura privata.

In primo luogo si deve precisare che l’utilizzo della strada sia per il transito pedonale che con mezzi a motore, anche se si ritiene che sia necessario percorrerla con fuoristrada o con mezzi agricoli, non esclude la transitabilità e anche se la strada, ove sottoposta ad idonei interventi di manutenzione, potrebbe consentire il suo utilizzo anche con autoveicoli ordinari.

In secondo luogo, la strada vicinale consente un collegamento più breve, anche se al momento come si è detto non agevole ma pur sempre alternativo.

La circostanza che alcuni appezzamenti di terreno di proprietà di terzi siano raggiungibili con la vicinale depone ulteriormente per il suo carattere pubblico.

Questa la massima con la quale i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato – nelle more di un giudizio di appello contro una sentenza del T.A.R. umbro che, respingendo le richieste formulate in prime cure, ha sancito la legittimità di un ordine di rimozione di un cancello posto su strada vicinale, a suo tempo posto dal destinatario del provvedimento demolitorio sul presupposto della non pubblicità della medesima via – gli indici che manifestano la sussistenza del carattere pubblico di una strada vicinale.

(Altalex, 22 febbraio 2007. Nota di Alessandro Del Dotto)

Consiglio di Stato

Sezione V

Decisione 1 dicembre 2006 n. 7081

(Pres. Elefante, Est. Zaccardi)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6459/2005 proposto dalla Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Pedetta, Enrico Tonelli e Goffredo Gobbi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Maria Cristina n. 8;

contro

il Comune di S., in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alarico Mariani Marini e Luisa Gobbi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Maria Cristina n. 8;

per l’annullamento

della sentenza n. 189/2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di S.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons .Goffredo Zaccardi;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2006 gli avv.ti Tonelli e Gobbi, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1) La decisione appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla Società attuale appellante per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 41 del 10 dicembre 2003 con cui si è ordinato al legale rappresentante della Società "di provvedere all’immediata apertura di cancelli e/o ogni altro impedimento presenti sulla strada vicinale di Chignano con termine di gg. 7 (sette ) per provvedere alla loro definitiva rimozione".

2) Il giudice di primo grado ha essenzialmente ritenuto che la strada vicinale in questione avesse natura pubblica per essere inserita nella rete viaria pubblica dell’ area interessata in quanto è percorribile anche con automezzi,sia pure con difficoltà nel periodo invernale ovvero con mezzi dotati di trazione integrale, ed inoltre collega in via alternativa la SS Flaminia con la strada comunale Troppola S. Bartolomeo rispetto al percorso, più lungo anche se più agevole, che prevede l’utilizzo della SS. Eugubina.

Queste due circostanze di fatto sono state accertate in una relazione di servizio del 3 settembre 2004 resa da due ispettori del Corpo Forestale dello Stato in esito alla ordinanza collegiale istruttoria n. 27 del 13 luglio 2004 adottata dal TAR dell’Umbria nel corso del giudizio di primo grado.

3) Si deve subito osservare che questi presupposti di fatto, entrambi decisivi per sorreggere la congruità della statuizione contenuta nella sentenza appellata, risultano confermati dagli atti di causa. Ciò nonostante una successiva dichiarazione dei medesimi due ispettori del 29 giugno 2005, acquisita agli atti del giudizio di appello, dichiarazione che è, a giudizio del Collegio, ininfluente per le ragioni illustrate in seguito.

4) In primo luogo si deve precisare che l’utilizzo della strada sia per il transito pedonale che con mezzi a motore non è oggettivamente in discussione, anche se si ritiene che sia necessario percorrerla con fuoristrada o con mezzi agricoli il che non esclude la transitabilità ed inoltre, che la strada, se sottoposta ad idonei interventi di manutenzione,potrebbe consentire il suo utilizzo anche con autoveicoli ordinari.

In secondo luogo, come risulta con evidenza dall’allegato 1 alla relazione di servizio del 3 settembre 2003, la strada vicinale di Chignano consente un collegamento più breve, anche se al momento come si è detto non agevole ma pur sempre alternativo, tra le due statali Flaminia ed Eugubina attraverso l’impiego della strada comunale di Lucerta, Forca Lupara e Fonte Spogna, la strada vicinale di Monte Picognola e la strada comunale Trappola S. Bartolomeo.

Il cancello di cui si discute,essendo posto all’inizio del tratto della strada di Chignano che va da Fonte Spogna verso l’intersezione con la strada di Monte Picognola, non consente appunto di raggiungerla impedendo così il percorso alternativo di cui si è detto che congiunge la Flaminia alla Eugubina.

Nella cartografia di cui all’allegato qui in esame questi elementi risultano in modo chiaro e correttamente il primo giudice ne ha tratto le dovute conseguenze circa la natura pubblica della strada vicinale di Chignano.

5) E’ appena il caso di osservare che in nulla la situazione è modificata dalla successiva dichiarazione degli stessi Ispettori che avevano steso la relazione cui si è fatto riferimento e che, in verità inopinatamente, hanno poi dichiarato di essersi riferiti nel punto D) della relazione di servizio riguardante la valutazione degli interventi necessari per la riapertura della strada di collegamento tra Flaminia ed Eugubina ad un’altra strada che come risulta in altra cartografia (contrassegnata con la lettera A in rosso per comodità di individuazione) corre più a sud di quella oggetto del presente giudizio e collega Fonte Spogna al Podere San Secondo (località dove la strada comunale Troppola S. Bartolomeo si congiunge con la vicinale di Monte Picognola) attraverso le località Casa Manara e Vocabolo Pianelle (S. Angelo).

La strada in questione è fuori dal presente giudizio perché il cancello in discussione non è stato apposto sulla stessa in modo che in alcun modo può aver rilievo la sua considerazione come ulteriore valida alternativa di collegamento tra le diverse arterie della rete viaria dell’area .

6) E’ utile ancora precisare, a sostegno della legittimità dell’atto impugnato in primo grado, che la iscrizione della strada vicinale di Chignano nell’elenco delle strade di uso pubblico del Comune di S. (approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 17 dicembre 1955) comporta una presunzione di pubblicità della strada stessa che può essere superata solo con l’accertamento in sede giudiziaria civile della sua natura privata – accertamento che allo stato non risulta intervenuto pur avendo la Società appellante attivato il relativo giudizio- e che il Sindaco su tale presupposto è abilitato ad ordinare il ripristino dello stato di fatto quando questo sia alterato da iniziative di privati (in tal senso sia gli articoli 20 e 378 della legge n. 2248 del 1865 allegato F e la giurisprudenza prevalente di cui alcune pronunce sono state richiamate negli scritti difensivi dell’Amministrazione comunale appellata).

7) Si deve ancora precisare che: a) in forza delle considerazioni che precedono non è decisivo accertare se la strada di Chignano a nord dopo la località Panicale si congiunga o no con la SS Flaminia perché la sua natura pubblica discende dagli elementi di fatto sin qui considerati che ineriscono al tratto inferiore fino all’intersezione con la vicinale di Monte Picognola e la parte residua, sussistendone i presupposti, potrà essere riservata alla Società appellante come già affermato dal primo giudice; b) la circostanza che alcuni appezzamenti di terreno di proprietà di terzi siano raggiungibili con la vicinale di Chignano depone ulteriormente per il suo carattere pubblico; c) parimenti irrilevante è in questa sede la questione di giurisdizione posta in primo grado e non specificamente ripresentata in questa sede e, coperta, quindi dal giudicato interno formatosi sul punto; d) non hanno pregio le censure,di inosservanza delle norme sull’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, per la funzione cautelare dell’ordinanza impugnata diretta a recuperare nell’immediato l’ uso pubblico della strada di cui trattasi pregiudicato dal comportamento della Società appellante ed, inoltre, di incompetenza del Sindaco perché nel Comune appellato non vi sono figure dirigenziali e, quindi, solo con un atto sindacale di attribuzione di dette funzioni le stesse possono essere esercitate da funzionari non dirigenti rimanendo riservate al Sindaco in assenza di tale atto di delega (in tal senso l’art. 109, secondo comma, del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000); e) non ha rilievo infine accertare un ulteriore aspetto controverso -se l’uso pubblico si sia protratto per lungo tempo – posto che comunque l’Amministrazione anche in tale ipotesi non decadrebbe dalla facoltà di esercitare i suoi poteri di vigilanza.

8) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è respinto con conferma della sentenza appellata con l’unica ulteriore precisazione che non appare utile l’esame delle questioni pregiudiziali di rito avanzate in dipendenza dell’infondatezza nel merito dell’appello qui in esame.

Sussistono, tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso addì 3 febbraio 2006 in camera di consiglio con l’intervento di:

Agostino Elefante Presidente,

Giuseppe Farina consigliere,

Cesare Lamberti consigliere,

Goffredo Zaccardi consigliere est.,

Aldo Fera consigliere.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Agostino Elefante

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 1° dicembre 2006.

Sabato, 24 Febbraio 2007
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